Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35283 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35283 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4208/2023 R.G.
proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
BANCA D ‘ ITALIA
– intimata – per la correzione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 11244 del 06/04/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-con istanza del 3/2/2023, NOME COGNOME, per tramite del suo difensore, ricorreva al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza n. 11244/2022 del 06 aprile 2022 emessa nel procedimento n. R.G. 22012/2017, aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore del sottoscritto procuratore antistatario»;
-l ‘ istanza è stata notificata dalla parte che l ‘ ha proposta alla controparte;
-effettivamente, risulta che l ‘ AVV_NOTAIO aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione in suo favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario per averne fatto anticipo;
-come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un ‘ espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
-la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell ‘ art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell ‘ art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
-il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile
2022, sia corretto mediante l’aggiunta del l ‘ inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»;
-per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002);
p. q. m.
la Corte
dispone che il dispositivo dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 11244/2022, depositata il 6 aprile 2022, sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «, da distrarsi in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «accessori di legge»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell ‘ art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione