Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12885/2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, quale procuratore e difensore di COGNOME NOME, giusta la corrispondente procura speciale depositata, unitamente al controricorso, nel giudizio n.r.g. 16348/2020 promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DEL DOTT. NOME COGNOME E DEL DOTT. RAGIONE_SOCIALE con sede in Ragusa, alla INDIRIZZO, in persona dei suoi soci amministratori RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso n.r.g. 16348/2020, dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
-controricorrenti –
per la correzione dell’ordinanza , n. cron. 6922/2022, della CORTE DI CASSAZIONE, pubblicata il giorno 02/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
26/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO, quale procuratore e difensore di NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata al controricorso depositato nel giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020, promosso da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice ‘ RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ , con istanza datata 9 giugno 2023 (recante la seguente intestazione: ‘ Istanza di correzione di errore materiale ex artt. 391 bis c.p.c. -giudizio n. 16348/2020 R.G. ‘) ha chiesto a questa Corte di « volere disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 -bis c.p.c., a correzione della ordinanza n. 6922 pubblicata il 2 marzo 2022, resa nel giudizio in epigrafe n. 16348/2020 R.G., la distrazione delle spese processuali liquidate in favore del sottoscritto difensore ».
1.1. Di tale istanza vi è prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo , d’ufficio, a cura del Presidente titolare della Prima Sezione.
1.2. In prossimità della fissata adunanza camerale del 26 giugno 2024 (di cui, il 19 aprile 2024, è stato dato avviso alle parti costituite nel predetto giudizio di legittimità n.r.g. 16348/2020), risulta essere stata depositata (in data 14 giugno 2024), u na ‘ Memoria illustrativa nel ricorso n. 12885/2023 RG. Per il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona dei suoi soci amministratori RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME , anche in proprio, rappresentati e difesi per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO ‘, qualificatisi ‘ ricorrenti ‘ contro ‘ il p.i. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME
Cass ì’, indicato come ‘ resistente ‘, « per la cassazione della sentenza n. 2418/2019 del 06.11.2019, non notificata, resa dalla Corte di Appello di Catania ed avente ad oggetto la determinazione della quota sociale di spettanza del socio receduto ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva, pregiudizialmente, il Collegio che: i ) l’ordinanza resa da Cass. n. 6922 del 2022 ha definito il giudizio di legittimità n. 16348 del 2020, avente ad oggetto il ricorso promosso da ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, in persona dei suoi soci amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in proprio, nei confronti di NOME COGNOME, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, depositata il 6 novembre 2019; ii ) la ‘ Memoria illustrativa ‘ depositata il 14 giugno 2024, nell’interesse di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, in persona dei suoi soci amministratori NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche in proprio, contiene considerazioni, argomentazioni ed osservazioni volte ad ottenere la cassazione della sentenza n. 2418/2019 resa dalla Corte d’Appello di Catania, col favore delle spese e dei compensi di tutti i precedenti gradi di giudizio e del presente grado: essa, pertanto, si rivela del tutto estranea all’oggetto dell’odierno procedimento, concernente, esclusivamente, la richiesta di correzione materiale della menzionata ordinanza resa da Cass. n. 6922 del 2022, la quale ha già rigettato il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella indicata qualità, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2418/2019, la quale, pertanto, è divenuta definitiva e non più soggetta a mezzi di impugnazione ordinari.
Fermo quanto precede, l ‘errore di cui si dice inficiata l a menzionata ordinanza resa da Cass. n. 6922 del 2022 è, in tesi, contenuto nella parte in cui la Suprema Corte, nel pronunciare la condanna degli allora ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nella indicata qualità, alla rifusione delle spese in favore del controricorrente NOME COGNOME, ha omesso di disporne la distrazione in favore del suo difensore AVV_NOTAIO, che ne avevano fatto richiesta.
2.1. L’ istanza de qua -di cui non occorre procedere alla notifica anche a NOME COGNOME, parte difesa dall’AVV_NOTAIO nel procedimento n. 16348/2020 r.g., in quanto il Collegio ritiene di poter aderire, sul punto, al più recente indirizzo ermeneutico espresso da Cass. n. 15302 del 2023, alla cui motivazione può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. -merita accoglimento.
2.2. Invero, risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l’AVV_NOTAIO, difensore del controricorrente NOME COGNOME, aveva chiesto, nel controricorso del 17 luglio 2020 e nella memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi antistatario.
2.2.1. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( cfr . Cass., SU, n. 16037 del 2010; Cass. n. 293 del 2011; Cass. n. 8578 del 2014; Cass. n. 5082 del 2024).
2.2.2. Deve disporsi, quindi, la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo.
Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento ( cfr . Cass., SU, n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009;
Cass. n. 21213 del 2013; Cass. nn. 15302 e 26566 del 2023; Cass. n. 5082 del 2024).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 6922/2022, pubblicata il 2 marzo 2022, sia integrato mediante l’aggiunta, dopo l’espressione « oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% », del seguente enunciato « con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario del controricorrente NOME COGNOME, che ne ha fatto richiesta ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta l’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile