Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7604 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6026/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA);
-intimato – avverso la sentenza n. 417/2018 della CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, depositata il 25.06.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME COGNOME, proprietario di un appartamento sito al quarto piano di un fabbricato, lamentando che la RAGIONE_SOCIALE aveva edificato un complesso edilizio in violazione delle distanze legali tra costruzioni e in difformità dell’approvato progetto edilizio, chiese che la convenuta società fosse condannata al ripristino dei luoghi.
La controparte, costituitasi, eccepì che le due costruzioni non potevano considerarsi frontiste e confinanti, per la sussistenza di un manufatto interposto e che, comunque, in relazione alla parte della nuova costruzione direttamente prospiciente l’appartamento dell’attore era stata assicurata la distanza di 14 metri.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Reggio Calabria disattese l’impugnazione del COGNOME.
NOME COGNOME propone ricorso sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
La controparte è rimasta intimata.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., con ricaduta di violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d.m. n. 1444/1968, 8 e 10 norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria.
Si rileva che le misurazioni effettuate dal c.t.u. erano erronee, poiché eseguite non in relazione a tutto il fronte dei fabbricati, ma solo rispetto <> del ricorrente. Era, così rimasto frustrato il principio secondo il quale <>.
La questione era stata posta al Giudice d’appello, che non l’aveva esaminata, incorrendo in omessa pronuncia.
La doglianza è fondata.
Invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la norma dell’art. 10 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, la quale prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di dieci metri, ha inteso indicare una caratteristica del fabbricato, nel senso che quando questo presenta una facciata munita di finestre, il vicino non può costruire a meno di dieci metri da essa. Conseguentemente, ciascun condomino e non i soli proprietari degli appartamenti con vedute site lungo la facciata interessata, è legittimato a esperire l’Azione per fare valere il rispetto, da parte del vicino, della detta distanza, in quanto tale Azione è posta a tutela dell’intero edificio (Sez. 2, n. 1387, 05/03/1986, Rv. 444809).
Incontroverso che le norme tecniche d’attuazione dello strumento urbanistico di Reggio Calabria prevedono la distanza di quattordici metri, essa avrebbe dovuto essere misurata con il criterio immediatamente sopra richiamato, correttamente invocato dal COGNOME con l’atto d’appello. La Corte di merito non svolto tale indagine e pertanto la sentenza deve essere cassata.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., con ricaduta di violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444/1968 8 e 19 delle norme tecniche di attuazione del regolamento edilizio comunale, anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
La sentenza d’appello aveva affermato che lo ‘sbalzo tamponato’ ubicato sul lastrico solare del fabbricato della controparte non poteva reputarsi riconducibile alla norme tecniche d’attuazione, le quali si riferivano ad <> e poiché la lunghezza dello sporto era moderata, l’elemento architettonico in esame non doveva essere considerato ai fini del calcolo delle distanze.
Secondo il ricorrente trattavasi di assunto erroneo, alla luce di quanto previsto dal predetto art. 8, il quale disponeva: ‘ la distanza non viene computata da gronde e balconi aperti che non superano mt 1,50 massimo di sporto ma soltanto da pareti e sbalzi tamponati ‘, tenendo conto che, dagli accertamenti svolti si trattava di uno sbalzo tamponato di 2,20 metri, che non consentiva affaccio alcuno. Quindi, trattandosi di un <>, avrebbe dovuto essere calcolato.
Da qui, conclude il ricorrente, doveva trarsi <> e nonostante le specifiche contestazioni dell’appellante, la sentenza si era limitata a confermare le conclusioni del c.t.u.
Anche il secondo motivo, al di là dell’impropria evocazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (sul punto basti ricordare, sia pure, in breve, la giurisprudenza di questa Corte: ex multis, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299, Cass. n. 20867, 30/09/2020, Cass. n. 16016/2021), merita di essere accolto.
Come costantemente affermato da questa Corte, sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 473/2019; Cass. 19932/2017; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016; Cass. 1406/2013; cass. 23845/2018).
Inoltre, è noto che a nozione di costruzione è unica, ai sensi dell’art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell’ultima
parte dell’art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico (v. tra le varie cass. 23845/2018 cit.).
Si rende pertanto necessario nuovo esame.
L’accoglimento dei primi due motivi importa la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, perché il giudice si adegui ai principi di diritto sopra riportati, e, di conseguenza, l’assorbimento del terzo motivo concernente la regolamentazione delle spese.
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria, diversa composizione.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024