Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33183 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33183 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 15386/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in RomaINDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura a margine del controricorso del 15 settembre 2017;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t
-intimata – in relazione all’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 14158/2022 depositata il 04/05/2022;
Oggetto: correzione errore materiale
AC -24/11/2023
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-con autonomo ricorso ex art. 391bis cod. proc. civ., l ‘ odierna ricorrente, già controricorrente al ricorso n.r.g. 17829/2017 pendente innanzi a questa Corte promosso nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE S.p.A., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 14158 del 04/05/2022 che, nel definire l’originario ricorso in favore della parte odierna ricorrente, per un errore materiale ha omesso di disporre la distrazione delle spese processuali liquidate in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che se ne erano formalmente dichiarati antistatari nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Considerato che
il rimedio azionato risulta ammissibile (Cass. Sez. U, 31033/19, 16037/10) e meritevole di accoglimento, avendo la ricorrente chiesto la distrazione delle spese nella memoria autorizzata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ., che rientra tra gli atti in cui tale richiesta può essere effettuata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4294 del 18/02/2021), e avendo ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti in tema di correzione di errori materiali nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, 12925/2014; Cass. 17565/2, 11529/2022), procedendo alla notifica del ricorso alla originaria controparte del giudizio n.r.g. 17829/2017;
sussistono, dunque, i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391 -bis , comma 1, cod. proc. civ.;
nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.
287 e 391bis cod. proc. civ. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002; Cass. 27196/2018).
P.Q.M.
La Corte d ispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 14158/2022, nel senso che, nel primo periodo, dopo le parole « accessori di legge » si debba intendere inserita la frase «, da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali procuratori antistatari della controricorrente RAGIONE_SOCIALE ».
Ordina che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale dell’ordinanza di questa Corte n. 14158/22, depositata il 04/05/2022.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 novembre 2023.