Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17061 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
BRECI GAETANO
-INTIMATO- avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Siracusa pubblicata in data 24.7.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza pubblicata in data 24.7.2019, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento della domanda dell’AVV_NOTAIO, ha condannato NOME COGNOME al pagamento di €. 4500,00, oltre accessori, per compensi di difesa in un processo civile, riconoscendo l’importo iniziale di € 8000,00 per il giudizio R.G.N. 90100190/2003, da cui è detratto euro 5000,00 quali spese processuali oggetto di distrazione in favore dell’avvocato, ed euro
Oggetto: compensi
professionali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33124/2019R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentat o e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE –
contro
1500 per il procedimento esecutivo, ma dichiarando la prescrizione presuntiva per i compensi maturati per i giudizi nn. 1651/2008 e 212/2010.
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO propone ricorso affidato a tre motivi.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2956, commi primo e secondo, 2959 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il resistente aveva sollevato contestazioni incompatibili con l’eccezione di prescrizione presuntiva, avendo chiesto, in via subordinata, di quantificare i compensi secondo tariffa.
Il motivo è inammissibile.
Occorre ricordare che, in tema di prescrizioni presuntive, l’indagine sul contenuto delle dichiarazioni della parte (o del suo comportamento processuale), al fine di stabilire se importino o meno ammissione della mancata estinzione del debito agli effetti dell’articolo 2959 c.c., dà luogo ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 22118/2006; Cass. 2967/2016; Cass. 30524/2017; Cass. 18631/2021; Cass. 7793/2023).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 93 c.p.c., per aver il tribunale detratto dagli importi complessivamente dovuti quanto liquidato a titolo di spese processuali nelle cause in cui il ricorrente si era dichiarato antistatario.
Il motivo è fondato.
È principio correttamente evocato in ricorso che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura fra costui
e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello intercorrente tra parte patrocinata risultata vittorioso ed il suo procuratore.
Rimane pertanto integra la facoltà di quest’ultimo di rivolgersi al cliente per ottenere non solo la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice e che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la disposta distrazione (Cass. 5678/1988; Cass. 9097/2000; Cass. 27041/2008; Cass. 14082/2021).
Per scomputare dal dovuto l’ammontare delle spese processuali oggetto di distrazione, occorrerà verificare, nel giudizio di rinvio, se il difensore abbia incamerato le somme liquidate dal giudice.
Il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il tribunale compensato per il 50% le spese processuali, è assorbito.
È accolto il secondo motivo di ricorso, è respinto il primo ed è assorbito il terzo; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinché provveda anche alla regolazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 30.5.2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME