Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27308 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 23329-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (anche quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 13647/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 16/05/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/09/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
R.G.N. 23329/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/09/2024
CC
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata in data 16/5/2024, nell’ambito del giudizio al RG n. 23329/2019 tra COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE (anche quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE), difeso dall’AVV_NOTAIO, laddove in dispositivo è stato condannato il COGNOME al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, esborsi per Euro 200,00 ed altri accessori di legge ma non è stata disposta la distrazione a favore del difensore come richiesto in memoria.
Il ricorso per correzione di errore materiale è stato notificato a NOME COGNOME che non si è costituito.
CONSIDERATO CHE
L’istanza è fondata.
Va premesso che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (in tal senso Cass. n. 12437 del 2017: ” In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione “; v. anche Cass., n. 5082 del 2024; Cass., sez. un., n. 4353 del 2023).
Questa Corte ritiene, inoltre, di dover dare continuità all’indirizzo secondo cui il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Suprema Corte per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (Cass., n. 15302 del 2023; contra Cass., n. 36579 del 2022).
In questo caso, dalla lettura della memoria depositata in vista dell’udienza di decisione risulta che venne chiesta la distrazione delle spese a favore del difensore; con l’ordinanza n. 13647/2024 questa Corte ha disposto sulle spese omettendo, però, di provvedere alla distrazione a favore del difensore della parte vittoriosa.
Sussistono, quindi, i presupposti per la correzione del dispositivo della sentenza n. 13647/2024 come richiesto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., n. 9438 del 2022).
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 13647/2024 di questa Corte, pubblicata il 16/5/2024, nell’ambito del giudizio al RG n. 23329/2019, sia integrato come segue:
dopo le parole “oltre spese generali al 15% ed accessori di legge” si aggiunga “con distrazione a favore del difensore antistatario della parte controricorrente che ne ha fatto richiesta”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre