Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9449 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 28250/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/10/2023 R.G.N. 24036/2021;
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 24036NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME, quale difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 28250/23, depositata il 09/10/2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 15.3.2021, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
l’RAGIONE_SOCIALE si è opposta con memoria all’istanza di rettifica evidenziando, in particolare, che «non risulta che controparte abbia mai formulato nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte domanda di distrazione delle spese quale procuratore antistatario»;
con ordinanza interlocutoria 21/3/2024 questa Corte rinviava a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in tema di configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale;
Considerato che:
il ricorso non è fondato;
nella specie, nel corso del giudizio di cassazione manca (sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa) la formulazione del l’ istanza di distrazione;
non potrebbe valere, evidentemente, quella proposta nel precedente grado di merito, questo perché la distrazione delle spese di lite in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado possa essere domandata in un grado precedente o successivo;
infatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 c od. proc. civ., può essere disposta solo «nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente», dal che si desume che la domanda di distrazione deve trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui essa viene articolata;
in assenza della reiterazione della dichiarazione di cui all’art. 93 cod. proc. civ. da parte del difensore, è impossibile stabilire se, nelle more del giudizio di legittimità, questi abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari (cfr. Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019);
non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione d’errore materiale avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,
sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, 6/3/2025.