Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27047-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/06/2024
CC
per la correzione dell’ordinanza n. 10480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 24908/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Parte ricorrente richiede la correzione di errore materiale della ordinanza n. 10480 del 2020, non essendo ivi indicata la distrazione delle spese in favore della gli avvocati anticipatari. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari della parte ricorrente costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell’errore materiale.
Il ricorso va conseguentemente accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Si dispone la correzione dell’ordinanza in premessa di modo che risulti, dopo la condanna alle spese, che le spese devono essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno