Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5149 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5149 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10187-2020 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
per la correzione della sentenza n. 12735/2025 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata in data 13/05/2025;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 12735/2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione n. 549/2020 della Corte di Appello di Bologna, condannando i ricorrenti alla refusione, in favore della controricorrente NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso non notificato del 3.6.2025 l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME nel predetto giudizio di legittimità, ha chiesto la correzione della sentenza n. 12735/2025 di questa Corte, perché la stessa ha omesso di pronunciare la distrazione delle spese in suo favore.
Con provvedimento del Presidente della sezione del 10.5.2025 è stata disposta la fissazione d’ufficio del ricorso in camera di consiglio per la trattazione del procedimento di correzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla lettura di pag. 15 del controricorso emerge che l’AVV_NOTAIO aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
La sentenza n. 12735/2025 di questa Corte va di conseguenza corretta, con inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola ‘spese’ delle seguenti parole ‘, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO‘ .
Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale, alla luce del principio, che merita di essere ribadito, secondo cui ‘Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza di rettifica’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e corregge la propria sentenza n. 12735/2025, disponendo l’inserimento, alla quarta riga del dispositivo, dopo la parola ‘spese’ delle seguenti parole ‘, in relazione alle quali dispone la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO‘ .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME