Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3211 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17665/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 08/09/2025:
nel procedimento tra le parti :
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-già ricorrente- contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME -già controricorrenti- relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 24581/2023 depositata l’11/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Vista l’istanza 24/6/2025 dell’AVV_NOTAIO, già difensore dei sig.ri NOME, NOME e NOME e di NOME COGNOME, di correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen.,
pubblicata l’11/8/2023, per mancato riconoscimento della distrazione delle spese;
Rilevato che dagli atti prodotti risulta che l’AVV_NOTAIO si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. (pag. 13 controricorso notificato il 24/6/2020 e pag. 11 della memoria depositata il 4/5/2023) e aveva avanzato istanza di distrazione delle spese e che la fissazione dell’odierna camera di consiglio è stata comunicata alle parti;
Ritenuto sussistente l’errore materiale su indicato;
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 24581/2023 Racc. Gen., pubblicata l’11/8/2023, resa inter partes nel giudizio recante n. 15821/2020 R.G., nella parte in cui, nel dispositivo della stessa, a pag. 7, la Corte di Cassazione ha liquidato le spese del giudizio in favore dei controricorrenti e non in favore dell’AVV_NOTAIO, che si era dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c., sostituendo alla dicitura ‘Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge’ , la dicitura ‘Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge da liquidarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME