Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33702 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33702 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5159-2023 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
per la correzione dell’ordinanza n. 35899/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/12/2022
R.G.N. 32336/2020;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME. Rilevato che:
la NOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n. 35899/2022 emessa il 17 maggio 2022 e pubblicata il 7 dicembre 2022, con cui questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso promosso dalla stessa parte, ha cassato in parte qua la sentenza impugnata, liquidando le spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. in complessivi E. 3162,00 oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge, ferma restando la compensazione per metà disposta dal primo giudice; la cassazione è stata limitata alla riliquidazione delle spese del giudizio ex art. 445 bis c.p.c., senza che si provvedesse alla riformulazione dell’intera parte dispositiva quanto alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della medesima somma riliquidata;
la Corte ha inoltre condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in E. 1.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, omettendo di attribuire le spese in favore del difensore antistatario, così dichiaratosi nelle conclusioni del ricorso per cassazione.
Risulta in atti che la parte istante ha effettivamente richiesto in sede di conclusioni del ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO
la distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore antistatario.
Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale, mentre non costituisce omissione ugualmente emendabile il non aver ulteriormente specificato la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma riliquidata, trattandosi di esplicita cassazione in parte qua della sentenza impugnata, che resta ferma nel capo relativa alla condanna alle spese ed alla parziale compensazione;
Il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che l’ordinanza n. 35899/2022 nella parte del dispositivo, a pag. 7, dopo le parole “accessori di legge” rechi l’indicazione “da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME