Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32770 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
P residente, in esito a proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., prendendo atto che nei termini prescritti non era stata proposta istanza di decisione, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, condannando la parte ricorrente (NOME COGNOME al pagamento delle spese del medesimo giudizio in favore della parte controricorrente (Azienda Ospedaliera di Cosenza), liquidate in euro 1.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori;
con istanza del 7.5.2024 l’Avv. NOME COGNOME quale difensore dell’Azienda Ospedaliera, ha chiesto la correzione di tale decreto nella parte in cui esso non aveva disposto la distrazione delle spese legali liquidate, nonostante istanza in tal senso contenuta nella comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata prima dell’avvio del procedimento di definizione accelerata di cui si è detto;
2.
l’istanza è stata avviata alla trattazione camerale previa comunicazione ad entrambe le parti;
CONSIDERATO CHE
1. la definizione dell’istanza postula la soluzione di una serie di questioni giuridiche da essa sollecitate; 2.
la prima riguarda la proponibilità di essa pur senza il rispetto dei termini che l’art. 391, co. 3, c.p.c. fissa per le reazioni delle parti rispetto al decreto di estinzione, da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione di esso;
è infatti indubbio che, stante il rinvio dell’art. 380 -bis, co. 2, c.p.c., all’art. 391, si applichi anche la previsione del comma 3 di quest’ultima norma;
in proposito, rispetto ai casi di estinzione non conseguente a proposta di definizione accelerata, si è in effetti sostanzialmente ritenuto che il decreto presidenziale con il quale viene dichiarata l’estinzione del processo di cassazione, che, a norma dell’art. 391, comma 3, c.p.c., ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza nei dieci giorni dalla sua comunicazione, non potrebbe poi formare oggetto di correzione di errore materiale, al di fuori di quel subprocedimento (Cass. 6 aprile 2016, n. 6607);
al di là di tale precedente, su cui non è questa la sede per interrogarsi, non può però esservi dubbio che, in ambito di correzione dei decreti di estinzione resi ai sensi dell’art. 380 -bis, co. 2, c.p.c., nonostante trovi applicazione l’art. 391 – ivi compreso il suo terzo comma, per ciò che attiene a questioni afferenti alla legittimità del decreto di estinzione o alle spese per come ivi definite – sia certamente ammessa la correzione di errore materiale « in qualsiasi tempo », perché così è previsto dall’art. 391-bis c.p.c.;
infatti, il richiamo di quest’ultima norma al « decreto di cui all’art. 380 -bis » non può che riferirsi al decreto di estinzione, perché, sebbene l’art. 380bis non faccia riferimento testuale ad un qualche ‘decreto’ , è attraverso il rinvio di esso all’art. 391 c.p.c. che si concretizza , anche in tale ambito, quella forma di atto giurisdizionale, cui si deve ritenere faccia appunto riferimento l’art. 391 -bis;
è del resto evidente e non merita particolari approfondimenti l’esigenza di assicurare che gli errori meramente materiali, di rilievo
sostanzialmente amministrativo, debbano poter essere sempre emendati, per ovvie ragioni di buon andamento, tanto che rispetto ad essi l’art. 391 -bis c.p.c. prevede anche l’iniziativa officiosa;
3.
ciò posto e ritenuta dunque l’ammissibilità dell’istanza, va richiamato il principio per cui « il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura » (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302), che consente di ritenere validamente instaurato il contradditorio con la comunicazione di Cancelleria ai difensori delle due parti;
3.1
vale poi anche il principio per cui « la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese » (Cass. 24 settembre 2009, n. 20547; Cass. 6 aprile 2006, n. 8085), sicché nel caso di specie, l’avere il difensore istante fatto mera istanza di distrazione, vale comunque ad integrare la fattispecie;
è altresì notorio che la dichiarazione non si presta ad essere sindacato sul piano della veridicità (Cass. 26 marzo 2019, n. 8436; Cass. 1° ottobre 2009 n. 21070);
4.
il collegio rileva peraltro alcune particolarità del caso di specie;
infatti, l’istanza di distrazione è stata formulata dal nuovo difensore dell’Azienda , costituitosi in sostituzione del precedente (v. la procura in allegato alla costituzione del nuovo difensore), dopo la fase introduttiva del giudizio di cassazione ed il deposito, ad opera del precedente difensore, del controricorso;
il subprocedimento di definizione accelerata, svoltosi successivamente a tale costituzione del nuovo difensore, non coinvolge particolari attività difensive per il controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale, se non in riferimento al rilascio della procura ed alla mera disamina della proposta, in quanto l’esito, in mancanza di istanza di decisione a cura del ricorrente, è per la parte controricorrente solo favorevole e comporta la mera attesa delle scelte della controparte;
è quindi evidente che un’anticipazione di spese o lo svolgimento di attività professionale per le quali non vi sia stata remunerazione, nel caso di specie, riguardano nella quasi totalità il difensore originario e non quello che ha fatto ed ora coltiva l’istanza di distrazione;
del resto, non vi è dubbio che l’istanza, essendo formulata con riferimento alle « spese legali già liquidate » riguardi quanto statuito nel decreto di estinzione nella sua interezza e senza distinzioni;
5.
nonostante quanto appena rilevato, si ritiene che l’istanza vada comunque accolta, per quanto si va a dire;
5.1
questa S.C. ha già ritenuto che « l’art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le
spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori » (Cass. 18 giugno 2019, n. 16244);
5.2
si è poi detto che ove la parte abbia avuto più difensori, l’istanza di distrazione non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario (Cass. 22 marzo 1984, n. 1907; e v. già Cass. 14 febbraio 1964, n. 329) e si è altresì precisato che l’art. 93 c.p.c. legittima alla richiesta di distrazione delle spese solo il difensore con procura, sicché tale domanda non può essere avanzata dal difensore dopo l’estinzione del mandato per rinuncia o revoca (Cass. 4 dicembre 2019, n. 31687; Cass. 29 agosto 1992, n. 9994) e tutto ciò sebbene l’istanza, in sede di legittimità, possa essere avanzata anche solo nelle memorie finali (Cass. 29 maggio 2014, n. 12111) o in sede di discussione davanti al collegio (Cass. 18 luglio 1972, n. 2455);
5.3
ciò posto, il collegio ritiene di richiamare i principi, sostanzialmente comuni alle già citate Cass. 16244/2019 e Cass. 15302/2023 ed in coerenza con la mancanza di poteri di sindacato giudiziale sulla veridicità (Cass. 8436/2019; Cass. 21070/2009 citt.), fondati sul fatto che l’intera fattispecie della distrazione delle spese si sorregge sull’affidamento fiduciario rispetto al difensore istante, alla cui responsabilità risale l’assicurare la coerenza finale con gli assetti sostanziali;
ciò sia rispetto al rapporto con la parte (per la veridicità del fatto che quest’ultima non avesse sopportat o le spese), sia rispetto al rapporto con i precedenti difensori (per l’agire il distrattario eventualmente
anche nell’interesse di costoro), dovendo l’istante di conseguenza garantire -nei riguardi di quei difensori ed anche della parte rappresentata che l’esitazione finale delle spese così attribuite sia coerente con la spettanza di esse in ragione dell’attività svolta, sorgendo altrimenti come è evidente -con l’incasso cui non segua una consequenziale soddisfazione per il reale titolare del diritto al pagamento o che sia comunque incoerente con l’assetto sostanziale dei rapporti – una responsabilità diretta del distrattario verso costoro; ciò impone di valutare favorevolmente l’istanza e di disporre la richiesta distrazione, la quale ovviamente -con il pagamento di quanto stabilito in favore del distrattario -sarà altresì liberatoria per la parte tenuta;
5.4
anche l’impianto deontologico è in fine coerente e di garanzia rispetto a tale assetto essendo previsto che (art.4.4. del Codice deontologico degli avvocati europei) in nessun momento l’avvocato deve dare scientemente al giudice un’informazione falsa o tale da indurlo in errore e che il Codice deontologico forense (art. 50) prevede un dovere di verità e vieta all’avvocato (…) di impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio, nonché di rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato (v. sul tema, Cass. S.U., 19 novembre 2024, n. 29812);
6.
all’accoglimento dell’ istanza non segue (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432) la statuizione sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’errore materiale e dispone che nel decreto di questa S.C. del 22.3.2024, n. 7775/2024, nella
causa NRG 17451/2019, nel dispositivo, dopo le parole ‘accessori di legge’ si leggano le parole ‘con distrazione in favore dell’Avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro