Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27887 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
Oggetto: Distanze
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10430/2019 R.G. proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Martinsicuro sono elettivamente domiciliati.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 2866/2018 della Corte d’Appello di Ancona, pubblicata il 5/12/2018 e notificata il 19/2/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 settembre 2024 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, riconvocata il 30/9/2024.
Rilevato che:
Con sentenza n. 276/2011, il Tribunale di Macerata, accogliendo parzialmente le domande proposte da NOME COGNOME e da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, condannò questi ultimi ad arretrare la loro costruzione fino a mt. 3,00 dalla linea esteriore del balcone di proprietà di NOME, per tutta la proiezione verticale di tale distanza e fino alla quota dell’altezza originaria della costruzione risultante prima degli interventi per cui è causa, nonché al risarcimento del danno.
Il giudizio di gravame, incardinato da COGNOME NOME e COGNOME NOME si concluse, nella resistenza di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che proposero a loro volta appello incidentale, con la sentenza n. 2866/2018, pubblicata il 05/12/2018, con la quale la Corte d’Appello di Ancona respinse l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannò NOME COGNOME e NOME COGNOME a demolire le porzioni del loro fabbricato realizzate a distanza inferiore a mt. 5,00 dal confine con l’immobile di proprietà delle controparti e a distanza inferiore a mt. 10,00 dalla parete finestrata (est) del fabbricato degli appellanti incidentali, fino al rispetto di tali distanze, e al pagamento di una somma di denaro, confermando per il resto la sentenza impugnata.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso, illustrato anche con memoria.
Ritenuto che:
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione ed errata applicazione degli artt. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, l’errore essenziale e il travisamento, il difetto dei presupposti e dei motivi, ovvero la contraddittorietà ed illogicità e la necessità della nuova qualificazione giuridica
dell’opera, per avere i giudici di merito considerato il proprio immobile nuova costruzione, benché possano considerarsi tali, a mente dell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i manufatti di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. I predetti hanno sul punto evidenziato come il fabbricato ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma si sottragga alle norme sulle distanze in quanto sostitutivo di altro che già non le rispettava e sia tale in quanto sorto in coincidenza con l’area di sedime, mentre la sopraelevazione, necessaria per la costruzione del tetto, occupava il solo 20% della volumetria preesistente, sicché avrebbero dovuto trovare applicazione le nuove norme edilizie che il c.t.u., all’epoca dell’indagine, non poteva conoscere.
2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’inapplicabilità del Regolamento edilizio, nonché la violazione dell’art. 873 cod. civ., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, a fronte di una domanda che chiedeva l’arretramento a una distanza di mt. 3, avevano dichiarato doversi applicare la diversa misura di mt. 5,00, come previsto dal Regolamento comunale, senza peraltro considerare che il proprio fabbricato era incastonato tra altri fabbricati e in aderenza ad essi per tre lati, in una zona dove nessuno dei fabbricati esistenti rispettava le distanze, sicché un arretramento avrebbe avuto la valenza di una sostanziale espropriazione ad opera dei confinanti che non avevano rispettato le distanze.
3. Ad avviso del collegio le questioni prospettate coi motivi, in quanto di rilievo nomofilattico, meritano un approfondimento mediante discussione in pubblica udienza, dovendosi valutare l’applicabilità , alla specie, del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv., con modif., dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, che ha inciso sulla struttura del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 al fine di fornire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani e rivedere il sistema delle distanze, riformulando il concetto di
‘ristrutturazione edilizia’ ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di ‘manutenzione straordinaria’ ex art. 3, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., e, in specie, dell’art. 2 -bis , comma 1ter del T.U. dell’Edilizia, che, nel nuovo testo, così recita: ‘ in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti ‘.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/9/2024-