Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 35276 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1736-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, RAGIONE_SOCIALE DI NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– controricorrenti –
per la correzione dell’ordinanza n. 15217/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata il 30/05/2024 R.G.N. 1736/2017;
Oggetto
R.G.N. 1736/2017
COGNOME
Rep.
Ud. 08/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Presidente Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori e procuratori di Contadino NOME e NOME NOME nel procedimento n. 1736/2017, nel quale era stata pronunciata la ordinanza di questa Corte n. 15217/2024, aveva proposto istanza di corr ezione dell’errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui, a seguito della condanna di Trenitalia spa al pagamento delle spese di lite, non aveva provveduto alla distrazione delle medesime spese nei confronti dei difensori antistatari.
Con l’istanza in questione, gli Avvocati COGNOME e COGNOME chiedevano la correzione della predetta sentenza.
RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata
All’odierna udienza camerale l’istanza era decisa
CONSIDERATO CHE
1)Con la sentenza n. 15217/2024 questa Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso di Trenitalia spa avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3709/2016 ed aveva condannato la società al pagamento delle spese processuali liquidate in favore dei controricorrenti costituiti , nella misura di E. 4000,00 per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed esborsi in e. 200,00 oltre accessori di legge.
Gli Avvocati COGNOME e COGNOME hanno proposto istanza di correzione dell’errore materiale poiché le spese liquidate non sono state distratte in favore degli antistatari, pur se tale dichiarazione di antistatarietà era contenuta nelle conclusioni rese in sede di controricorso .
2)Era fatta richiesta di distrazione delle spese in favore degli antistatari e dunque l’errore in questione e’ frutto di una mera omissione nella stesura materiale del dispositivo , emendabile in sede di correzione dell’errore materiale ( Cass. 12437/2 017)
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla liquidazione delle spese venga inserita la dicitura ‘con distrazione ai difensori antistatari’ Manda la cancelleria per le annotazioni di legge. Roma 8 novembre 2024 Il Presidente est.
NOME