Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33753 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15218-2024 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
per la correzione dell’ordinanza n. 17019/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/06/2024 R.G.N. 13732/2022;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
a seguito di ricorso degli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ex art 391 bis c.p.c., nella loro qualità di difensori antistatari dei Sig.ri COGNOME NOME + 17 nel proc. RG n. 13732/2022, è stata disposta la trattazione all’adunanza odierna del procedimento Rg. n. 15128/2024 per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c.;
in effetti, per mero errore materiale, nell’ordinanza n. 17019/2024, depositata il 20.0.6.2024, tramite la quale è stato definito con il rigetto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (nel proc. n. Rg. n.13732/2022), non è stata disposta la distrazione delle spese processuali in favore degli avvocati istanti benchè da essi richiesta nel controricorso in quanto antistatari;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
per le ragioni anzidette ricorrono i presupposti per la correzione dell’errore materiale di cui sopra e che va quindi disposta la distrazione delle spese in favore degli AVV_NOTAIO.ti AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, antistatari;
P.Q.M.
Visto l’art. 391bis c.p.c., accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza n.17019/2024 nel senso di inserire nel dispositivo subito dopo ‘oltre accessori di legge’ la seguente locuzione ‘da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, antistatari’; nulla per le spese.
Manda
La Cancelleria di annotare la correzione sull’originale dell’ordinanza.