Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
su istanza di correzione di errore materiale, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., proposta da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 16803/2023, depositata il 13/06/2023, resa nel procedimento n. 28284/2022, tra:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME propone istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 16803/2023, per non avere disposto la distrazione della condanna alle spese nei confronti dei propri difensori NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’istanza va accolta: nel ricorso fatto valere da NOME COGNOME avverso il Ministero della giustizia il ricorrente aveva chiesto di concedere la distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio in favore del difensore NOME COGNOME e la distrazione delle spese del procedimento di opposizione in favore del difensore NOME COGNOME, distrazione quest’ultima alla quale NOME COGNOME ha dichiarato di non opporsi e di rinunciare (v. le pagg. 79 e 80 del ricorso).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione e dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 16803/2023 sia corretto aggiungendo, dopo l’espressione «spese generali», il seguente enunciato: «con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta».
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della seconda