Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
AUTORITÀ D’RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-già controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-già ricorrente- relativamente all’Ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO
che q uesta Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha rigettato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente AUTORITÀ RAGIONE_SOCIALE PALERMO delle
spese processuali, pari a € 50.200, 00 di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
che il ricorrente ha dedotto di essersi costituito in giudizio e di avere chiesto, con memoria in data 11 gennaio 2024, la distrazione delle spese in favore del l’Avv. NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
CONSIDERATO
che il ricorso è stato notificato alla controparte;
che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (Cass., Sez. U., n. 31033/2019; Cass., Sez. U., n. 16037/2010);
che nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass., n. 14/2016);
P.Q.M.
la Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. n. 24093/2024 depositata in data 9/09/2024 sia corretto aggiungendo al rigo 4, dopo le parole « di legge », le parole « da distrarsi in favore dell’ Avv. NOME COGNOME dichiaratosi procuratore antistatario».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025.