Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5918 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5918 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20715/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 2311/2018 depositata il 28/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso e dichiararsi assorbiti gli altri motivi
FATTI DELLA CAUSA
1.NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza n.2756 del 28 dicembre 2018 della Corte di Appello di Catanzaro con cui è stata confermata nelle premesse la sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza che, su domanda di NOME COGNOME, aveva condannato esso ricorrente alla ‘riduzione in pristino del fabbricato’ frontistante l’edificio della attrice, ‘eliminando la sopraelevazione’ realizzata nel 1999 e risultata essere, in esito a CTU, a distanza inferiore a quella di 10 metri da mantenersi tra edifici finestrati, ai sensi della ‘normativa legale sulle distanze tra costruzioni di cui all’art. 873 c.c. siccome integrata dall’art. 3, comma 11, del regolamento edilizio’ del Comune di Cosenza n.31 del 1995. La Corte di Appello, in dichiarato accoglimento di uno dei motivi dell’appello dell’attuale ricorrente, ha riformato la sentenza di primo grado solo in punto di conseguenze delle suddette premesse ritenendo che la condanna dovesse essere non alla ‘riduzione in pristino della sopraelevazione’ ma all’ ‘arretramento del manufatto’ (così la sentenza impugnata, nella motivazione), all’arretramento dell’ ‘intero edificio’ (così la sentenza nel dispositivo della sentenza), fino a distanza legale dal fabbricato frontistante;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
La Procura Generale ha depositato requisitoria ed ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso e dichiararsi assorbiti i restanti.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. ‘violazione dell’art. 873 c.c., della norma integrativa del codice di cui all’art. 3 del regolamento edilizio del Comune di Cosenza, dell’art. 7 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Cosenza, dell’art. 9 del d.m.1444/68’.
Il ricorrente, ricordato che la causa aveva ad oggetto solo la sopraelevazione, evidenzia che l’art.3 del regolamento edilizio imponeva il rispetto della distanza di 10 metri tra costruzioni, anche solo in parte frontistanti, finestrate ed esentava invece dal rispetto della distanza le costruzioni ‘entrambe prive di finestre’, evidenzia che la Corte di Appello ha accertato che l’edificio della COGNOME non aveva finestre, evidenzia che la Corte di Appello ha affermato che l’edificio di esso ricorrente aveva una apertura qualificabile come veduta, sostiene che, come documentato nella figura 3 della CTU, la sopraelevazione ‘non ha comportato la realizzazione di nuove aperture o finestre essendo state mantenute quelle preesistenti’, che la Corte di Appello avrebbe errato nel non ‘tenere distinto l’immobile preesistente dalla parte successivamente sopraelevata’ e così nel ritenere soggetta alla distanza di cui all’art. 3 del regolamento questa parte considerando ‘l’immobile nel suo complesso’.
Il motivo deve essere rigettato.
Al di là della formale denuncia di violazione di legge -violazione che non sussiste- il motivo veicola una rappresentazione della realtà dei fatti di causa diversa dalla realtà accertata dalla Corte di Appello.
In particolare viene denunciata la violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 3, comma 11, del regolamento edilizio adottato dal RAGIONE_SOCIALE Cosenza nella seduta del 22 maggio 1995 n°31 ed approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Calabria n°299 del 8 giugno 1996. L’art. 3, comma 11, prevede, per quanto interessa che, ‘Per ‘distanza fra le fronti’ degli edifici si intende la distanza minima tra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza, esclusi balconi aperti, pensiline e simili. Tale distanza va rispettata anche quando le costruzioni si fronteggiano parzialmente salvo il caso in cui le parti siano entrambe prive di finestre. … La distanza tra due costruzioni o corpi di fabbrica di una stessa costruzione non può essere inferiore a m. 10′.
Agli effetti dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., il vizio di violazione di legge, consiste nella ‘erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa’ (v. Cass. 23851/2019).
Nel caso di specie simile errore di ricognizione non viene denunciato.
La Corte di Appello (pagina 6 della motivazione) ha fatto riferimento ad una ‘porta finestra presente sul manufatto del COGNOME attraverso cui si accede al lastrico solare di sua proprietà’, precisando che tale apertura ‘deve essere considerata quale veduta posto che risulta obiettivamente possibile in condizioni normali l’esercizio delle prospectio ed inspectio su e verso il fondo del vicino COGNOME‘.
La precisazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale ha statuito che la “porta-finestra” che consenta lo sguardo frontale, lo sguardo obliquo e laterale sul fondo del vicino integra veduta (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n.17950 del 13/08/2014 che esclude invece che integri veduta la “porta-finestra” che consenta
la “inspectio” ma non la “prospectio”; v. altresì Cass. 14091/2019 e Cass. 1005/2004).
La Corte di Appello con il rilievo per cui la porta finestra dà accesso al lastrico solare ha evidentemente rappresentato che la veduta afferisce alla parte sopraelevata dell’edificio.
In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità in tema di normativa sulle distanze tra pareti finestrate è nel senso che la normativa è applicabile anche nel caso in cui una sola delle due pareti fronteggiantesi sia finestrata e indipendentemente dalla circostanza che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente o che si trovi alla medesima altezza o ad altezza diversa rispetto all’altro (v. Cass. 24471/2019; Cass. 11048/2022). Con il motivo in esame il ricorrente si limita a sostenere che nella parte sopraelevata del proprio edificio non vi sono vedute.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché la Corte di Appello, in dichiarato accoglimento del quarto motivo di appello proposto dall’attuale ricorrente contro la condanna inflittagli dal Tribunale a ‘ridurre in pristino’ la sopraelevazione, ha disposto l’arretramento dell’ ‘intero edificio’, cioè anche della parte preesistente alla sopraelevazione. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia altresì il contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza posto che nella motivazione si prevede l’arretramento non ‘dell’intero edificio’ ma ‘del manufatto’ ossia -si, evidenzia- della sola sopraelevazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., la ‘violazione degli artt. 112, 343 c.p.c. e 872 c.c.’. Si sostiene che la Corte di Appello disponendo ‘l’arretramento dell’intero fabbricato’ ha violato i predetti articoli posto che il giudice di primo grado aveva ordinato la riduzione in pristino della sola sopraelevazione e che la COGNOME non aveva in alcun modo contestato l’ordine così limitato.
I due motivi possono essere esaminati assieme. I motivi sono fondati.
La Corte di Appello (a pagina 3 della sentenza) ha riprodotto il dispositivo della decisione di primo grado: ‘… condanna NOME alla riduzione in pristino del fabbricato di Cosenza INDIRIZZO, eliminando la sopraelevazione descritta nella relazione del CTU’; ha poi (a pagina 6 della sentenza) dato conto del quarto motivo di appello dell’attuale ricorrente: ‘l’appellante lamentava l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non disponeva, in luogo della riduzione in pristino dello stato dei luoghi, l’arretramento del fabbricato al fine di consentire il rispetto delle distanze tra le due costruzioni’; ha dichiarato (sempre a pagina 6 della sentenza) fondato tale motivo, affermando che ‘… il Tribunale ben avrebbe potuto applicare l’art. 872 c.c., anche nello stesso interesse dell’autore dell’illecito, in termini meno radicali dell’eliminazione fisica della cosa attraverso la condanna all’arretramento del manufatto alla distanza prescritta’; la Corte di Appello, nel dispositivo, ha poi scritto: ‘accoglie parzialmente l’appello e per l’effetto condanna COGNOME NOME ad arretrare l’intero fabbricato alla distanza minima …’.
Sussiste il denunciato vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo poiché è impossibile individuare la statuizione del giudice del merito attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione (v. Cass. 5939/2018), tra accoglimento dell’appello avverso la condanna alla radicale demolizione della sola parte sopraelevata dell’edificio e condanna al solo arretramento dell’intero edificio.
La condanna, da parte del primo giudice, alla demolizione limitata alla sopraelevazione non era stata fatta oggetto di appello incidentale da parte della attuale controricorrente cosicché l’ipotetica condanna all’arretramento non limitato alla
sopraelevazione ma esteso all’intero edificio sarebbe in contrasto con l’art. 112 c.p.c. integrando pronuncia oltre i limiti di quanto era oggetto di disputa.
4. In conclusione, il secondo e il terzo motivo di ricorso devono essere accolti, il primo deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.
PQM
la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Roma 13 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME