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Distanze vedute laterali: no al divieto assoluto

La Corte di Cassazione ha chiarito che la violazione delle distanze per vedute laterali e oblique (art. 906 c.c.) non giustifica un divieto assoluto di installare un parapetto su un terrazzo. Il caso riguardava un proprietario che aveva trasformato un tetto in un terrazzo calpestabile, installando una ringhiera a una distanza inferiore ai 75 cm dalla finestra del vicino. La Corte d’Appello aveva erroneamente imposto la rimozione della ringhiera e un divieto generale di apporne altre. La Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che il rimedio corretto è la ‘rimessione in pristino’, che in questo contesto significa rimuovere la struttura non conforme, ma senza precludere al proprietario la possibilità di installarne una nuova che rispetti le distanze legali, qualora lo stato dei luoghi lo consenta.

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Pubblicato il 25 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Distanze Vedute Laterali: la Cassazione fissa i limiti del diritto di veduta

L’installazione di parapetti su terrazzi e balconi è una fonte comune di controversie tra vicini, specialmente quando si toccano le norme sulle distanze vedute laterali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come bilanciare il diritto di proprietà con il rispetto della privacy del vicino. La Corte ha stabilito che la violazione della distanza minima non può tradursi in un divieto assoluto di installare qualsiasi parapetto, ma impone unicamente di rendere la struttura conforme alla legge.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine dalla decisione di un proprietario di trasformare un tetto inclinato e non praticabile in un terrazzo calpestabile. Per rendere sicuro e fruibile il nuovo spazio, egli installava una ringhiera con funzione di parapetto. Il vicino, lamentando che tale opera gli creava una servitù di veduta laterale e obliqua a distanza inferiore a quella legale, si rivolgeva al tribunale per chiederne la rimozione e il risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda del vicino. Pur riconoscendo che la normativa sulle distanze per le vedute dirette non era applicabile a causa della presenza di una via pubblica tra i fondi, riteneva violato l’articolo 906 del codice civile, che disciplina le distanze vedute laterali e oblique, fissate in 75 centimetri dal più vicino lato della finestra o sporto. Di conseguenza, ordinava al proprietario del terrazzo non solo di rimuovere la ringhiera installata, ma gli proibiva in modo assoluto di apporne qualsiasi altra in futuro.

La decisione della Corte di Cassazione sulle distanze vedute laterali

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del proprietario del terrazzo, cassando con rinvio la sentenza d’appello. Secondo i giudici supremi, la Corte territoriale ha errato nell’interpretare la norma e la portata del rimedio della “rimessione in pristino stato”.

La Cassazione ha chiarito che il diritto di veduta è un diritto reale e la sua violazione deve essere sanata ripristinando la legalità. Tuttavia, ripristinare la legalità non significa imporre una limitazione al diritto di proprietà più gravosa di quanto previsto dalla legge stessa. L’articolo 906 c.c. non vieta in assoluto l’apertura di vedute laterali o oblique, ma ne subordina la legittimità al rispetto della distanza di 75 centimetri.

Le Motivazioni

La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la “rimessione in pristino” deve essere proporzionata alla violazione commessa. Nel caso specifico, la violazione consisteva nell’aver posizionato la ringhiera (lo “sporto” che permette l’affaccio) a una distanza inferiore a quella prescritta.

Di conseguenza, il rimedio corretto non è un divieto generalizzato e perpetuo di installare qualsiasi parapetto, che inibirebbe ingiustificatamente l’esercizio del diritto dominicale e la fruizione del terrazzo. La soluzione corretta, invece, consiste nell’ordinare la rimozione della sola struttura non conforme, lasciando impregiudicato il diritto del proprietario di installare un nuovo parapetto che rispetti la distanza legale di 75 cm dalla finestra del vicino, sempre che lo stato dei luoghi lo consenta. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare la concreta possibilità tecnica di realizzare un parapetto conforme alla legge.

Le Conclusioni

Questa pronuncia stabilisce un principio fondamentale per la gestione delle controversie sulle distanze vedute laterali. La violazione di una norma sulle distanze non comporta la perdita del diritto a realizzare un’opera, ma solo l’obbligo di conformarla alla legge. Un divieto assoluto sarebbe una sanzione sproporzionata e un’indebita compressione del diritto di proprietà. I proprietari che intendono realizzare opere simili devono quindi prestare la massima attenzione al rispetto delle distanze, ma possono essere certi che un errore non si tradurrà in un divieto definitivo, bensì nell’obbligo di correggere l’opera per renderla legittima.

La trasformazione di un tetto in terrazzo viola sempre le norme sulle distanze?
No, la trasformazione in sé non è illegittima. Lo diventa se le opere realizzate per consentire l’affaccio, come un parapetto o una ringhiera, non rispettano le distanze minime previste dalla legge per le vedute dirette, laterali o oblique verso la proprietà del vicino.

Cosa significa ‘rimessione in pristino’ in caso di violazione delle distanze per vedute laterali?
In questo contesto, significa rimuovere l’opera specifica che viola la distanza (ad esempio, la ringhiera posta troppo vicino al confine), ma non implica necessariamente la demolizione dell’intera struttura (come il terrazzo). L’obiettivo è eliminare la violazione, non punire il proprietario oltre quanto previsto dalla legge.

È possibile installare un parapetto su un terrazzo anche se questo permette una veduta laterale sul fondo del vicino?
Sì, è possibile. L’articolo 906 del codice civile non vieta le vedute laterali o oblique, ma stabilisce che devono essere aperte a una distanza di almeno settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra del vicino. Pertanto, un parapetto è legittimo se rispetta tale distanza.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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