Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13702 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13702 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21401/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE AGRIGENTORAGIONE_SOCIALE in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
DI COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
Oggetto: correzione errore materiale
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 27491/2023 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2023 R.G.N. 21401/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME quale difensore di Calcedonio COGNOME, ha proposto istanza per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 27491/2023, depositata il 27/09/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 84 del 10.02.2021, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite.
Ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza.
L’ASP Agrigento ha depositato memoria deducendo l’assenza dell’errore materiale, opponendosi pertanto all’istanza di rettifica.
Con ordinanza interlocutoria n. 14138/2024 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo ravvisando l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite investite, con ordinanza n. 27681/2023 della Terza Sezione, della questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto, se, in tema di procedimento di correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
L’istanza di correzione deve essere respinta.
Contrariamente a quanto si afferma in tale istanza, nel corso del giudizio di cassazione manca (sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa) la formulazione dell’istanza di distrazione da parte del difensore di COGNOME COGNOME il quale si era limitato a chiedere che l’ASP ricorrente fosse condannata al pagamento delle spese e del compenso di giudizio, oltre accessori di legge.
Non potrebbe valere, evidentemente, quella proposta nel precedente grado di merito, questo perché la distrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo.
Infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo « nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente », dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata.
In assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese ed il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019).
L’ordinanza di cui si chiede la correzione ha regolato le spese secondo la soccombenza e non deve, pertanto, essere corretta.
Nulla va disposto quanto alle spese processuali in questa sede di correzione avendo le Sezioni Unite, con sentenza n. 29432 del 14 novembre 2024, stabilito che ‘n el procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391bis cod. proc. civ., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in
situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione