Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7297 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20486-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, in persona degli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n.7838/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2023 R.G.N. 20486/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/12/2023
CC
RILEVATO CHE:
è proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza nr. 7838/23, depositata il 17/03/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna nr. 609 del 2020, ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, con cui si è rimesso alla valutazione della Corte.
CONSIDERATO CHE:
la richiesta è fondata;
dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nelle conclusioni del controricorso e della memoria, depositate nell’interesse di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO era stata chiesta la distrazione delle spese ex art. 93 cod.proc.civ.;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod.proc.civ. (in tal senso, per tutte, Cass. nr. 12437 del 2017: «In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. -che ad essa si
richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione»);
va solo aggiunto che non si è disposta la notifica del ricorso alla parte personalmente. Il Collegio aderisce al più recente orientamento espresso da Cass. nr. 15302 del 2023: «Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione ‘in proprio’ dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura». All’indicata pronuncia si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ.;
conclusivamente, il ricorso va accolto: il dispositivo della ordinanza nr. 7838/2023 di questa Corte va integrato mediante l’aggiunta, dopo le parole «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta»;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., nr. 9438 del 2002; Cass., nr. 10203 del 2009; Cass., nr. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo della ordinanza nr. 7838/2023 di questa Corte sia integrato mediante l’aggiunta, dopo le parole «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta».
Alla Cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14