Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5975  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14474-2023 proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine  del  ricorso, dall’avvocat a  NOME  COGNOME,  con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato – per la correzione di errore materiale, contenuto nella ordinanza n. 6769 del 2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7 marzo 2023 (RG 28254/2021).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ordinanza n. 6769 del 2023, depositata il 7 marzo 2023, questa Corte, sesta sezione civile, ha così provveduto sul ricorso 28254 del  2021:  ha  accolto  il  ricorso  proposto  dalla  signora  NOME  COGNOME,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/12/2024
giurisdizione Correzione di errore materiale (art. 391bis cod. proc. civ.)
incentrato sull’erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore ai minimi tariffari; ha cassato la sentenza n. 7137 del 2021, pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata il 14 settembre 2021; ha liquidato le spese del giudizio di merito in Euro 5.336,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge.
-La  signora  NOME  propone  ricorso  per  la  correzione  di errore materiale, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n. 6769 del 2023, nella parte in cui ha omesso di  disporre  la  distrazione  delle  spese  processuali,  con  riferimento  al giudizio di merito e a quello di legittimità.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  non  ha  svolto  attività  difensiva  in  questa  sede e  il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4 -bis ), cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il ricorso è fondato.
-Dalle  conclusioni  del  ricorso  per  cassazione  (pagina  6), riprodotte  anche  nel  ricorso  per  la  correzione  di  errore  materiale, emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di merito e per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami , tale distrazione non è stata disposta.
-Questa  Corte  è  ora  costante  nell’affermare  che, in  caso  di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa,  è  costituito  dal  procedimento  di  correzione  degli  errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi d ‘ impugnazione. La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
La  procedura  di  correzione  non  solo  è  in  linea  con  il  disposto dell ‘ art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per  il  caso  in  cui  la  parte  dimostri  di  aver  soddisfatto  il  credito  del difensore per onorari e spese, ma salvaguarda il principio costituzionale della  ragionevole  durata  del  processo,  consentendo  al  difensore distrattario di ottenere in modo più rapido un titolo esecutivo (sentenza n. 16037 del 2010, cit.).
Il rimedio, inoltre, è applicabile, ai sensi dell ‘ art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce di questa Corte.
4. -Si deve dunque disporre la correzione di errore materiale, nei termini indicati in dispositivo , con l’aggiunta della clausola di distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza n. 6769 del 2023.
5. -Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese.
Il procedimento di correzione di errore materiale presenta natura sostanzialmente  amministrativa  e  non  incide,  in  una  situazione  di contrasto tra le parti, sull ‘ assetto d ‘ interessi già regolato dal provvedimento da emendare. Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell ‘ ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all ‘ istanza di rettifica (Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432).
6. -La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto ,  in  conformità  alle  prescrizioni  dell’art.  288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La  Corte  dispone  che,  nella  propria  ordinanza  n.  6769  del  2023, depositata  il  7  marzo  2023,  siano  apportate  le  seguenti  correzioni: nella  parte  motiva, all’ultima  pagina, al  rigo  11,  dopo  le  parole «rimborso spese forfetario nella misura del 15%» e prima del punto
fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME»; nella parte motiva, all’ultima pagina, al rigo 12, dopo le parole «seguono la soccombenza» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME»; nel dispositivo, dopo le parole «accessori di legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.»; nel dispositivo, dopo le parole «accessori come per legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto, a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione