Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10789 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10789 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
OGGETTO:
CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE
CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023 R.G.N. 25537/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.04.2025 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l ‘Avv. NOME COGNOME quale difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 28611/2023 , depositata il 13/10/2023, con cui questa Corte nel rigettare il ricorso principale proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e nell’accogliere il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME con decisione nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha condannato l’Azienda alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’ASP di Agrigento si è opposta con memoria all’istanza di rettifica evidenziando, in particolare, che «non risulta essere stata spiegata nel controricorso, alcuna istanza specifica contenente la dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere percepito gli onorari»;
con ordinanza interlocutoria 21/3/2024 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale .
CONSIDERATO CHE
1.il ricorso non è fondato;
2.nella specie nel corso del giudizio di cassazione manca (sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa) la formulazione dell’istanza di distrazione;
non potrebbe valere, evidentemente, quella proposta nel precedente grado di merito, questo perché la distrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo;
infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 c od. proc. civ., può essere disposta solo « nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente » , dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria
collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata;
in assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese ed il pagamento degli onorari (Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019);
non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione d’errore materiale avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME