Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17203/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
IMMOBILIARE
G.V.A.
S.R.L.
-intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23832/2023 depositata il 04/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
Con ordinanza n. 23832/23 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n.2543/2019. Per l’effetto, la Corte ha condannato la suddetta srl alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;
lAVV_NOTAIO, che ha rappresentato la RAGIONE_SOCIALE, vincitrice nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità;
considerato che:
il Collegio osserva che a pagina 24 del controricorso in Cassazione datato 12 ottobre 2019 il difensore ha specificato, per quanto qui interessa, la richiesta di «vittoria di spese e compenso professionale del presente grado e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato
ad opera dell’art.3 comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma ‘Cartabia’), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato dopo tale data.
In conclusione, dal momento che manca la statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso, il ricorso per correzione dell’errore va accolto;
P.Q.M.
la Corte dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 23832/23, dopo le parole «ed agli accessori di legge» sia da intendersi aggiunta la locuzione «con distrazione in favore del difensore della controricorrente»;
manda alla cancelleria per la prescritta annotazione relativa al provvedimento.
Così deciso in Roma l’11 gennaio 2024, mediante modalità da