Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3992 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3992 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26/2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO e PREFETTURA DI GROSSETO
– intimati – avverso l’ordinanza depositata il 28.4.2023 nel procedimento iscritto al n. 2612/2022 R.G. dal Giudice di Pace di Grosseto;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino turco di etnia curda, chiede la cassazione del l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Giudice di Pace di Grosseto rigettò il ricorso proposto contro il decreto di espulsione emesso il 5.12.2022 dal Prefetto di quel capoluogo. Il ricorrente censura, con un unico motivo, l’omess o esame di divieto di espellibilità.
L’Amministrazione non si è difesa con controricorso, essendosi limitata a produrre un tardivo atto di costituzione al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione .
È stata disposta la trattazione camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione art. 13 e 19 d.lgs. 286/1998. Violazione di legge e omesso esame di fatti determinanti in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c. ».
Si duole il ricorrente che il Giudice di Pace -nel respingere l’impugnazione del decreto prefettizio -abbia omesso di accertare la sussistenza dei divieti di espulsione previsti dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, non avendo preso in considerazione i nuovi elementi allegati a sostegno della domanda.
Il ricorrente precisa di avere ottenuto dalla competente Commissione territoriale un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2017, ma che il rinnovo del permesso gli era stato negato nel 2020. Contro il diniego egli aveva presentato, nel 2021, ricorso, che fu però respinto dal Tribunale di Firenze. Il cittadino turco presentò quindi istanza alla Questura di Grosseto per ottenere la protezione speciale, ma, all’appuntamento fissato per « la presentazione della pratic a», gli venne consegnato il decreto di espulsione, contro il quale propose ricorso al Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace, ritenuto il decreto prefettizio « sufficientemente, seppur sommariamente, motivato », con riferimento alla mancanza di un titolo legittimante il soggiorno in Italia, si è dichiarato « privo di competenza a valutare la sussistenza della dedotta circostanza ostativa all’espulsione, ossia l’esposizione del ricorrente al rischio per la propria incolumità nel Paese di provenienza, peraltro già oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con esito negativo ».
Il ricorso è fondato.
2.1. Ha errato il giudice del merito nel dichiararsi, senza mezzi termini, « privo di competenza a valutare la sussistenza della dedotta circostanza ostativa all’espulsione » e, quindi, a non pronunciarsi sulla dedotta inespellibilità.
È ben vero che il riconoscimento della protezione speciale spetta all’apposita Commissione territoriale, la decisione della quale è impugnabile davanti al Tribunale. Ma il ricorrente aveva allegato di avere appunto presentato, nel luglio 2022, un’ istanza di protezione speciale alla Questura, attraverso invio, tramite avvocato, di una PEC, il che è quanto basta per rendere pendente la relativa domanda, circostanza che avrebbe potuto essere verificata, ma non certo semplicemente trascurata dal Giudice di Pace (v. Cass. nn. 24138/2024; 9597/2023; 21910/2020).
Infatti, l ‘ art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al richiedente asilo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche nel caso di domanda reiterata, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass. nn. 13690/2022; 4561/2022). Secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, poi, è richiedente protezione internazionale, non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, sulla quale non vi sia stata ancora una pronuncia definitiva, ma anche colui che ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24138 del 09/09/2024). Tale principio è, ovviamente, applicabile anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso.
2.2. In secondo luogo, e in particolare, l’errore del Giudice di Pace consiste nell’avere considerato soltanto « l’esposizione del ricorrente al rischio per la propria incolumità nel Paese di provenienza », mentre nell’impugnazione del decreto di espulsione si era fatto chiaro riferimento all’assunzione del ricorrente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quale fatto rilevante al fine di
apprezzare il grado di radicamento dell’immigrato nel territorio nazionale e l’eventuale incompatibilità dell’espulsione con il rispetto della vita privata.
Inoltre, il ricorrente aveva indicato l’assunzione a tempo indeterminato quale fatto sopravvenuto dopo la decisione con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto l’impugnazione contro il diniego di proroga della protezione umanitaria.
Pertanto il Giudice di Pace non avrebbe potuto sottrarsi all’esame di tale aspetto con il fugace e anodino cenno (« peraltro ») a quella decisione, privo di qualsiasi considerazione sul contenuto di quel giudicato e sulla sua estensione rispetto al fatto allegato come nuovo dal ricorrente.
In considerazione di tali vizi, l’ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Grosseto, perché decida, in persona di altro magistrato onorario, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Grosseto, in persona di un diverso magistrato onorario, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30.1.2025.