Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32314 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32314 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
ANALISI CLINICHE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
– già ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-già ricorrente- relativamente al decreto emesso dal Consigliere delegato 12 marzo 2025 n° NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente indicata in intestazione ha chiesto la correzione dell’errore materiale commesso dal Consigliere delegato nel decreto
n° 6547 del 12 marzo 2025, col quale, nel dichiarare l’estinzione del processo a seguito di Proposta di definizione accelerata non opposta, è stata omessa la pronuncia sulla distrazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato nell’emettere il decreto 12 marzo 2025 n° NUMERO_DOCUMENTO è effettivamente incorso in errore materiale.
Pertanto, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta ‘ si deve invece leggere ‘ Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario ‘ .
P.Q.M.
La Corte dispone che nel decreto 12 marzo 2025 n° 6547, nel dispositivo, laddove è scritto ‘ Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta ‘ si legga invece ‘ Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario ‘ . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo
inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod.
proc. civ.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025. Il Presidente NOME COGNOME