Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1135 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1135 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16210/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, qui rappresentata da RAGIONE_SOCIALE in forza di procura speciale del 20.05.2019, a rogito del AVV_NOTAIO di Milano, rep. 140487 – racc. 35357 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 228/2021 depositata il 26/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
Con decreto ingiuntivo n. 1135/2016 (R.G. 2929/2016), emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 19 luglio 2016, era stato ingiunto a NOME COGNOME e NOME COGNOME di pagare alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., in qualità di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, l’importo complessivo di € 2.470.142,22= in solido, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso il già menzionato decreto ingiuntivo i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il quale con sentenza nr 35/2019 lo rigettava.
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano gravame avanti la Corte di appello di Torino, la quale con la pronuncia n. 228/2021 lo rigettava.
Osservava in relazione alla doglianza in merito al lamentato mancato assolvimento dell’onere probatorio che la banca aveva prodotto in sede monitoria i contratti di conto corrente ed apertura di RAGIONE_SOCIALE e gli estratti conto ex art. 50 TUB; nel giudizio di opposizione aveva altresì prodotti gli estratti conto analitici e scalari relativi all’intera durata del rapporto assolvendo all’onere probatorio che gravava sulla banca ; il tribunale
aveva dato atto che tale documentazione non era mai stata contestata prima del giudizio e il punto di motivazione non aveva formato oggetto di gravame. A mente dell’art. 1832 cod. civ., infatti, l’estratto conto trasmesso da un correntista all’altro si intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, e l’efficacia probatoria dell’estratto conto non contestato è opponibile anche ai fideiussori.
Con riguardo poi alla doglianza afferente all’erronea qualificazione del rapporto di cui era causa in contratto di fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, la riteneva inammissibile rilevando che ‘Il tribunale ha qualificato le garanzie prestate dagli attuali appellanti in termini di contratto autonomo di garanzia sulla base non soltanto dell’art. 7 ma, altresì, dell’art. 8 dei negozi sottoscritti, a mente del quale nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate. L’appello contesta la rilevanza, ai fini della qualificazione della garanzia effettuata dal tribunale, soltanto della prima clausola senza nulla dire in merito alla seconda, che necessariamente va letta e interpretata assieme alla prima. D’altronde la lettura congiunta delle due disposizioni contrattuali richiamate rende evidente come le parti abbiano inteso trasferire sui garanti il rischio dell’invalidità di alcune delle pattuizioni sulle quali si fonda il diritto della banca di escutere il debitore principale, secondo la funzione che è propria del contratto autonomo di garanzia’ .
Considerava poi generica la censura nella parte in cui imputava al tribunale il mancato accertamento dell’invalidità di alcune clausole contratto, senza neppure menzionarle né precisare sotto quale profilo
l’invalidità sussistesse e comunque infondata laddove riteneva illegittima la clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 31.12.2013.
In merito la Corte di appello rilevava di aver già affermato che per il periodo successivo al 31.12.2013 l’art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), modificando l’art. 120, secondo comma, del TUB, prevedeva che ‘Il RAGIONE_SOCIALE stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia RAGIONE_SOCIALEri; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale’. La norma, di contenuto obiettivamente poco chiaro – in quanto, da un lato contiene riferimenti letterali alla capitalizzazione periodica degli interessi ma, dall’altro lato, vieta la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi capitalizzati, nonostante l’effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che la somma (dovuta per interessi e) passata a sorte capitale produca interessi (cfr. proposta di delibera RAGIONE_SOCIALE pubblicata dalla Banca d’Italia e sottoposta a pubblica consultazione sino al 23.10.2015, poi non approvata) -pose sin da subito agli interpreti la questione della sua operatività, immediata ovvero differita al momento di entrata in vigore della disciplina attuativa da parte del RAGIONE_SOCIALE‘.
Sul punto la Corte di appello riteneva preferibile la seconda tesi, rilevando che il tenore letterale della norma demanda ad una delibera del RAGIONE_SOCIALE le
modalità concrete ed i criteri per rendere operativo il principio ispiratore esposto al secondo comma dell’art. 120 TUB.
Tale interpretazione secondo il giudice di appello, infine, si poneva in linea con il disposto dell’art. 161, quinto comma, del TUB, il quale stabilisce che le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo.
Ora non essendo mai entrata in vigore la delibera che avrebbe dovuto dare attuazione al testo normativo citato, doveva ritenersi applicabile, per il periodo successivo al 31.12.2013 e sino al 15.04.2016, data in cui l’articolo è stato ulteriormente modificato, la normativa precedente’.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui hanno resistito con controricorso illustrato da memoria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 dei contratti di fideiussione stipulati dai ricorrenti in data 1.8.2013 e 17.5.2012, degli artt. 1362 ss c.c., dell’art. 2 Legge 287/1990 e dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto inammissibile il motivo di appello avente ad oggetto la censura in punto qualificazione delle garanzie prestate quali contratti autonomi di garanzia e non quali fideiussioni ordinarie e per avere conseguentemente escluso la nullità del contratto di garanzia per violazione della normativa antitrust.
Si critica la decisione nella parte in cui ha configurato le garanzie prestate come contatti autonomi di garanzia e non quali fideiussioni ordinarie, dando rilievo non solo all’art. 7 dei contratti di fideiussione ma anche all’art 8 ( ‘nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione s’intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate’).
Si sostiene che tale interpretazione non sarebbe corretta in quanto non avrebbe dato il giusto peso agli ormai unanimi orientamenti in materia di nullità della clausola di cui all’art. 8 dei contratti di fideiussione sopra citati per contrarietà alla normativa antitrust.
Si afferma infatti che detta clausola sarebbe stata redatta utilizzando in maniera pedissequa non solo la numerazione, ma anche la terminologia e le espressioni contenute nello schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE sicchè avrebbe dovuto essere considerata nulla.
Si rimprovera pertanto alla Corte di appello di aver mancato di compiere un accertamento maggiormente pregnante su quella che era la reale volontà delle parti al fine di indagare in maniera effettiva la vera natura delle fideiussioni.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 629 Legge 147/2013 e dell’art. 120 comma TUB nella formulazione introdotta dal citato articolo 1, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le clausole contrattuali che prevedono la corresponsione di interessi anatocistici per il periodo successivo al 31.12.2013 e fino al 15.4.2016 .
Si critica la decisione della Corte laddove ha ritenuto che il divieto di interessi anatocistici sancito dall’art. 120 comma 2 TUB, come modificato dall’art. 1 comma 629 L. 147/2013, avrebbe una portata applicativa differita all’emanazione della disciplina attuativa da parte del RAGIONE_SOCIALE, e non immediata all’entrata in vigore della suddetta legge.
Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la compensazione delle spese di lite nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE .
Il primo motivo è inammissibile.
Giova ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati ( Cass 2015 nr 2465; nr 2074/2002; 2007 nr 4178).
In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne è stata privilegiata un’altra (cfr. Cass 4178/2007).
Ciò posto la Corte di appello ha operato un accertamento in fatto, ritenendo, sulla base dell’apprezzamento del contenuto del regolamento negoziale, corretta la qualificazione operata dal Tribunale in termini di
contratto autonomo di garanzia sulla base di una lettura congiunta dell’art 7 e dell’art 8 che rendeva evidente come le parti avessero inteso trasferire sui garanti il rischio di invalidità di alcune pattuizioni sulle quali si fondava il diritto della Banca di escutere il debitore principale secondo la funzione che è propria del contratto di garanzia.
Ciò posto la censura dei ricorrenti investe la ricostruzione del contenuto delle clausole, la cui interpretazione, in quanto volta ad individuare l’intento concretamente perseguito dalle parti si risolve un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole ermeneutiche legali o per vizio di motivazione qui non dedotte.
I ricorrenti si limitano ad insistere sulla propria lettura, contrastante con quella risultante dalla sentenza impugnata, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denunzia del vizio di violazione di legge, un riesame dell’interpretazione -peraltro, del tutto plausibile -data dalla Corte territoriale agli atti processuali, non consentito a questa Corte.
Il secondo motivo è fondato.
Giova ricordare che alla novella l. n. 147 del 2013, art 1 comma 628 del 2013 si è aperto un dibattito vertente su due temi tra loro strettamente correlati.
Si è discusso, infatti, se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell’anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall’adozione di una nuova delibera del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi”.: dibattito vertente su due temi tra loro
strettamente correlati. Si è discusso, infatti, se la nuova disciplina avesse escluso la legittimità dell’anatocismo bancario (prima ammesso in presenza delle situazioni legittimanti indicate nella delibera RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio 2000) e se tale esclusione avesse effetto immediato o differito, dipendendo dall’adozione di una nuova delibera del RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi” art. 1, comma 629, della L. n. 147/2013 ( legge di stabilità 2014).
La Corte di appello di Torino, nella sentenza impugnata, ha osservato che il legislatore, con la norma introdotta con la legge di stabilità, aveva stabilito, “quali principi ispiratori della normativa secondaria”, la periodicità del conteggio degli interessi sia attivi che passivi e il meccanismo per cui gli interessi periodicamente capitalizzati non producevano ulteriori interessi; pertanto – ha concluso – sarebbe stata prevista una “prima ” capitalizzazione e un divieto quanto alla produzione di “ulteriori” interessi da parte degli interessi periodicamente capitalizzati. Pur non negando che la modifica legislativa avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi (e quindi l’acRAGIONE_SOCIALE e addebito di interessi anatocistici), la detta Corte ha evidenziato come il tenore letterale della norma fosse ambiguo e che ciò avesse indotto gli interpreti a forzare il dato letterale della norma.
Il Giudice distrettuale ha poi escluso che la mancata adozione della delibera da parte del RAGIONE_SOCIALE fosse irrilevante sul piano della regolamentazione della fattispecie; ha affermato, in particolare, che consentire agli operatori bancari di “procedere direttamente e in ordine sparso all’applicazione del divieto di anatocismo nei confronti degli utenti” avrebbe implicato l’attribuzione del potere dei singoli istituti bancari di
sostituirsi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dando ingresso a “soluzioni foriere di disparità di trattamento, con presumibile proliferare di contenzioso”. Sempre secondo la Corte di merito, assumerebbe rilievo, ai fini che interessano, il disposto dell’art. 161, comma 5, t.u.b., la cui finalità è stata individuata nell’evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore: finalità che non potrebbe considerarsi esaurita nel periodo che ha fatto seguito all’entrata in vigore del testo unico.
La sentenza di appello lascia nell’ombra la questione circa il rapporto che sia possibile ravvisare, nel quadro dell’intervento legislativo del 2013, tra la nuova disciplina sull’anatocismo bancario e la regolamentazione attuativa che la norma primaria ha affidato al RAGIONE_SOCIALE.
È sicuramente nel giusto la Corte di appello laddove, pur rimarcando una certa ambiguità del dato normativo, riconosce come inerente alla nuova disposizione la finalità di evitare l’applicazione degli interessi anatocistici in materia bancaria.
Tale conclusione può trarsi, anzitutto, sul piano letterale, dalla diversa formulazione che presenta la prima parte del testo novellato dell’art. 120, comma 2, rispetto alla formulazione del testo corrispondente della disposizione anteriore. Mentre, infatti, nella norma del 1999 era previsto che il RAGIONE_SOCIALE stabilisse modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi” maturati nelle operazioni eseguite nell’esercizio dell’attività bancaria, la l nr 147/2013 ha previsto che il RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE fissasse modalità e criteri “per la produzione di interessi” sulle dette operazioni.
La norma del 2013 non contiene più, dunque, l’esplicito riferimento agli interessi anatocistici.
Il dato si combina con quanto è disposto, nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell’art. 120, ove è precisato, come si è anticipato, che il RAGIONE_SOCIALE debba comunque prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. innegabile che tale dettato normativo sia involuto e impreciso. In particolare, mal si comprende il riferimento agli “interessi periodicamente capitalizzati”: locuzione che sembra presumere l’applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi. Tuttavia, non pare possa approdarsi a una interpretazione diversa rispetto a quella, già suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione vieta l’applicazione in radice dell’anatocismo. Per conferire un senso all’enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola “sorte capitale” deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di “interessi periodicamente capitalizzati”, abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati, vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a RAGIONE_SOCIALE o a debito dell’una e dell’altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l’effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi ( art 820, comma terzo c.c.).
La tesi, accennata nella sentenza impugnata, secondo cui la norma potrebbe aver inteso escludere solo le capitalizzazioni successive alla prima – tesi che si fonda su di una lettura più restrittiva, sicuramente
meno atecnica, della locuzione “interessi periodicamente capitalizzati” trova del resto ostacolo nel dato testuale per cui, come si è visto, gli interessi stessi vanno comunque conteggiati “esclusivamente sulla sorte capitale”. È da ritenere, inoltre, che il proposito del legislatore di colpire solo le capitalizzazioni “ulteriori” avrebbe trovato una diversa, e più precisa, declinazione espressiva; tale convincimento è nutrito da un preciso rilievo: quello per cui ove tale intento è stato realmente perseguito, il dato normativo ha assunto altra forma.
Può pensarsi, in proposito, all’art. 2, comma 3, della delib. RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio 2000, che recita: “Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
L’idea, poi, che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo è coerente con la documentazione dei lavori parlamentari: la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura, da cui si originò il testo normativo che qui viene in discorso, era stato illustrato muovendo dalla presa d’atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell’intendimento di “mettere la parola fine” a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi.
E’ stato ritenuto, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un’anticipazione, formulata lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell’art. 120, comma 2: quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. nr 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati “non possono produrre interessi ulteriori” e vanno “calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale”. Conclusione – questa – consonante con l’interpretazione che la Banca d’Italia aveva dato del testo novellato nel 2013: secondo tale interpretazione, difatti, la norma cui il RAGIONE_SOCIALE doveva dare attuazione poneva “la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici” (documento per la consultazione relativo all’attuazione del cit. art. 120, sub art. 3).
Una volta riconosciuto che l’art. 120, comma 2, t.u.b. novellato nel 2013 fa riferimento a qualsiasi forma di anatocismo (non solo a quella operante dopo una prima capitalizzazione), deve escludersi che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità della delib. RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio 2000; tale pratica non poteva trovare attuazione, e ciò – va subito aggiunto -indipendentemente dall’intervento delle nuove disposizioni attuative che il RAGIONE_SOCIALE era incaricato di emanare.
La Corte di appello ha ritenuto che la modifica dell’art. 120 t.u.b. abbisognava di una norma regolamentare per trovare effettiva applicazione: ciò che ha avuto luogo con l’odierna formulazione della norma, introdotta a far tempo dal 14 febbraio 2016 (cfr. memoria depositata prima dell’odierna udienza, pag. 9).
In realtà, la delib. RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio 2000 dava attuazione alla versione del secondo comma dell’art. 120 t.u.b. che fu introdotta col D.Lgs. n. 342/1999: essa, come si è visto, era deputata a stabilire, secondo il preciso tenore della norma legislativa sopra richiamata, “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.
Il citato art 120, secondo comma è stato “sostituito” – così si è espresso il legislatore, nella circostanza – dal comma 629 dell’art l 147/2013 quella versione della norma è stata dunque espunta dall’ordinamento e, in
mancanza di alcuna disciplina transitoria, ha cessato di regolamentare la fattispecie da essa regolamentata.
Ciò ha reso inoperante la delib. RAGIONE_SOCIALE del 9 febbraio del 2000: venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non è stata più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio. È escluso, dunque, che nel periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo art. 120, comma 2 t.u.b. la detta delibera potesse continuare a trovare applicazione. Vero è, piuttosto, che con la L. n. 147 del 2013 venne rispristinato, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall’ 1283 c.c. , di applicare interessi anatocistici.
D’altro canto, la nuova norma primaria, nel demandare all’organo munito di potestà regolamentare di disciplinare il tema degli interessi bancari stabilendo che questi non potessero produrre ulteriori interessi – rendeva di fatto superfluo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE sul punto specifico, giustificandolo, semmai, su altri temi (che furono specificamente individuati dalla Banca d’Italia nella proposta di delibera formulata al RAGIONE_SOCIALE nel 2015): ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell’anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto RAGIONE_SOCIALE. Sotto tale aspetto l’intervento demandato al RAGIONE_SOCIALE in forza della precedente versione dell’art. 120, comma 2 (quella introdotta dal Dlg nr 342 del 1999 ), aveva un ben diverso impatto sui rapporti bancari, in quanto la delega, ivi contenuta, a regolamentare le modalità e i criteri per la produzione di “interessi sugli interessi” implicava l’adozione di una disciplina di dettaglio improntata ad ampi margini di discrezionalità (avendo la norma primaria fissato il solo limite dell’applicazione, nelle operazioni in conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
RAGIONE_SOCIALEri): talché era impensabile che le banche potessero praticare l’anatocismo prima che il RAGIONE_SOCIALE avesse adottato la relativa delibera.
È in conclusione da rimarcare la profonda differenza esistente tra una norma intrinsecamente proibitiva della pratica anatocistica e una norma che demandi all’autorità regolamentare di settore il compito di stabilire le condizioni in presenza delle quali quella stessa pratica è autorizzata ( cfr Cass. nr 21344 del 2024).
In tema di contratti bancari va in conclusione rilevato che il divieto di anatocismo previsto dall’art 120, secondo comma del dlgs nr 385 del 1993, come sostituito dall’ art 1 comma 628 della l. nr 147 del 2013 decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall’adozione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell’esercizio dell’attività bancaria.
Il terzo motivo resta assorbito.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va accolto il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, e va conseguentemente cassata la decisione impugnata e rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo, ed assorbito il terzo cassa la decisione impugna e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma 13.01.2026
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME