Distrazione Spese Fallimento: Quando l’Avvocato Perde il Diritto al Pagamento Diretto
L’istituto della “distrazione delle spese” rappresenta una garanzia fondamentale per l’avvocato che anticipa i costi di un giudizio per il proprio cliente. Ma cosa accade se, nel corso della causa, il cliente viene dichiarato fallito? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio questo delicato scenario, chiarendo i limiti del diritto del legale e l’impatto della procedura concorsuale. Il principio affermato è netto: la distrazione spese fallimento non è ammessa, poiché il diritto del creditore professionista deve sottostare alle regole del concorso.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Correzione e una Sorpresa
La vicenda trae origine da una richiesta di correzione di errore materiale avanzata da due avvocati. Essi avevano difeso con successo una società in un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La sentenza aveva condannato la controparte al pagamento delle spese legali, ma aveva omesso di disporre la distrazione di tali somme direttamente in favore dei due legali, i quali si erano dichiarati antistatari, ovvero avevano attestato di aver anticipato le spese e di non aver ancora ricevuto il compenso.
I difensori hanno quindi presentato un’istanza per correggere quella che ritenevano una semplice dimenticanza. Tuttavia, durante la trattazione di questa istanza, è emerso un fatto decisivo: la loro società cliente era stata dichiarata fallita da un Tribunale competente diversi mesi prima.
Il curatore fallimentare si è opposto alla richiesta dei legali, sostenendo che l’intervenuto fallimento precludesse la possibilità di concedere la distrazione delle spese.
La Decisione della Corte: La Distrazione Spese Fallimento è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto l’istanza di correzione presentata dagli avvocati. La decisione si fonda su un principio giuridico consolidato: il fallimento del cliente ha un effetto paralizzante sul potere dell’avvocato di chiedere la distrazione delle spese.
Secondo la Corte, non si trattava di correggere un mero errore materiale, poiché, alla luce del fallimento, i difensori non avevano più il diritto di ottenere il pagamento diretto. La richiesta, pertanto, era infondata nel merito.
Le Motivazioni: Perché il Fallimento Prevale sul Diritto dell’Avvocato
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni giuridiche alla base della sua decisione. Il punto centrale è la natura del diritto alla rifusione delle spese e del potere di chiederne la distrazione. Il diritto al rimborso delle spese legali sorge in capo alla parte vittoriosa, non al suo avvocato. Il legale, anche se antistatario, esercita un potere di disposizione che deriva direttamente dal mandato ricevuto dal cliente.
Con la dichiarazione di fallimento, il cliente-fallito subisce lo “spossessamento”, ovvero perde la capacità di disporre dei propri beni e dei propri diritti patrimoniali. Questo include anche il diritto a vedersi rimborsate le spese legali. Poiché il cliente perde questo potere di disposizione, di conseguenza anche il suo avvocato non può più esercitarlo per suo conto.
In altre parole, il fallimento “estingue” il presupposto stesso della distrazione delle spese. Concederla significherebbe violare la par condicio creditorum, il principio cardine del diritto fallimentare che impone la parità di trattamento tra tutti i creditori. L’avvocato, infatti, verrebbe soddisfatto al di fuori e prima degli altri creditori, che invece devono partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare secondo le regole del concorso. La Corte ha inoltre osservato che uno dei legali aveva correttamente agito presentando istanza di ammissione al passivo del fallimento per il recupero dei propri crediti professionali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per gli Avvocati
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per i professionisti legali. La distrazione spese fallimento è un binomio inconciliabile. Quando un cliente viene dichiarato fallito, l’avvocato non può più fare affidamento sulla distrazione delle spese come meccanismo per recuperare il proprio compenso, anche in caso di vittoria nella causa.
L’unica via percorribile per il legale è quella di insinuare il proprio credito professionale nel passivo fallimentare del cliente, sottoponendosi alle stesse regole e alla stessa tempistica degli altri creditori. Questa pronuncia tutela l’integrità delle procedure concorsuali e garantisce che nessun creditore, nemmeno l’avvocato della parte vittoriosa, possa ottenere un trattamento preferenziale a danno della massa dei creditori.
L’avvocato può chiedere la distrazione delle spese se il suo cliente fallisce durante la causa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il fallimento del cliente estingue il potere di disporre del diritto alla rifusione delle spese, e di conseguenza anche il potere del difensore di chiederne la distrazione a proprio favore.
Perché il fallimento del cliente impedisce la distrazione delle spese?
Perché il fallimento priva il cliente (il fallito) della disponibilità dei suoi beni e diritti, compreso il diritto al rimborso delle spese legali. Di conseguenza, anche l’avvocato perde il potere, derivato dal mandato, di disporre di tale diritto. Concedere la distrazione violerebbe il principio della par condicio creditorum.
Cosa deve fare l’avvocato per recuperare il proprio compenso se il cliente fallisce?
L’avvocato deve presentare un’istanza di insinuazione al passivo nel fallimento del proprio cliente per far valere il proprio credito professionale, come qualsiasi altro creditore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28636 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6838/2023 R.G. proposto da :
AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME in prorpio ex art. 83 c.p.c.
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-resistente-
per la correzione dell’errore materiale dell’O RDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 7839/2023 depositata il 17/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, nella qualità di procuratori della RAGIONE_SOCIALE nel giudizio RG n. 30256/2019, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 07839 emessa dalla Corte di Cassazione -Prima Sezione Civile -il 17.3.2024 con cui veniva respinto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e condannata la ricorrente alle spese, liquidate «in complessivi € 7.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge» poiché nel dispositivo della stessa è stata omessa la distrazione delle spese in favore dei predetti difensori dichiaratasi in atti antistatari delle stesse;
il RAGIONE_SOCIALEin persona del suo curatore ha chiesto, con memoria il rigetto dell’istanza, poiché nelle more della trattazione del ricorso la resistente RAGIONE_SOCIALE DUE è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Udine con sentenza pubblicata il 14 aprile 2022, e ciò « poiché il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in Cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere nel caso di vittoria della causa la distrazione delle spese di lite poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo men, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento» (Cass. n.
37719/2022); aggiunge il RAGIONE_SOCIALE che l’accoglimento della richiesta di distrazionesvolta prima della dichiarazione di fallimento -costituirebbe violazione della par condicio creditorum, la quale si realizza solo nel concorso, poiché comporterebbe la soddisfazione degli avvocati creditori del compenso per le prestazioni da loro rese prima della dichiarazione di fallimento del cliente al di fuori del procedimento per l’accertamento del passivo di cui agli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare; osserva, infine, che l’AVV_NOTAIO ha depositato istanza di insinuazione nello stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per i propri crediti professionali, compreso il compenso per il presente giudizio di legittimità, e che l’istanza è stata accolta;
-la causa è stata trattata nella camera di consiglio del 30.10.2024;
Considerato che:
non può accedersi alla richiesta correzione per le ragioni già indicate nella decisione di legittimità sopra indicata, ovvero perché, per effetto del fallimento e quindi della perdita in capo al fallito del potere di disporre del diritto alla rifusione delle spese, viene meno anche il potere di disposizione di quel diritto che costituisce il presupposto della richiesta di distrazione, oggetto dell’omessa statuizione che si chiede di emendare quale mero errore materiale.
In conclusione:
-l’istanza va respinta.
non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento (Cass. n. 12184 del 2020).
P.Q.M.
Respinge l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30.10.2024