Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4937 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4937 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1600/2019 R.G. proposto da: COGNOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
– ricorrenti –
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE COGNOME, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente a ll’avvocato avvocati NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA n. 2082/2018 depositata il 20/07/2018.
Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. NOME COGNOME che ha concluso come da memoria scritta in atti.
Uditi gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME su delega dell’avv.to COGNOME NOME COGNOME su delega dell’avv.to NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso ribadendo le richieste di cui ai rispettivi atti.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME Antonio citava innanzi al Tribunale di Belluno NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME COGNOME
Ric. 2019 n. 1600 sez. S2 – ud. 16/01/2025
NOME e COGNOME NOME, quale comproprietario per la quota di 2/3 del fondo sito in Comune di Comelico Superiore (BL), catastalmente contraddistinto al NCr foglio 50, mappale n. 13, deducendo l’avvenuta costruzione, nel corso del 1989, da parte della ditta COGNOME, dante causa dei convenuti, di un ballatoio e di due poggioli, l’uno sito al piano primo e l’altro al piano secondo del fabbricato di loro proprietà, a distanza irregolare dalla prospiciente sua proprietà (mappale n. 13 ) e ne chiedeva l’abbattimento delle parti di poggiolo/ballatoio che avessero a risultare poste a distanza inferiore a quella di legge (art. 873 c.c.) e/o di regolamento (distanze tra costruzioni e dai confini con riferimento al PRG del comune di Comelico) ed ex art. 905 c.c ..
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME contestando le domande attoree ed eccependo l’usucapione del diritto di servitù di veduta e di distanze; svolgevano, in subordine, anche domanda riconvenzionale di servitù di passo coattiva per interclusione.
Si costituivano anche i restanti convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME contestando la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto; svolgevano, in subordine, anche domanda riconvenzionale di usucapione (ex artt. 1146, 1158 e 1159 c.c.) del diritto di mantenere in loco i manufatti; in subordine chiedevano fosse respinta la domanda di abbattimento e fosse disposta la realizzazione di elementi atti a impedire la prospectio e la ispectio sul fondo del vicino; chiedevano comunque la chiamata in causa del costruttore-venditore degli appartamenti, COGNOME per essere dal medesimo manlevati.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato COGNOME contestando la domanda attorea e chiedendo, a sua volta, la chiamata in causa del progettista e direttore lavori dell ‘ epoca geom. NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Il Tribunale di Belluno, accertata l’esistenza di una veduta posta a una distanza inferiore alle previsioni di legge in relazione ai ballatoi di cui alla domanda, condannava i convenuti alla realizzazione di un parapetto dell’altezza di 1,50 mt.. Inoltre, condannava NOME COGNOME al pagamento di 5.333 € in favore dei convenuti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME Condannava NOME COGNOME alla rifusione in favore di NOME COGNOME del 50% della suddetta somma e rigettava ogni altra domanda compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
COGNOME NOME proponeva appello avverso la predetta sentenza.
Resistevano COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiedendo nel merito, in via principale, il rigetto dell’appello e in via incidentale la riforma della sentenza sulla reiezione della domanda riconvenzionale di usucapione anche decennale del diritto di servitù di veduta e di distanze, nonché la riforma della parte della sentenza che aveva escluso la possibilità di installare parapetti più alti per porre rimedio alla violazione della distanza della veduta.
Resistevano anche COGNOME NOME e COGNOME NOME (che insistevano sulla usucapione ventennale e decennale) nonché COGNOME NOME (che aderiva alle difese degli acquirenti).
COGNOME NOMECOGNOME con separato atto, proponeva appello avverso la medesima sentenza del Tribunale di Belluno cui resistevano gli appellati (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME).
La Corte d’appello di Venezia, riuniti gli appelli, accoglieva il gravame proposto dall’originario attore COGNOME NOME e
condannava i convenuti ad abbattere i ballatoi posti a distanza inferiore a mt. 1,50 in violazione dell’art. 905 c.c.
Il giudice del gravame dichiarava invece inammissibili le domande: di violazione delle distanze ex articolo 9 del d.m. 2 Aprile 1968 n. 1444 proposta da COGNOME NOME; di servitù coattiva e di evizione parziale proposte dai convenuti. Respingeva i restanti motivi di appello principale e incidentali.
11.1 Secondo la Corte d’Appello la sentenza di primo grado andava riformata nella parte in cui consentiva ai convenuti acquirenti di mantenere le vedute realizzando un parapetto dell’altezza di 1,50 mt. in quanto, tenuto conto dell’altezza media di 1,70 mt., l ‘a ltezza del parapetto non era sufficiente a precludere l’affaccio sul fondo del vicino, in sicurezza e comodità. La Corte d’appello riteneva preclusa la misura di trasformazione della veduta in luce data l’impossibilità di alzare ulteriormente il parapetto.
11.2 La Corte escludeva, invece, la violazione delle distanze ex articolo 873 c.c. in quanto pur essendo i ballatoi da considerarsi come costruzione gli stessi rispettavano le distanze minimali di 3 mt. dalla costruzione dell’attore. Quanto alle norme tecniche di attuazione le stesse consentivano di qualificare i ballatoi come aggetti che non realizzavano costruzioni ai fini delle distanze imposte dalle stesse norme tecniche e, dunque, non sussisteva un problema di mancato rispetto delle stesse.
11.3 Quanto alla violazione delle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la doglianza era nuova non essendo contenuta nella citazione di primo grado e dunque inammissibile.
11.4 Quanto alla usucapione ventennale della servitù di veduta non era maturato il necessario ventennio, mentre per l’usucapione decennale mancava un titolo idoneo in quanto non proveniva dal titolare del fondo servente ma da un terzo (COGNOME).
Ric. 2019 n. 1600 sez. S2 – ud. 16/01/2025
11.5 Pertanto, andavano rimosse le parti dei ballatoi/terrazzi che non rispettavano le distanze ex art. 905 c.c. dal fondo dell’appellante, in accoglimento dell’appello del De Martin.
11.6 La domanda di costituzione della servitù coattiva era inammissibile perché il ballatoio e l’appartamento intercluso erano del medesimo proprietario. Quanto alla domanda di manleva per evizione parziale ex art. 1484 c.c. ovvero per vizi e difetti dell’opera ex art. 1490 c.c. la Corte rilevava come il COGNOME fosse responsabile in quanto era in grado di riconoscere il mancato rispetto delle distanze ponendovi rimedio.
11.6 La Corte rigettava anche l’appello incidentale di NOME COGNOME evidenziando che, in ogni caso, egli aveva concorso alla realizzazione delle violazioni contestate.
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME con atto successivo, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi
COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
COGNOME NOME con atto successivo ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Venezia sulla base di tre motivi e ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un motivo.
NOME COGNOME COGNOME ha resistito al ricorso del Trivellato e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
17 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME– COGNOME NOME, con rigetto del terzo; il secondo motivo
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del ricorso di COGNOME NOMECOGNOME, con rigetto del primo e assorbimento del terzo e quarto motivo; il secondo motivo del ricorso di COGNOME con rigetto del primo e inammissibilità o infondatezza del restante e del corrispondente motivo incidentale proposto avverso il ricorso interposto da COGNOME COGNOME NOMECOGNOME, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da COGNOME AntonioCOGNOME con assorbimento dei restanti due.
Tutte le parti con memorie presentate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle loro rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio vede riuniti tre distinti ricorsi avverso la medesima sentenza della Corte d’Appello di Venezia rispettivamente: il primo proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e notificato il 27 dicembre 2018; il secondo proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME e notificato il 28 dicembre 2018; il terzo proposto da COGNOME NOME e notificato il 7 gennaio 2019.
I ricorsi successivi al primo, dunque, assumono le vesti di ricorso incidentale stante il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza. Infatti, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario)
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di impugnazione in astratto operativi. Tale principio non trova deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 – 01).
1.1 A seguito della notifica dei primi due ricorsi, COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale e a seguito della notifica del ricorso principale NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.
1.2 A seguito della notifica del ricorso di COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.
1.3 Il Collegio rileva che preliminarmente deve esaminarsi la questione posta dal ricorso incidentale circa l’erronea decisione della Corte d’Appello di inammissibilità della domanda di violazione dell’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968 in quanto la stessa è fondata e determina l’assorbimento de l secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e primo e secondo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME NOME e COGNOME NOME e del secondo del ricorso incidentale adesivo sul punto di COGNOME NOME.
Ricorso incidentale NOME COGNOME
1.4. Il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME è articolato in tre distinte censure così rubricate:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, 3 e 4, c.p.c .. Violazione del principio “iura novit curia”. Nullità del capo di sentenza
Ric. 2019 n. 1600 sez. S2 – ud. 16/01/2025
Violazione della disciplina delle distanze, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 c.c., dell’art. 9, primo comma, n.1 del D.M. n. 1444/1968;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 873 c.c. e art. 9, comma 1, d.m. n. 1444/1968: nullità della sentenza per vizio assoluto di motivazione, motivazione illogica, totalmente inidonea a rispondere al suo scopo.
In sostanza il ricorrente incidentale lamenta di aver chiesto sin dalla domanda introduttiva del giudizio di condannare i convenuti ad abbattere quelle porzioni di poggioli poste a distanza inferiore a quella di legge e/o di regolamento, sia in relazione alla distanza delle vedute dai confini che a quella tra le costruzioni.
Le norme di legge che disciplinato la materia della distanza tra costruzioni sono l’art. 873 c.c. e l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
Il giudice del gravame avrebbe omesso la ricerca della norma applicabile al caso concreto (art. 113 c.p.c.), violando il principio ” iura novit curia “, ignorando le norme ed i principi in tema di distanze tra costruzioni seppur esse fossero espressamente richiamate dall’appellante in tutti gli atti del giudizio.
La Corte d’Appello , dunque, avrebbe omesso di pronunciare secondo le fonti del diritto e, in particolare, avrebbe omesso di applicare, seppur richiamata, la disposizione dell’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444/1968.
Il ricorrente incidentale non aveva formulato due distinte doglianze di violazione delle distanze dalle costruzioni (la prima ex art. 873 c.c. e l’altra ex art. 9 d.m.) come inteso dal giudice del gravame bensì una sola, fondata sulla violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c. come integrato da disposizioni statuali e regolamentari (d.m. n. 1444/1968).
Il PRG del Comune di Comelico Superiore ha recepito, nella c.d. zonizzazione, le disposizioni del d.m. n. 1444 del 1968 anche ai sensi delle locali NTA nelle zone “A”, in caso di interventi edilizi, va sempre rispettata la preesistente distanza intercorrente tra le costruzioni.
L’impresa COGNOME, nella ristrutturazione edilizia realizzata alla fine degli anni ’80, doveva tener conto di detta regola atteso che le disposizioni sulle distanze tra le costruzioni dettate dall’art.9 del decreto ministeriale sono automaticamente inserite nello strumento urbanistico comunale e ne formano parte integrante, trovando immediata applicazione anche nei rapporti tra privati. La Corte d’Appello doveva disapplicare le disposizione del regolamento comunale illegittime ed applicare direttamente le disposizioni di detto art. 9.
1.5 Il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444/1968. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n.3 e 5, c.p.c.
La censura è ripetitiva delle doglianze poste con il primo motivo sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla classificazione dell’area.
I due motivi del ricorso incidentale di NOME COGNOME che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto domanda autonoma quella di violazione delle distanze ex articolo 9 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 rispetto alla dedotta violazione dell’art. 873 c.c. e l’ha altrettanto erroneamente dichiarata inammissibile nonostante abbia, invece, correttamente ritenuto che i ballatoi oggetto del giudizio fossero elementi da considerare ai fini del rispetto delle distanze tra
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costruzioni, rientrando nella categoria degli sporti, non essendo computabili a tal fine solo gli elementi accessori con funzione meramente ornamentale.
La Corte d’Appello, dunque, ha erroneamente fondato la decisione di rigetto della domanda di violazione delle distanze tra fabbricati tenendo conto solo del rispetto della distanza di tre metri dalla costruzione dell’attore , ex art. 873 c.c.. Viceversa, non ha esaminato perché nuova e, dunque, inammissibile la domanda di violazione delle distanze ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.
In tal modo il giudice del gravame ha violato il principio iura novit curia applicabile in materia di distanze. Come evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni, infatti, la normativa applicabile al caso di specie non può che essere considerata complessivamente e l’individuazione di essa spetta al Giudice del merito in base al richiamato principio iura novit curia , essendosi, peraltro, in presenza dell’esperimento di un’ actio negatoria servitutis a carattere reale in sé autodeterminata.
La Corte d’Appelo, u na volta accertato che ai fini del calcolo delle distanze il ballatoio deve essere considerato come costruzione, avrebbe dovuto verificare il rispetto delle distanze tra costruzioni alla luce della disciplina applicabile al caso di specie comprensiva eventualmente anche del d.m. n.1444 del 1968.
Inoltre, conformemente al rilievo del P.G., deve osservarsi che non è contestato che il Comune di Comelico sia dotato di piano regolatore che contiene altresì la disciplina delle distanze, sicché nel giudizio di rinvio la Corte dovrà tener conto dell’indirizzo secondo cui : «Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all’art. 2 del d. m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che,
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qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall’art. 9 cit. sostituirà “ipso iure” quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati» (Sez. 2, Ordinanza n. 12562 del 10/05/2023, Rv. 667781 – 01).
Infine, è erroneo anche il rilievo fatto dalla Corte d ‘ Appello secondo cui in base alle NTA del Comune di Comelico i ballatoi non realizzano costruzioni.
In proposito deve ribadirsi il principio richiamato anche dall’Ufficio di Procura secondo cui: «In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva interpretato le norme del regolamento edilizio del Comune di Cogollo del Cengio in materia di distanze – laddove sembravano presupporre un concetto di costruzione più restrittivo di quello stabilito dal codice civile – come formulate in via esemplificativa e, quindi, riferite ad ogni tipo di volume riconducibile al modello di cui all’art. 873 c.c., dovendo, altrimenti, essere disapplicate per contrasto con l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968) (Sez. 2, Ord. n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629)». In senso conforme si è detto che «La nozione di costruzione, agli effetti dell’art. 873 c.c., è unica e non può
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subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una “distanza maggiore» (Sez. 2, Sent. n. 144 del 2016 – Rv. 638535).
Deve condividersi anche quanto rilevato dal P.G. circa l’infondatezza della tesi (controricorso pg. 13), secondo cui i regolamenti locali possono definire punti di riferimento per la misurazione delle distanze diversi da quelli del codice civile, così dicotomizzandosi da esso in punto di nozione di costruzione. Pertanto, risulta fondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale che censura il passaggio motivazionale di pg. 14, penultimo cpv. della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale connette la nozione di costruzione alle NTA, senza tener conto che, come afferma parte ricorrente (cfr. pg. 10 ultimo cpv), la relativa nozione è stabilita unicamente dal codice civile.
La Corte territoriale ha errato nel fare riferimento alle NTA del Comune senza tener conto del dato civilistico. Il distacco dal confine è da computarsi secondo il criterio di legge dal confine più estremo dei balconi e non sono computabili per la misurazione delle dette distanze esclusivamente le sporgenze esterne del fabbricato con funzione meramente ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica quelle aventi particolari proporzioni, come gli aggetti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità ed ampiezza, poiché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, essendo destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati (cfr. tra le tante, Sez. 2 -, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018 Rv. 650630; con riferimento ai balconi, Sez. 2, Sentenza n. 18282 del 19/09/2016 Rv. 641075; Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010 Rv. 614192; con riferimento alle scale, v. Sez.
2, Sentenza n. 1966 del 30/01/2007 Rv. 594945; Sez. 2, Sentenza n. 1556 del 26/01/2005 Rv. 578604)»).
Come si è detto l’accoglimento dei due motivi del ricorso incidentale proposto da COGNOME NOME assorbono i motivi relativi alla possibilità di convertire la veduta in luce o di predisporre adeguati limiti all’esercizio della veduta (secondo motivo del ricorso principale di COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME e primo, secondo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME NOME e COGNOME NOME e secondo del ricorso incidentale adesivo sul punto di NOME COGNOME).
Spetterà alla Corte d’Appello in sede di rinvio in esito alla decisione riguardo la domanda di violazione delle distanze tra fabbricati eventualmente rivalutare la decisione, tenendo presente, peraltro, che sul punto questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in senso contrario in ben due giudizi seppure tenuti tra diverse parti ma aventi ad oggetto il medesimo ballatoio (Sez. 2, Sent. n. 25188 del 2008; Sez. 6 – 2, Ord. n. 16152 del 2019).
Deve invece esaminarsi, in quanto non assorbita, la questione posta con il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME con il terzo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOME e COGNOME NOME e con il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME avente ad oggetto l’asserita violazione dell’art. 1159 c.c. per avere la Corte d’Appello erroneamente escluso l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire il diritto usucapito di mantenere la veduta alla distanza esistente.
4.1 Il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il terzo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il primo motivo del
ricorso incidentale di NOME COGNOME che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’Appello ha fatto applicazione dell’art. 1159 c.c. evidenziando che il contratto di acquisto con il quale NOME COGNOME aveva venduto gli appartamenti ai ricorrenti non recava alcun riferimento alla servitù di veduta che si vorrebbe astrattamente trasferita e inoltre egli non aveva, come necessario, la veste di soggetto che ‘astrattamente’ era il titolare del fondo servente.
In tal senso risulta corretto il riferimento al precedente di questa Corte con il quale, per l’acquisto di una servitù apparente quale è quella di veduta, si è affermato il seguente principio di diritto: L’acquisto della servitù apparente per usucapione decennale presuppone la sussistenza di un atto a titolo particolare astrattamente idoneo ad attuare il “trasferimento” del diritto che si assume usucapito, e tale atto deve consistere in un titolo col quale il soggetto, che si qualifichi – senza esserlo – proprietario del “fondo servente”, abbia costituito una servitù in favore del “fondo dominante”, il cui titolare vanti, poi, l’acquisto della servitù per usucapione (Sez. 2, Sentenza n. 24170 del 25/10/2013, Rv. 628235 – 01).
Peraltro, il suddetto principio è stato applicato proprio in relazione al ballatoio oggetto del presente giudizio nella causa intercorsa tra i ricorrenti e un altro vicino. In tale occasione, questa Corte con ordinanza n. 16152 del 2019 ha avuto modo di ribadire che: L’usucapione decennale di cui all’art. 1159 c.c. postula l’identità fra l’immobile posseduto e quello acquistato in buona fede “a non domino”, corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro. Tale titolo richiede, riguardo a una servitù, la partecipazione, oltre che del proprietario del fondo a cui vantaggio opererebbe la servitù, anche dell’apparente
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proprietario del fondo servente, nei cui confronti deve operare la trascrizione prevista dall’art. 1159 c.c. per cui, quando l’alienante dichiari nell’atto di trasferimento di un immobile che a favore del bene ceduto esiste una servitù attiva a carico del fondo di un terzo, la quale non risulti effettivamente costituita, non sussiste un titolo idoneo per l’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 c.c. (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 16152 del 17/06/2019, Rv. 654233 – 01).
Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME (poi ripetuto nell’altro ricorso incidentale proposto a seguito della notifica del ricorso principale) e il ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME aventi ad oggetto le conseguenze risarcitorie derivanti dalla violazione delle distanze ad opera del ballatoio, sono assorbiti dall’accoglimento dei due motivi del ricorso incidentale del NOME COGNOME così come il terzo e quarto motivo del ricorso principale.
In conclusione, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME rigetta il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, il terzo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e primo e secondo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il secondo motivo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME NOME e i due motivi del ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. 2019 n. 1600 sez. S2 – ud. 16/01/2025
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME rigetta il primo motivo del ricorso principale di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, il terzo motivo del ricorso incidentale di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il primo motivo del ricorso incidentale di NOME COGNOME dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME e primo e secondo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME NOME e COGNOME NOME e il secondo motivo del ricorso incidentale adesivo di COGNOME e i due motivi del ricorso incidentale condizionato di NOME COGNOME cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione