Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32126 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32126 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23198/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il primo in proprio e gli altri quali eredi di COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME di SAN LIO MARCELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 171/2020, depositata il 21/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno citato in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la convenuta fosse condannata ad arretrare la parete est dell’edificio dalla stessa realizzato in ricostruzione di un precedente fabbricato demolito; l’edificio ricostruito, per effetto dell’occupazione di una piccola porzione di forma triangolare dell’area, viola hanno sostenuto gli attori -la servitù reciproca, costituita con atto notarile del 1963, di accesso ai rispettivi garages e di rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, nonché la disciplina delle distanze prescritta dalle norme regolamentari del Comune di Ragusa. Il Tribunale di Ragusa, con la sentenza n. 292/2016, accoglieva la domanda e condannava la società RAGIONE_SOCIALE all’arretramento del fabbricato.
La sentenza è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 171/2020, ha rigettato il gravame.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Memoria è stata depositata dalla ricorrente e dai controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione degli artt. 102 e 106 Cost. e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione
del giudice ex art. 158 c.p.c.’ in quanto estensore e relatore della sentenza impugnata è un giudice ausiliario.
Il motivo è infondato.
Come ha precisato questa Corte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, ‘queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili’ (Cass. n. 33065/2021).
2) Il secondo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio’: la sentenza impugnata, nel ritenere che la reciproca servitù di accesso di cui al rogito notarile implicasse anche il divieto di occupazione di spazi non utilizzabili e nel ritenere ritenuto giuridicamente irrilevante il successivo comportamento delle parti, viola il tenore letterale dell’accordo concluso fra le parti e il canone relativo al comportamento da loro successivamente tenuto.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto ai sensi dell’art. 348 -ter , comma 5 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. quando la sentenza di appello, fondandosi sulle medesime ragioni di fatto, conferma la decisione di primo grado.
Quanto, invece, alla dedotta violazione dell’art. 1362 c.c. viene prospettata una lettura dell’atto del 1963 differente rispetto a quella data dal giudice di merito, lettura basata non sulla lettera dell’atto, ma sul successivo comportamento delle parti, in particolare la collocazione di fioriere, comportamento di per sé non incompatibile con il rispetto delle distanze tra gli edifici previste dall’atto, così che il motivo si risolve in una inammissibile richiesta di un’interpretazione dell’atto alternativa rispetto a quella data dal giudice di merito (cfr. al riguardo, tra le tante, Sez. 3 – , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).
3) Il terzo motivo fa valere ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., nonché dell’art. 9 del d.m. 1444/1968; omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’: si sostiene che dalla consulenza espletata in primo grado e dal suo supplemento espletato in grado di appello emerge che i due edifici sono stati posti in zona omogenea A quando il fabbricato della ricorrente era quasi terminato; conseguentemente deve trovare applicazione la minore distanza prevista dal d.m. n. 1444/1968, così come riprodotta dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Ragusa, in base al principio secondo cui le disposizioni sopravvenute più favorevoli si applicano agli edifici in corso di realizzazione alla data della loro entrata in vigore.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha ritenuto che il nuovo fabbricato si sia posto in violazione delle distanze stabilite con l’atto del 1963 e con diversa, autonoma, ratio decidendi ha ritenuto che la ricostruzione dell’edificio si sia posta altresì in contrasto con quanto stabilito dal d.m. n. 1444/1968 e dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Ragusa. Dato che la prima ratio decidendi contestata con il secondo motivo risulta corretta alla luce del rigetto del medesimo motivo, sono privi di interesse e quindi
inammissibili i rilievi prospettati nei confronti della seconda ratio decidendi con il presente motivo (v. Cass. n. 11493/2018 e Cass. n. 2108/2012).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione