Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18996 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18996 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
OGGETTO:
correzione errore materiale – omessa distrazione delle spese processuali
ORDINANZA
sul l’istanza relativa al ricorso iscritto al n. 7845/2019 r.g., proposta da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
istante
contro
AVV_NOTAIO NOME , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , eletto dom.to in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
intimati
nonché
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore .
intimata per la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 550/2023 pubblicata in data 11/01/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 758/2018 pubblicata in data 26/02/2019 ed ha condannato il ricorrente a rimborsare le spese processuali, liquidate separatamente in favore di ciascun controricorrente.
Con istanza depositata in data 30/03/2023 il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione dell’errore materiale della predetta ordinanza, nella parte in cui è stata omessa l’attribuzione delle spese al suo difensore antistatario.
Disposta la notifica dell’istanza alle altre parti, depositata la prova dell’adempimento dell’incombente, i l Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
L’istanza va accolta.
AVV_NOTAIO aveva reso la dichiarazione di cui all’art. 93 c.p.c. sia nel controricorso notificato in data 11/04/2019, sia nella memoria depositata per l’udienza del 26/10/2022.
L’omessa attribuzione delle spese è vizio emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, perché trattasi di mera omissione che non si traduce in un errore di giudizio (Cass. sez. un. ord. n. 31033/2019). Inoltre questa Corte ha già evidenziato che si tratta del rimedio che consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. ord. n. 5082/2024, che richiama Cass. sez. un. n. 16037/2010, Cass. n. 293/2011, Cass. n. 8578/2014).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, mancando una parte soccombente in senso proprio (Cass. sez. un. n. 9438/2002; Cass. n. 10203/2009; Cass. n. 21213/2013; Cass. n. 26566/2023).
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 550/2023 pubblicata in data 11/01/2023 mediante l’aggiunta dell’espressione ‘ con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO difensore antistatario per il RAGIONE_SOCIALE ‘ subito dopo l’espressione ‘ in favore di ciascuna parte controricorrente costituita ‘.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, co. 2, ultimo inciso, c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data