Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28604 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28604 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12112-2022 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1473/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, nella sua qualità di erede di NOME COGNOME, conveniva innanzi al Tribunale di Roma NOME AVV_NOTAIO, al fine di sentire dichiarare la nullità dell’atto da questa stipulato con NOME COGNOME in
data 29.02.2008 per il trasferimento della proprietà al prezzo di €93.000,00, con riserva del diritto di abitazione a favore dell’alienante, di un appartamento sito in Roma, a sua volta acquistato da NOME COGNOME in data 20.07.2006 dalla RAGIONE_SOCIALE , al prezzo agevolato di €70.260,69 . A sostegno della sua pretesa, l’attore affermava che l’acquisto dell’immobile dalla RAGIONE_SOCIALE conteneva il divieto, stabilito a pena di nullità ex art. 3, comma 14, D.L. del 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare). Precisava l’attore che, anche qualora avesse trovato applicazione al caso di specie il divieto decennale di cui all’art. 6, comma 10, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104 (in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), richiamato nell’atto di trasferimento immobiliare intercorso tra il padre NOME e la COGNOME, quest’ultima non aveva dato prova della sussistenza delle due eccezioni di alienazione dell’immobile, rappresentate dall’incremento del nucleo familiare, ovvero dal trasferimento dell’acquirente in località distante oltre 50 km dal comune in cui è ubicato l’immobile.
Il Tribunale di Roma dichiarava la nullità del sopra citato atto di compravendita immobiliare e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da NOME COGNOME, condannava NOME COGNOME alla restituzione in favore della convenuta della somma di € 21.262,80.
La COGNOME impugnava la decisione innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che riformava la pronuncia di primo grado affermando -per quanto ancora di interesse – che:
non poteva dirsi di natura speculativa l’operazione voluta da NOME COGNOME in violazione del divieto di alienazione quinquennale: tuttavia, avuto riguardo al dato strettamente letterale della norma, un atto di disposizione via era stato e, quindi, in base al dato formale tale atto di trasferimento dovrebbe essere sanzionato con la nullità;
nel caso di specie, però, la nullità dell’atto di trasferimento impugnato doveva essere esclusa, poiché l’alienante aveva trasferito la residenza in Latina, quindi lontano più di 50 km dal Comune di Roma. Né rileva il fatto che egli poco tempo dopo aveva ripreso la residenza in Roma, dato che la norma parla di «trasferimento», ma non ne predica una durata minima o predeterminata e, del resto, essendosi riserv ato il diritto di abitazione sull’alloggio sito in Roma, ben poteva occuparlo per i periodi di tempo in cui, per necessità e per altre ragioni, intendeva ivi dimorare.
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
Resisteva NOME COGNOME depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza la controricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, d.lgs. n. 104/1996, dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto, in base ad un’esegesi illegittima della norma, che si fosse verificata la fattispecie derogatoria del divieto di inalienabilità dell’immobile. A giudizio del ricorrente, la disposizione l’art. 6 , comma 10, d.lgs. n. 104/1996 mentre è chiara nella parte in cui esprime il divieto di alienazione, richiede, invece, un’attività interpretativa volta alla comprensione dell’esatto significato del termine «trasferimento»: erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto
che il detto termine non si esaurisca in un aspetto formalistico, ossia il cambio di residenza, ma si risolva nella nozione di domicilio, né debba predicare una durata minima o predeterminata. Nella prospettazione del ricorrente, invece, occorre interpretare la norma attraverso l’esame della sua ratio per non stravolgerne il significato, ossia evitare operazioni di carattere speculativo-lucrativo da parte di chiunque, e non soltanto da parte dell’acquirente, cioè di colui che ha acquistato a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Inoltre, prosegue il ricorrente, occorre precisare che la Corte d’Appello confonde due norme diverse che sanciscono il divieto di alienazione: quella dettata dall’art. 6, comma 10, richiamata nell’atto di compravendita intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, e l’art. 3, comma 14, legge n. 410 del 2001, richiamata nell’atto di compravendita tra la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in virtù della quale il divieto di alienazione ha una durata quinquennale, ma non prevede eccezioni. Orbene, rileva il ricorrente, la Corte d’Appello argomenta sulle eccezioni, ma richiama il divieto quinquennale.
1.1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso. Il D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410) reca disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. L’art. 3 applicabile ratione temporis (avuto riguardo alla data di trasferimento dell’immobile dalla RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE come si desume dalla lettera della norma, non già alla data di esercizio d ell’ opzione, come argomentato nel controricorso: p. 2, righi 14-15) stabiliva i criteri e le modalità della cartolarizzazione degli immobili (individuati ai sensi dell’art. 1); al comma 3 riconosceva in favore dei conduttori delle unit à immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l’acquisto,
rinviando -solo per ciò che attiene alle agevolazioni di acquisto all’art. 6, comma 8, d.lgs. 16 febbraio 1996, n. 104; atto normativo, quest’ultimo, che disciplina altra materia, ossia l’attivit à in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica.
1.2. Dunque, la norma sul divieto di alienazione applicabile all’acquisto di NOME COGNOME dalla SRAGIONE_SOCIALE era l’art. 3, comma 14, D.L. n. 351/2001, che così recita: «Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13 acquistati per effetto dell’esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto».
In assenza di eccezioni al divieto, ne deriva che, nella specie, l’atto di trasferimento dell’appart amento di cui si discute ad NOME COGNOME COGNOME COGNOME rogito del 29.02.2008 deve essere dichiarato nullo, con gli effetti di legge, indipendentemente da ogni altra considerazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve ritenersi nulla la vendita dell’immobile effettuata da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME, in violazione dell ‘art. 3, comma 14, D.L. n. 351 del 2001. La pronuncia merita di essere cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché decida sugli effetti derivanti dalla nullità del contratto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 ottobre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME