Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25755-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
per la correzione della sentenza n. 2234/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 25755/2017;
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. 25755/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO, difensore di Ranga Ion nel giudizio conclusosi con la sentenza di questa Corte n.2234/23, propone ricorso per correzione dell’errore materiale d i tale sentenza, che non contiene pronuncia di distrazione delle spese di lite in suo favore;
l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
a ll’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla memoria ex art.380 bis c.p.c. depositata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.2234/23 che era stata chiesta la distrazione delle spese, non disposta dalla citata ordinanza.
La giurisprudenza di questa Corte ammette la correzione dell’errore materiale nel caso di mancata applicazione dell’art.93 c.p.c. (tra le tante Cass. S.U. 31033/19, Cass.12437/17).
La sentenza va perciò corretta aggiungendo in fine al dispositivo la seguente dicitura: ‘spese da distrarsi al procuratore antistatario’.
Nulla sulle spese del presente procedimento che ha natura amministrativa (Cass.12184/20).