Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29483/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 1826/2018 depositata il 26/06/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza n. 3070/2015, il Tribunale di Verona -pronunciando nel giudizio promosso dal RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) avente ad oggetto l’accertamento dei compensi professionali dell’architetto NOME COGNOME, nonché la responsabilità professionale dello stesso per vizi e difetti nelle opere da questi eseguite a favore del RAGIONE_SOCIALE -accertava che il compenso spettante all’architetto per le attività di progettazione e direzione dei lavori era pari a € 46.076,14; avendo questi già ricevuto a titolo di acconto dall’attore le somme di €9.656,00 e di €51.662,37 , condannava il COGNOME a restituire al RAGIONE_SOCIALE la differenza, maggiorata degli interessi legali; poneva le spese di CTU e CTP a carico della parte attrice, condannando quest’ultima a rifondere al COGNOME le spese di lite.
La sentenza veniva impugnata dal RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, in parziale accoglimento del gravame, condannava l’appellato a restituire al RAGIONE_SOCIALE l’ulteriore somma di €4.500,00 (importo da aggiungere a quello già dovuto in restituzione al RAGIONE_SOCIALE in base alle statuizioni di cui alla pronuncia di primo grado). Quanto alla regolazione delle spese di lite di primo grado e di CTU, riteneva il giudice di secondo grado comunque prevalente la soccombenza del RAGIONE_SOCIALE: condannava, pertanto, l’appellante alla rifusione delle stesse in favore del difensore dell’appellato, dichiaratosi antistatario. Rinviava a separato decreto la liquidazione delle spese del grado in favore del difensore del COGNOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dichiaratosi antistatario.
2.1. Il RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di correzione dell’errore materiale della predetta sentenza nella parte relativa alla disposta distrazione delle spese di lite di primo grado in favore del
difensore dell’architetto COGNOME, contestualmente prospettando questioni relative ad un ‘ intervenuta compensazione legale tra le somme a debito del RAGIONE_SOCIALE e la residua posizione debitoria del COGNOME. L’ istanza veniva rigettata dalla Corte d’Appello di Venezia, rilevato che nella fattispecie non si tratterebbe di emendare una disattenzione del giudicante, bensì di apportare una modifica alla decisione che andrebbe ad incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento, implicando un riesame del suo contenuto.
Avverso la sentenza n. 1826/2018 proponeva, quindi, ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Si difendevano NOME COGNOME ed NOME COGNOME, difensori antistatari, depositando controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 93 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la distrazione delle spese può certamente essere richiesta e disposta per la prima volta in appello o nel giudizio di legittimità: tuttavia, relativamente a spese riferite a gradi precedenti, può essere disposta solo se la condanna alle spese sia una statuizione nuova che mancava nelle precedenti pronunce e per la quale, quindi, avvenga ab origine la sostituzione del legittimato dalla parte sostanziale al difensore.
Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 342 cod. proc civ., e comunque nullità della sentenza per violazione del giudicato ex art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, la Corte d’Appello ha unilateralmente riformato la sentenza del Tribunale in assenza di un motivo d’appello: infatti, nello stabilire
che le spese di giudizio di primo grado dovevano essere distratte a favore dei difensori del COGNOME, essa ha modificato un capo della sentenza del Tribunale che aveva liquidato le spese indicando come titolare del diritto alla rifusione la parte stessa ed ha, quindi, sottratto a questa un diritto già sorto e pienamente esercitabile (nei fatti esercitato) per assegnarlo al difensore. Tuttavia, per l’appellato COGNOME la parte della sentenza del Tribunale di Verona che gli attribuiva il diritto alla rifusione delle spese di primo grado era passata in cosa giudicata e, modificandola, la Corte d’Appello ha determinato una nullità della sentenza per contrasto con la norma di cui all’art. 2909 cod. civ.
Il due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto censurano la sentenza per diverse ragioni tutte connesse alla statuizione sulla distrazione pronunciata in appello, e sono entrambi infondati.
3.1. Ricordato che, p er il principio di devoluzione dell’appello, nel momento in cui viene impugnato, come nel caso di specie, il capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese, la condanna alle spese in seconde cure costituisce essa stessa statuizione nuova (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15220 del 19/07/2005, Rv. 582970 – 01); Cass. Sez. L, Sentenza n. 8745 del 27/06/2000, Rv. 538088 – 01), con la medesima pronuncia con la quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno esteso l’applicazione del comma 2 dell’art. 93 cod. proc. civ. e la procedura di correzione della sentenza ex art. 287 ss. cod. proc. civ. alla mera omissione del provvedimento di distrazione delle spese a cura del giudice (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01) è stato ribadito che il provvedimento che dispone la distrazione non presenta alcuno dei caratteri giudiziali della domanda in senso proprio; sfugge alla relativa disciplina, posto che può essere formulata
anche oralmente all’udienza di discussione della causa o in sede di precisazione delle conclusioni (come accaduto nel caso di specie), se non addirittura in comparsa conclusionale; si sottrae perfino all’applicazione del regime processuale di tipo preclusi vo, anche perché consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (più di recente: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 -01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017, Rv. 644292 – 01).
Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 93 cod. proc civ., e di cui agli artt. 1242, 1243 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. In primo grado, la parte ritenuta vittoriosa, COGNOME, è stata condannata a restituire alla parte ritenuta soccombente, il RAGIONE_SOCIALE, somme superiori a quelle liquidate a titolo di spese legali: i due debiti sono sorti con il deposito della sentenza di primo grado ed erano ugualmente liquidi ed esigibili in forza dell’esecutività della sentenza. La Corte d’Appello ha, dunque, disposto la distrazione di un credito inesistente, perché estinto tre anni prima, relativo a spese in favore del difensore.
4 .1. Il motivo è infondato. E’ opportuno precisare che a séguito dell’intervento del giudice di seconde cure i due crediti litigiosi oltreché omogenei, consistenti in una somma di danaro, sono diventati liquidi (anche nel senso di certi). Tuttavia, esclusa l’ipotesi della compensazione volontaria mai prospettata dalle parti, al pari della compensazione giudiziale, della quale non vi è traccia in motivazione, neanche è ipotizzabile la compensazione legale: entrambi i crediti litigiosi (compenso dell’architett o; spese giudiziali), pur divenuti liquidi con la sentenza di seconde cure, mancano tuttavia del requisito dell’esigibilità incluso nella liquidità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23225
del 15/11/2016, Rv. 641764 – 02). Attesa la finalità dell’istituto della compensazione – estinzione satisfattoria degli interessi reciproci, ma non dei crediti, che restano insoddisfatti e il rapporto obbligatorio inattuato – che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza. L’eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito -messa in rilievo nel mezzo di gravame -non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità.
4.1.1. Stabilita la non esigibilità del credito, anche per quanto attiene al modus operandi è opportuno chiarire che la compensazione legale (come quella volontaria) opera ipso iure : tuttavia, anche quando la compensazione operi di diritto essa deve essere fatta valere dalla parte interessata in via di eccezione (Cass. n. 23225/2016, cit.): il giudice non è, infatti, autorizzato a rilevarla d’ufficio (art. 1242, comma 1, cod. civ.), ma deve pur sempre esser fatta valere su iniziativa di parte. È pur vero che l’effetto estintivo si produce automaticamente, in base al fatto obiettivo della coesistenza dei due debiti che presentino le condizioni di compensabilità, e che pertanto la dichiarazione dell’interessato di avvalersi della compensazione equivalga ad una manifestazione di volontà diretta a giovarsi di un effetto già realizzatosi – onde la natura meramente dichiarativa dell’eventuale pronuncia giudiziale tendente ad accertare l’efficacia retroattiva. Tuttavia, come accade per la prescrizione, il verificarsi dei predetti requisiti e condizioni non è di per sé fatto estintivo dei debiti-crediti, ma è semmai fatto modificativo-costitutivo, nel senso che pur lasciando inalterati i due rapporti obbligatori reciproci introduce un elemento nuovo: il venire ad
esistenza a favore delle parti del diritto potestativo di eccepire la compensazione, al cui esercizio soltanto sul piano sostanziale o su quello del processo segue con reale efficacia retroattiva l’effetto estintivo. D a qui l’analogia con l’istituto della prescrizione, la quale pure non determina l’automatica estinzione del diritto non esercitato per il tempo previsto dalla legge, ma solo in conseguenza dell’eccezione sollevata dal ovvero dai soggetti interessati a farla valere. In sintesi: nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
4.1.2. Nel caso di specie, il COGNOME aveva formulato istanza di distrazione delle spese nell’atto di costituzione in appello, senza tuttavia che l’appellante, odierno ricorrente, a sua volta eccepisse la compensazione con il credito principale da essa vantato. Pertanto, in virtù dei principi sopra espressi, deve escludersi la sussistenza di una compensazione legale.
Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazione nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione della sentenza d’appello delle norme di cui agli artt. 93, 287 2 288 cod. proc civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Con la procedura di correzione ex art. 93 comma secondo cod. proc. civ. è consentito alla parte chiedere la revoca del provvedimento di distrazione offrendo al giudice prova di aver pagato il difensore prima o dopo la sentenza. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (7 luglio 2010 n. 16037), ha esteso questa disposizione in via analogica al difensore che chiede la modifica della sentenza che abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione. Orbene, conclude il ricorrente, non si vedono ragioni per escludere che la procedura di correzione possa essere utilizzata dalla
parte tenuta al pagamento delle spese di lite distratte a favore del difensore della controparte per provare la già avvenuta estinzione della relativa obbligazione, vuoi per pagamento o per altre forme di estinzione come la compensazione, prima che la distrazione venisse disposta.
5.1. Il motivo è infondato. Esclusa la compensazione prospettata nel terzo motivo di gravame (v. punto 4.1.1.), neanche ha pregio la tesi dell’applicazione analogica del comma 2, art. 93 cod. proc. civ. e dell’utilizzazione della procedura di correzione in favore della parte tenuta al pagamento delle spese di lite distratte (il RAGIONE_SOCIALE) in favore del difensore della controparte (il COGNOME) per dimostrare la già avvenuta estinzione (per es., per compensazione, o in altro modo) prima che la distrazione sia disposta. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 16037/2010), il provvedimento in risposta alla richiesta di distrazione deve considerarsi, piuttosto che una statuizione in senso stretto, un autonomo provvedimento formalmente cumulato con la sentenza, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore e il suo cliente vittorioso, comportante la sostituzione del primo al secondo nel diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della parte soccombente. Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha escluso la possibilità di ricorrere alla correzione di errore materiale : l’istanza di distrazione non comporta l’instaurazione di alcun contraddittorio sostanziale con la controparte che, invece, nel caso di specie pretende di far valere una qualsiasi forma di estinzione del credito (nel caso specifico, la compensazione); né la parte soccombente è legittimata ad impugnare un provvedimento di distrazione.
6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € 1.800,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda