Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30397 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30397 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20855/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23862/2022 depositata l ‘ 01/08/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
AVV_NOTAIO ha proposto istanza di correzione dell’ordinanza di questa Corte n.23862/2022, pubblicata l’1 -82022, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta;
Considerato che:
secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566; Cass. Sez. U – , 27/11/2019, n. 31033).
Ritenuto che:
per le ragioni esposte, l’istanza deve essere accolta.
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. n.23862/2022, pubblicata l’1 -8-2022, statuendo che nel secondo capo del dispositivo, dopo le parole «oltre agli accessori di legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dichiaratosi antistatario».
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2023.