Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22995 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9118/2021 R.G. proposto da : ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E LAVORO REGIONE SICILIANA, ex lege rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con domicilio digitale EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domicilio digitale rispettivamente in EMAIL e EMAIL;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1441/2020 depositata il 28/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana impugna per cassazione – con ricorso notificato il 29.3.2021 – la sentenza n. 1441/2020 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.9.2020, che aveva rigettato l’appello proposto dal medesimo Assessorato nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Don RAGIONE_SOCIALE Alcamo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, definendo il giudizio promosso dalla Banca di Credito Cooperativo, aveva condannato il convenuto Assessorato al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 355.150,00 oltre interessi legali dal 5/05/2004 sino all’effettivo pagamento, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 (Interventi a favore dell’occupazione), per le annualità dal 1995/1996 al 1998/1999.
A sostegno del gravame l’appellante aveva dedotto la violazione del divieto di cumulo degli aiuti di cui all’art. 10, lett. a) e b) della L.R. n. 27/1991 come affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 20.5.2010, in causa C-138/09 e ribadito incidenter tantum dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6494/ 2012, secondo cui gli aiuti rispettivamente e previsti dalle lettere a) e b) non possono essere cumulati, nel tempo, a vantaggio di uno stesso lavoratore, perché, per godere del secondo aiuto, sotto forma di trasformazione di un contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere assunto prima della entrata in vigore della legge regionale medesima.
L’art. 10 della legge Regionale n. 27/1991 così recita, per la parte qui di interesse:
«1. L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, anche nel quadro delle
intese previste dall’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo e dello ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, contributi sulla retribuzione pari:
a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9;
contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9 » .
La Corte d’appello ha respinto il gravame argomentando che il Giudice di primo grado aveva rispettato il divieto di cumulo, escludendo dalla liquidazione gli importi ex art. 10 lett. b) relativi ai lavoratori (Siragusa e Orlando) assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo tra l’entrata in vigore della legge regionale n.27/ 1991 e il 31.12.1996.
Inoltre, la Corte territoriale ha argomentato che l’Assessorato non ha provato ulteriori casi di cumulo vietato, né ha specificato su quali lavoratori e quali importi fondasse la propria pretesa.
La sentenza è impugnata dall’Assessorato sulla base di un unico motivo, cui resiste con rituale controricorso la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L. R. n. 27/1991, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l’Assessorato non avesse specificato per quali dipendenti, oltre a NOME COGNOME e NOME COGNOME, vi fosse stato il vietato cumulo di contributi. Afferma parte ricorrente che, così opinando, la Corte d’appello non aveva considerato che era pacificamente accertato che la domanda di contributo ex lett. b) dell’art. 10 della L. R. n. 27/1991 riguardava 16 lavoratori tutti assunti dopo l’entrata in vigore della legge in oggetto.
In tal modo la Corte d’appello aveva violato il principio interpretativo fissato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 maggio 2020 e successivamente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 22008/2019, in forza del quale i due contributi previsti dall’art. 10 lett. a) e lett. b) non possono essere cumulati a vantaggio dello stesso lavoratore, poiché per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata (in contratto di durata indeterminata), il lavoratore dev’essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 27/1991 ( mentre nel caso in esame i lavoratori erano stati assunti tutti certamente dopo).
In altri termini, la Corte d’appello, che pure era stata investita della specifica doglianza con l’atto di appello, non aveva verificato, ai fini del diritto a percepire i contributi di cui all’art. 10 lett. b) del-
la L. R. n. 27/1991, che i lavoratori fossero stati assunti prima della entrata in vigore della norma, ma aveva verificato invece la circostanza -ad avviso del ricorrente irrilevante ai fini della corretta applicazione della norma -che per tali lavoratori non fossero stati richiesti i contributi di cui alla lettera a).
10. Premesso che il vizio lamentato, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., va ricondotto più propriamente all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass, n. 34762/ 2024; id. n. 11103/22020), perché l’errore denunciato riguarda l’interpretazione del motivo di appello, sotto il profilo dell’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, e cioè della data di assunzione dei lavoratori, la doglianza è fondata ed il ricorso va accolto.
11. Infatti, non appare essere stato correttamente applicato il principio interpretativo affermato dalla Corte di giustizia e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di cumulo tra i contributi previsti dalle lett. a) e b) dell’art. 10 della L.R. n. 27/1991 è garantito dalla verifica della circostanza di fatto che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore, potendosi per i contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente solo richiedere legittimamente il contributo sub a).
12. La verifica svolta dalla Corte d’appello e conclusa con l’affermazione che ‘l ‘istanza presentata in data 25/6/1996 atteneva a lavoratori per i quali non era stato richiesto il contributo di cui alla lettera a) e che le somme potevano essere, pertanto, integralmente riconosciute’ (cfr. pag. 4 sub punto 14) non era idonea ad escludere il rispetto del divieto del cumulo, perché non fondata sulla necessaria verifica della loro assunzione in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.