Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13152 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13959/2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE, in persona del Prefetto p.t.; MINISTERO DELL’INTERNO, in p ersona del Ministro p.t.,
-intimata- avverso la sentenza del giudice di pace di Udine, n. 235/2024, depositata il 29.5.2024 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/04/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Udine ha respinto l ‘ opposizione al provvedimento d’espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Udine, rilevando che l’istante aveva lamentato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione territoriale.
Lo straniero ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, formulando un solo motivo. L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato nota, chiedendo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 112 cpc, 5, c.6, dlgs. n. 286/98, 8 Cedu, per aver il giudice di pace pronunciato avendo del tutto frainteso la domanda, ed avendo omesso di valutare la sussistenza de i divieti d’espulsione.
Il motivo è fondato. Il giudice di pace non ha preso in esame le allegazioni relative ai legami familiari da valutare ai fini della verifica della sussistenza delle cause di inespellibilità indicate nell’art. 19 nella versione ratione temporis applicabile. Per giustificare il rigetto dell’espulsione, il giudice di pace si è limitato a dire, genericamente, che non doveva pronunciarsi sui presupposti della protezione speciale, senza porsi il problema di verificare la sussistenza di cause di inespellibilità, ed in particolare quelle derivanti dalle allegazioni dell’opponente.
Per quanto esposto, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al giudice di pace, perché compia l’esame omesso, anche in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data