Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12042 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12042 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sull’istanza di correzione errore materiale iscritto al n. R.G. 30235/2020 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
ricorrente-
–
contro
COMUNE DI VENAFRO, in persona del Sindaco pro tempore.
–
-intimato-
per la correzione del decreto n. 21320 del 2024 della Corte Suprema di cassazione depositato il 30 luglio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME hanno chiesto la correzione dell’errore materiale del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024 del 30 luglio 2024, laddove nel dispositivo non è stata disposta la distrazione delle spese in favore di essi avvocati, benché gli stessi ne avessero fatto espressa richiesta con il controricorso, dichiarandosi antistatari.
Il decreto è affetto da evidente errore materiale nella parte in cui non dispone la distrazione delle spese.
Il Comune di Venafro a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione di errore materiale va accolta, aggiungendo nel dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320 del 2024, pubblicata in data 30 luglio 2024, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME dichiaratisi antistatari».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante: Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019;
Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo del decreto di questa Corte n. 21320/2024, pubblicata in data 30/7/2024, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «ed agli accessori di legge», la seguente espressione: «da distrarre in favore dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME dichiaratisi antistatari»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del predetto decreto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro