Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1694 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1694 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24049/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE NOME;
RAGIONE_SOCIALE NOME;
rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
Oggetto: Contratti bancari – Conto corrente – Anatocismo – Interessi – Tasso-soglia
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 14/01/2026 CC
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO TRENTO n. 108/2021 depositata il 29/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 108/2021, pubblicata in data 29 aprile 2021, la Corte d’appello di Trento, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VAL DI NON – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA (di seguito, per brevità, ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘), ha respinto l’appello proposto tra gli altri – dagli odierni ricorrenti RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 251/2020, pubblicata in data 29 aprile 2020, gravando gli appellanti delle spese di lite e condannandoli altresì ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Il Tribunale di Trento, a propria volta, aveva respinto l’opposizione degli odierni ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2017, ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale debitrice principale, e degli altri odierni ricorrenti, quali fideiussori, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 553.204,69, quale debito derivante da: uno scoperto di conto corrente n. 10/403110; uno scoperto di conto corrente con apertura di credito ad uso promiscuo; un debito residuo relativo ad un contratto di mutuo chirografario.
A fondamento dell’opposizione era stata dedotta l’applicazione di : anatocismo, commissione di massimo scoperto e spese non dovute,
superamento del tasso soglia di legge per quanto riguarda gli interessi.
Gli odierni ricorrenti avevano quindi chiesto di accertare l’invalidità delle clausole oggetto di contestazione con conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -previa revoca del decreto ingiuntivo opposto -alla restituzione delle somme non dovute, nonché di accertare ulteriormente la liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.
Costituitasi regolarmente la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contestando le avverse deduzioni nella loro integralità, il Tribunale di Trento aveva respinto l’opposizione, condannando altresì gli opponenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Corte d’appello, ha respinto i singoli motivi di gravame, osservando, in sintesi, che:
le doglianze mosse al mancato espletamento di CTU da parte del giudice di prime cure erano da ritenersi inammissibili, in quanto la richiesta di CTU formulata dagli appellanti era stata disattesa dal Tribunale di Trento con l’ordinanza istruttoria e non con la sentenza, risultando in ogni caso la consulenza tecnica superflua ai fini del decidere alla luce della documentazione prodotta in atti;
il motivo di gravame col quale veniva contestata l’applicazione della capitalizzazione era sia inammissibile non avendo gli odierni ricorrenti neppure indicato quale dei rapporti fosse in concreto interessato dall’anatocismo sia infondato, dal momento che i contratti in contestazione erano stati conclusi successivamente al 2000 e con pattuizioni conformi alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
nessuno dei tre contratti oggetto di lite conteneva una sola clausola che prevedesse la DIF (disponibilità immediata
fondi), risultando quindi infondato il relativo motivo di ricorso;
parimenti infondato era il motivo di gravame col quale veniva riproposta la tesi della nullità dei contratti per usurarietà sopravvenuta degli interessi pattuiti, non essendo configurabile una usurarietà sopravvenuta neppure in relazione ai rapporti di conto corrente;
inammissibile ed infondato era il motivo col quale si formulava la tesi della necessità di verificare il superamento del tasso soglia considerando anche i costi delle fideiussioni, in quanto, da un lato, la deduzione in questione era avvenuta solo nella conclusionale di appello, senza in ogni caso offrire alcun elemento documentale che ne consentisse la verifica, e, dall’altro lato, in ogni caso non risultava superato da parte degli interessi di mora il tasso soglia di legge;
il motivo di appello relativo al l’interesse dei garanti ad agire deducendo l’ exceptio doli et nullitatis e la loro legittimazione passiva era subordinato all’accoglimento dei precedenti motivi di appello e quindi doveva essere respinto come questi ultimi;
infondata, infine, era la contestazione in ordine all’applicabilità dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. , risultando la controversia promossa con colpa grave, tale da giustificare, anzi, l’adozione di eguale statuizione anche in sede di appello.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento ricorrono RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME; NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE VAL DI NON – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a dodici motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 177 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale respinto il motivo di gravame relativo al mancato espletamento della CTU, deducendo i ricorrenti che, sulla base delle produzioni documentali, della perizia di parte e delle relative deduzioni, l’espletamento di consulenza tecnica risultava imprescindibile.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 e 1363 c.c.
Si censura il rigetto del secondo motivo di appello, ed in particolare l’affermazione della Corte d’appello per cui il motivo era inammissibile, non avendo gli odierni ricorrenti indicato il contratto di conto corrente in relazione al quale doveva essere verificata l’eccezione di anatocismo.
Deducono invece i ricorrenti di avere specificamente operato tale indicazione nei propri atti difensivi.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Sempre censurando il rigetto del secondo motivo di appello, i ricorrenti ribadiscono di avere indicato i rapporti in relazione ai quali veniva dedotta l’illegittima applicazione dell’anatocismo sin dall’atto di appello, lamentando quindi l’omesso esame della circostanza, la quale avrebbe carattere di decisività.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost e 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Sempre censurando il rigetto del secondo motivo di appello, i ricorrenti argomentano che, in subordine, la decisione assunta dalla Corte territoriale sul punto deve ritenersi caratterizzata da una motivazione contraddittoria, per avere la Corte ignorato le indicazioni fornite dai medesimi ricorrenti.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 c.c.; 120 T.U.B.
Sempre censurando il rigetto del secondo motivo di appello, i ricorrenti criticano la specifica affermazione della Corte territoriale per cui il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 628, Legge n. 147/2013, non sarebbe stato vigente prima dall’adozione, da parte del CICR, della delibera dalla norma medesima prevista.
I ricorrenti argomentano, anche con richiami giurisprudenziali di merito, che il divieto ha invece immediata applicazione e quindi operava anche in relazione ai rapporti in contestazione.
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Viene, questa volta, impugnato il rigetto del terzo motivo di appello, ed in particolare l’affermazione della Corte d’appello per cui nessuno dei tre contratti oggetto di lite conteneva una clausola DIF (disponibilità immediata fondi).
I ricorrenti richiamano il contenuto dei documenti prodotti per dedurre che la Corte territoriale ha radicalmente omesso di rilevare che invece detta clausola era contenuta nei contratti.
1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, Legge n. 108/1996.
I ricorrenti censurano il rigetto del quarto motivo di appello da parte della Corte territoriale e ripropongono la tesi per cui, nel caso del rapporto di conto corrente, sarebbe configurabile una usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse.
1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1421, 2697 c.c.; 115 e 116 c.p.c.
Censurando il rigetto del quinto motivo di appello, i ricorrenti deducono, da un lato, che la tematica dell’inclusione dei costi della fideiussione nei costi necessari per l’individuazione del TEG, essendo finalizzata all’accertamento della nullità del contratto di mutuo, era rilevabile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 1421 c.c., e, dall’altro lato, che, al fine della determinazione dei costi della fideiussione necessitava di accoglimento l’ istanza di CTU da essi formulata, ‘trattandosi di una questione di natura strettamente tecnica ‘ .
1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, Legge n. 108/1996.
Sempre in relazione al rigetto del quinto motivo di appello, i ricorrenti deducono che:
-nel contratto di finanziamento il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato nel momento in cui, sulla singola rata di restituzione già comprensiva degli interessi corrispettivi, sono stati calcolati gli interessi moratori, così determinandosi un cumulo dei due tassi di interesse;
-nell’individuazione del TEG dovevano essere computati tutti i costi connessi al contratto di mutuo, e quindi anche i costi delle fideiussioni.
1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.
Si censura il rigetto del sesto motivo di appello -concernente l’interesse dei garanti ad agire deducendo l’ exceptio doli et nullitatis e la loro legittimazione passiva -argomentando che, in virtù della fondatezza dei precedenti motivi di appello, anche tale motivo di gravame doveva essere esaminato dalla Corte territoriale.
1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ‘per l’omessa pronuncia sull’eccezione dei ricorrenti relativa alla sussistenza dell’interesse ad agire dei garanti in ordine all’exceptio doli et nullitatis e alla loro legittimazione passiva’.
Sempre in relazione al rigetto del sesto motivo di appello, i ricorrenti argomentano che la decisione della Corte d’appello verrebbe ad integrare ‘un’illogica dichiarazione di assorbimento dei motivi di appello che rende nulla la sentenza impugnata per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi del presente ricorso, avrebbe
dovuto accogliere i motivi d’appello formulati dai ricorrenti e, pertanto, pronunciarsi anche sulla predetta eccezione .’ .
1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c.
I ricorrenti, infine, argomentano che ‘ la fondatezza dei precedenti motivi di gravame porta ad escludere che nel caso di specie si possa configurare un’ipotesi di abuso del processo o di colpa grave’ .
Il ricorso risulta parzialmente fondato, nei termini che ci si appresta a specificare.
3.1. Il primo motivo, infatti, deve ritenersi inammissibile, in quanto viene a sollecitare un sindacato di questa Corte sulla valutazione della Corte territoriale in ordine al ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, risultando invece tale valutazione rimessa proprio al giudice di merito (Cass. Sez. L – Sentenza n. 25281 del 25/08/2023; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 7472 del 23/03/2017) e censurabile, quindi, unicamente o per anomalia motivazionale rientrante nell’ambito del persistente ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione medesima, oppure per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, a condizione che non operi -come invece avviene nel caso in esame -la preclusione di cui all’art. 348 -ter c.p.c.
È solo il caso di aggiungere -con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. che il vizio in questione si configura soltanto nell’ipotesi il cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una
ipoteticamente incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, censurabile in sede di legittimità solo per vizio motivazionale, nei limiti in cui l’attuale formulazione dell’articolo 360 c.p.c. ne ammette il sindacato (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949).
3.2. I motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente -vertendo sostanzialmente sul medesimo profilo -e risultano fondati.
Si deve, infatti, osservare che i motivi, nel rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., hanno proceduto alla riproduzione delle argomentazioni esposte nel giudizio di appello e che l’esame di tali conclusioni viene ad evidenziare l’inadeguato governo dell’art. 342 c.p.c. operato dalla Corte territoriale, dovendosi invero ritenere che le deduzioni di ricorrenti presentavano un adeguato carattere di determinatezza, tale da superare il vaglio di ammissibilità e da condurre, quindi, al necessario esame nel merito del gravame stesso.
3.3. L’accoglimento dei motivi secondo e terzo conduce alla declaratoria di assorbimento del quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto ai due precedenti.
3.4. Parimenti fondato risulta il quinto motivo.
L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il divieto di anatocismo, previsto dalla nuova versione dell’art. 120, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, derivante dall’intervento modificat ivo apportato dall’art. 1, comma 628, Legge n. 147/2013, non sarebbe stato vigente prima dall’adozione, da parte del CICR, della delibera prevista dalla medesima previsione -si pone in diretto contrasto con il
principio, da questa Corte affermato, per cui il divieto di anatocismo previsto dall’art. 120, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, come sostituito dall’art. 1, comma 628, Legge n. 147/2013, ha cominciato ad operare sin dal 1° gennaio 2014, e pertanto indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera -prevista dalla norma – circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria (Cass. Sez. 1 Sentenza n. 21344 del 30/07/2024).
Contrariamente all’assunto della Corte trentina, quindi, deve ritenersi che, a far tempo dal 1° gennaio 2014, risulti in ogni caso preclusa in radice l’applicazione dell’anatocismo , con evidenti riflessi sulla vicenda ora in esame, dal momento che la stessa decisione impugnata viene a dare atto che i rapporti bancari oggetto di contestazione erano stati chiusi nel 2017 e quindi avevano operato. per un non breve periodo di tempo, nella vigenza del diviato appena richiamato.
3.5. Il sesto motivo risulta, invece, inammissibile, in quanto viene a sostanziarsi nella sollecitazione, rivolta a questa Corte, ad operare un rinnovato sindacato sulla valutazione delle prove documentali operata dal giudice di merito, a quest’ultimo riservata (Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), ove sorretta da motivazione che si sottragga al c.d. ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione – effetto della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., disposta dall’art. 54, D.L. n. 83/2012 -e che non risulti viziata -anche sotto il profilo del travisamento di una
prova (Cass. Sez. U -Sentenza n. 5792 del 05/03/2024) -dall’ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, sempre a condizione che non operi -come invece avviene nel caso in esame -la preclusione di cui all’art. 348 -ter c.p.c.
3.6. Inammissibile risulta altresì il settimo motivo, questa volta in virtù dell’operare del disposto di cui all’art. 360 -bis , n. 1), c.p.c.
La decisione impugnata, infatti, risulta pienamente conforme all’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34101 del 2019), essendo stato chiarito che anche nel caso del contratto di conto corrente trova applicazione il principio -enunciato da questa Corte a Sezioni Unite per il mutuo (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017) -per cui il superamento della soglia dell’usura che si verifichi solo nel corso dello svolgimento del rapporto non determina la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente la soglia di legge quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto .
Le argomentazioni svolte nel motivo di ricorso, invece, non offrono alcun nuovo elemento per confermare o mutare l’orientamento di questa Corte, non senza rilevare l’ulteriore profilo di inammissibilità costituito dalla radicale assenza di specificità nella indicazione dei tassi che il ricorso assume aver superato la soglia di legge (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24013 del 06/09/2021).
3.7. Inammissibili risultano, ulteriormente, l’ottavo ed il nono motivo.
Quanto all’ottavo motivo, al di là dell’indeterminatezza che caratterizza anche tale censura, si deve richiamare il principio per cui se la nullità è rilevabile d’ufficio , tale rilievo è tuttavia possibile solo a condizione che il vizio sia desumibile dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 34590 del 11/12/2023), laddove il motivo ora in esame incorre in ulteriore carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., omettendo di evidenziare il tempestivo ingresso nel processo di merito delle circostanze imprescindibili ai fini del rilievo d’ufficio, oltre a non censurare l’ulteriore ratio decidendi esposta dalla Corte territoriale, e cioè l’assenza degli indispensabili elementi documentali sui quali si basavano le deduzioni dei ricorrenti.
Quanto al nono motivo, si deve osservare che -fermo il principio enunciato da Cass. Sez. U – Sentenza n. 19597 del 18/09/2020 -le generiche argomentazioni svolte nel mezzo -del tutto prive di riferimenti al caso concreto -non si confrontano in alcun modo con la ratio adottata dalla Corte di merito, la quale ha osservato sia che, pur praticando la sommatoria dei due tassi di interesse, non era riscontrabile il superamento del tasso-soglia di legge sia che il medesimo rilievo operato dal giudice di prime cure -e quindi ratio della decisione del medesimo sul punto – non era stato neppure oggetto di specifiche censure nell’appello.
3.8. Il parziale accoglimento dei motivi secondo, terzo, quinto determina l’accoglimento anche del decimo motivo, nel senso che la Corte d’appello in sede di rinvio, dovrà rinnovare il giudizio in ordine ai profili di cui ai motivi accolti in relazione alla posizione dei garanti -odierni ricorrenti -posizione che invece la decisione impugnata aveva
ritenuto accomunata dal rigetto di tutte le domande della debitrice principale.
3.9. Consegue l’assorbimento sia dell’undicesimo motivo -formulato, del resto, in via subordinata al mancato accoglimento del decimo mezzo -sia del dodicesimo ed ultimo mezzo, atteso che il giudice del rinvio dovrà provvedere a regolare nuovamente le spese dell’intero giudizio .
In virtù delle considerazioni che precedono, quindi, devono trovare accoglimento i soli motivi secondo, terzo, quinto e decimo, assorbiti i motivi quarto, undicesimo e dodicesimo ed inammissibili i restanti, e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà altresì a regolare nuovamente le spese del giudizio, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il secondo, terzo, quinto e decimo motivo di ricorso, assorbiti i motivi quarto, undicesimo e dodicesimo ed inammissibili i restanti;
per l’effetto, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 14 gennaio 2026.
IL Presidente NOME COGNOME