Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19282 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 18024/2023 proposto da:
NOME COGNOME, difensore antistatario di NOME COGNOME nel procedimento R.G. n. 13331/2020, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 22311/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata in data 25/7/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
ritenuto che,
l’avv. NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME nel procedimento R.G. n. 13331/2020 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 22311/2023 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 25/7/2023, con cui questa Corte, nel rigettare i ricorsi principale e incidentale, rispettivamente proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 477/2020 depositata il 14/5/2020, ha condannato il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del COGNOME, omettendo tuttavia di distrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza;
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese in questa sede;
considerato che ,
l’avv. NOME COGNOME difensore del Boccanera nel procedimento R.G. n. 13331/2020 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c. depositati agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarando di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 -01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 7/7/2010, Rv. 613868 – 01);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.»;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024; Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 22311/2023 depositata in data 25/7/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «come per legge», la frase «, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ.».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione