Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14474-2023 proposto da
COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso, dall’avvocat a NOME COGNOME con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato – per la correzione di errore materiale, contenuto nella ordinanza n. 6769 del 2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 7 marzo 2023 (RG 28254/2021).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ordinanza n. 6769 del 2023, depositata il 7 marzo 2023, questa Corte, sesta sezione civile, ha così provveduto sul ricorso 28254 del 2021: ha accolto il ricorso proposto dalla signora NOME COGNOME
R.G.N. 14474/2023
COGNOME
Rep.
C.C. 12/12/2024
giurisdizione Correzione di errore materiale (art. 391bis cod. proc. civ.)
incentrato sull’erronea liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore ai minimi tariffari; ha cassato la sentenza n. 7137 del 2021, pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata il 14 settembre 2021; ha liquidato le spese del giudizio di merito in Euro 5.336,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ha condannato l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori come per legge.
-La signora NOME COGNOME propone ricorso per la correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., e chiede di correggere l’ordinanza n. 6769 del 2023, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali, con riferimento al giudizio di merito e a quello di legittimità.
-L’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4 -bis ), cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorso è fondato.
-Dalle conclusioni del ricorso per cassazione (pagina 6), riprodotte anche nel ricorso per la correzione di errore materiale, emerge che è stata presentata richiesta di distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., per il giudizio di merito e per il giudizio di legittimità e che, per mero lapsus calami , tale distrazione non è stata disposta.
-Questa Corte è ora costante nell’affermare che, in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari
mezzi d ‘ impugnazione. La richiesta di distrazione, invero, non assurge a domanda autonoma (Cass., Sez.Un., 7 luglio 2010, n. 16037).
La procedura di correzione non solo è in linea con il disposto dell ‘ art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, ma salvaguarda il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere in modo più rapido un titolo esecutivo (sentenza n. 16037 del 2010, cit.).
Il rimedio, inoltre, è applicabile, ai sensi dell ‘ art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce di questa Corte.
4. -Si deve dunque disporre la correzione di errore materiale, nei termini indicati in dispositivo , con l’aggiunta della clausola di distrazione nella parte motiva e nel dispositivo dell’ordinanza n. 6769 del 2023.
5. -Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese.
Il procedimento di correzione di errore materiale presenta natura sostanzialmente amministrativa e non incide, in una situazione di contrasto tra le parti, sull ‘ assetto d ‘ interessi già regolato dal provvedimento da emendare. Ne consegue che nessuna situazione di soccombenza si può configurare, anche nell ‘ ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all ‘ istanza di rettifica (Cass., Sez.Un., 14 novembre 2024, n. 29432).
6. -La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimento corretto , in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dispone che, nella propria ordinanza n. 6769 del 2023, depositata il 7 marzo 2023, siano apportate le seguenti correzioni: nella parte motiva, all’ultima pagina, al rigo 11, dopo le parole «rimborso spese forfetario nella misura del 15%» e prima del punto
fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi a favore dell’avvocata NOME COGNOME»; nella parte motiva, all’ultima pagina, al rigo 12, dopo le parole «seguono la soccombenza» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «con distrazione a favore dell’avvocata NOME COGNOME»; nel dispositivo, dopo le parole «accessori di legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’avvocata NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.»; nel dispositivo, dopo le parole «accessori come per legge» e prima del punto fermo, siano aggiunte le parole «da distrarsi in favore dell’avvocata NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.». Manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento corretto, a norma dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione