Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34629 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22359/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
ENTE MORALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE; COMUNE DI LUCIGNANO;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 138/2021, depositata il 26/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a due motivi, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di soci successori della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE – società estinta e cancellata dal Registro delle imprese di Caserta in data 23 febbraio 2017 -, hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 138/2021, resa pubblica in data 26 gennaio 2021, che ne rigettava il gravame, confermando integralmente la decisione di primo grado che (per quanto ancora rileva in questa sede), in accoglimento della domanda di risarcimento danni per violazione di distanze legali proposta dall ‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE (di seguito anche solo: RAGIONE_SOCIALE) al pagamento della somma di euro 269.274,20, oltre accessori e spese.
-La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), osservava che: a ) ‘il 24.3.2004 fu firmata una scrittura privata …, intitolata Autorizzazione, dal legale rappresentante dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e tale geom. NOME COGNOME, intervenuto quale redattore del progetto di ristrutturazione urbanistica che avrebbe dovuto trasformare, nella proprietà limitrofa quella dell ‘ ente religioso, un rudere ivi esistente, previa sua demolizione, in un fabbricato contenente varie unità abitative;
b ) le ‘parti diedero atto che il progetto era stato inviato all’ RAGIONE_SOCIALE, con richiesta del 9.3.2004 … di autorizzazione a costruire a distanza inferiore a 5 metri dal confine’; c ) detta scrittura, contrariamente a quanto ritenuto da RAGIONE_SOCIALE, non configurava ‘alcun contratto istitutivo di una servitù avente a oggetto il diritto di mantenere la nuova costruzione a distanza inferiore a quella legale’ intercorso tra l’ RAGIONE_SOCIALE e la stessa RAGIONE_SOCIALE, bensì ‘una dichiarazione unilaterale di assenso da parte dell’ RAGIONE_SOCIALE‘; c.1 ) ciò in quanto la ‘presenza e la sottoscrizione del geom. COGNOME non ha, a questi fini, alcun rilievo: egli, infatti, sul piano soggettivo è intervenuto semplicemente a titolo di redattore del progetto edilizio, senza spendere alcuna veste di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE‘ (ovvero ‘di chi in quel momento possedesse il fondo finitimo al Convento’); c.2 ) ‘né, sul piano oggettivo, ha espresso volontà negoziali di alcun tipo’, contenendo l ‘atto, ‘conformemente alla sua intitolazione (Autorizzazione), l ‘ espressione della sola volontà dell ‘ RAGIONE_SOCIALE di assentire una costruzione a distanza inferiore a quella legale’; d ) ne derivava che soltanto un contratto istitutivo di una servitù intercorso tra i proprietari dei due fondi, servente e dominante, ‘avrebbe potuto consentire legittimamente l ‘edificazione a distanza non legale’ (nella fattispecie, posta a metri 3,67 dal confine, in luogo dei 5 metri stabiliti dalla regolamentazione urbanistica del RAGIONE_SOCIALE di Lucignano); e ) pur essendo l ”argomento trattato … assorbente’, era comunque infondata la pretesa di RAGIONE_SOCIALE ‘di avvalersi della autorizzazione, pur avendo sensibilmente modificato il progetto’, poiché ‘l’ autorizzazione, al di là delle formule lessicali adottate, non era stata rilasciata, sotto condizione, per una qualsiasi costruzione a distanza non legale; ma era stata rilasciata con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all ‘ attenzione dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ e tanto lo si desumeva ‘dal chiaro tenore della scrittura privata e dalla sua
genesi’; f ) l ‘ attività posta in essere da RAGIONE_SOCIALE assumeva, pertanto natura di atto illecito aquiliano, con la conseguenza che era corretta la quantificazione del danno operata dal C.T.U. in coerenza con tale tipo di responsabilità ed erronea la pretesa di RAGIONE_SOCIALE per cui, vertendosi in fattispecie di danno da inadempimento, lo stessa era da quantificare in base alla ‘differenza tra quanto realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE e quanto assentito’ dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; g ) non sussisteva il factum principis invocato da COGNOME (ossia di aver ‘adeguare il proprio progetto alle indicazioni rinvenienti dal RAGIONE_SOCIALE di Lucignano’), poiché ‘all’ epoca in cui l ‘ autorizzazione dell ‘ ente morale fu rilasciata (24.3.2004), non era ancora stato rilasciato alcun titolo abilitativo per l ‘edificazione’, per cui non poteva ‘COGNOME reputarsi incolpevole nella variazione del progetto indipendenza di sopravvenute discipline amministrativourbanistiche’, essendosi ‘imprudentemente messa nella situazione di essere soggetta a siffatte variazioni’ che, alla data del 24 marzo 2004, erano ‘evenienze del tutto possibili, se non probabili’; h ) mentre COGNOME aveva posto in essere ‘condotte in mala fede’ (ottenendo l ‘ autorizzazione dell ‘RAGIONE_SOCIALE ‘per un progetto che sapeva bene che non aveva ricevuto alcun atto di vago assenso da parte del RAGIONE_SOCIALE Lucignano’ e, poi, dichiarando a quest’ ultimo, nel maggio 2005 nel richiedere la nuova concessione, di essere in possesso dell ‘ autorizzazione di detto RAGIONE_SOCIALE, nonostante questa, datata marzo 2004, ‘fosse chiaramente inutilizzabile per il nuovo progetto, essendo richiesta, quanto meno, una nuova concertazione fra le parti’), analogamente non poteva ritenersi nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE (ossia che lo stesso, ‘in mala fede, abbia atteso l ‘ultimazione dei lavori per sollevare obiezioni’), poiché ‘la circostanza che i membri della congregazione religiosa abbiano veduto i lavori nel mentre erano eseguiti non implica certo di per sé che potessero capire se la costruzione in essere (di molteplici unità
abitative) fosse o meno corrispondente a quella progettata’, né avendo l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘interesse ad attendere, visto che il completamento dei lavori ha ovviamente reso più disagevole la tutela dei suoi diritti’ (tanto da rendersi impossibile la tutela in forma specifica per aver RAGIONE_SOCIALE ‘alienato a terzi’ le unità abitative), né, infine, potendo imputarsi al medesimo RAGIONE_SOCIALE di ‘avere sollevato contestazioni, anziché, come previsto nella scrittura del 24.3.2004, sollecitare una nuova concertazione’, in quanto avrebbe dovuto NOME, ‘secondo buona fede, richiedere un nuovo incontro all ‘ RAGIONE_SOCIALE prima di eseguire le opere di un progetto che – essa ben sapeva – era diverso da quello a suo tempo sottoposto all ‘ esame dell ‘ente religioso’.
-Resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati RAGIONE_SOCIALE di Lucignano e RAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1. -Preliminarmente, sussiste la legittimazione dei ricorrenti, soci della RAGIONE_SOCIALE (cfr. visura camerale prodotta come doc. n. 2 in questo giudizio), ad impugnare la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 138/2021, in forza del principio, consolidato e pertinente alla fattispecie per cui è causa, secondo il quale la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l ‘ estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell ‘ art. 110
c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (tra le altre: Cass., S.U., n. 6070/2013; Cass. n. 13183/2017).
-Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ‘violazione delle norme in materia di nozione, conclusione ed interpretazione del contratto, con particolare riferimento agli artt. 1321, 1325, 1326 e 1362 c.c.’, nonché all ‘ art. 1366 c.c.
La Corte territoriale avrebbe violato le norme suindicate in quanto: a ) in base alle risultanze in atti emergeva che ‘la costruzione per cui e causa fu concertata sulla base di vari atti e comportamenti (autorizzazione inclusa, che in realtà evidenzia il perfezionamento di un accordo, sostanziandosi nell ‘ accettazione precedente proposta contrattuale), dalla fase di progettazione alla fase di ultimazione dei relativi lavori’ e tale ‘comportamento complessivo delle parti’ non sarebbe stato preso in considerazione dal giudice di merito; b ) l ‘ esistenza del contratto non è mai stata contestata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE; c ) «l ‘ esistenza di una controprestazione a carico di NOME, in uno alla prevista necessità di una ‘nuova concertazione’», sarebbero ‘elementi incontrovertibili dell ‘ esistenza di un accordo di natura contrattuale e sinallagmatica’; d ) non sarebbe stato utilizzato il criterio interpretativo della buona fede, nel «senso di cercare negli elementi che concorrono a formare un accordo nel suo complesso, come nel caso di specie, una ‘soluzione’ che tenga conto in modo corretto di entrambe le parti senza privilegiarne solo una di esse»; e ) anche considerando la sola ‘Autorizzazione’, la stessa evidenzia, per ‘la presenza di due parti’ e per le ‘espressioni usate’ (‘forma oggetto della discussione tra le parti il progetto redatto …’; ‘AVV_NOTAIO, in nome e per conto dell ‘ RAGIONE_SOCIALE proprietario confinante …, ACCOGLIE, nei limiti delle competenze la richiesta
formulata’; ‘se per qualsiasi motivo, tale progetto dovesse subire modifiche si dovrà procedere a un nuovo concertazione delle parti’) ‘una struttura negoziale bilaterale’, tale da escludere la natura unilaterale dell ‘ atto medesimo e, al contempo, da consentire una edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine.
2.1. -Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1.1. – Giova premettere -alla luce dell ‘ orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre: Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 27136/2017) -che in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all ‘ ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. In altri termini, l ‘ interpretazione del contratto prescelta dal giudice di merito può essere censurata in sede di legittimità quando, con riferimento a detti canoni, sia grammaticalmente, sistematicamente o logicamente scorretta, ma non allorquando consista in una non implausibile interpretazione, preferita tra altre non implausibili interpretazioni.
Inoltre, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all ‘ accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del ‘gradualismo’, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362-1365 c.c., tenuto conto che il carattere prioritario dell ‘ elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell ‘ art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere
l ‘ indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche là dove il testo dell ‘ accordo sia chiaro, ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Cass. n. 12721/2007; Cass. n. 16181/2017).
2.1.2. -Le critiche di parte ricorrente non danno effettiva evidenza dei dedotti errores in iudicando ascritti alla Corte territoriale nell ‘ interpretazione della scrittura privata datata 24.3.2004 quale atto unilaterale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non già contratto intercorso tra quest ‘ ultimo e la RAGIONE_SOCIALE o, comunque, il proprietario del fondo confinante con quello di proprietà dell ‘ RAGIONE_SOCIALE medesimo (là dove, peraltro, il ragionamento decisorio esplicitato in sentenza dà conto -come emerge dalla sintesi di cui al § 2 del ‘Ritenuto che’, alla quale si rinvia – dell ‘ utilizzo coerente dei criteri di ermeneutici negoziale, tenuto conto del comportamento complessivo delle parti anche successivo alla ‘Autorizzazione’), ma sono orientate, piuttosto, a proporre, sulla scorta degli stessi elementi valutativi, altra e contrapposta interpretazione rispetto all ‘ opzione ermeneutica plausibilmente fornita dal giudice di merito (in base al ‘chiaro tenore della scrittura privata’ e alla ‘sua genesi’) sia nell’ escludere la natura contrattuale dell ‘ atto, sia nel darne una lettura del relativo contenuto come volto, nella sostanza, non già a rilasciare una autorizzazione, ‘sotto condizione, per una qualsiasi costruzione a distanza non legale’, ma ‘con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all ‘ attenzione dell ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Del resto -e in linea di per sé assorbente -, le censure dei ricorrenti non colgono appieno la ratio decidendi , mancando di impugnarne specificamente l ‘ argomento portante in ordine alla natura unilaterale della ‘Autorizzazione’ del 24.3.2004, ossia il fatto che il geom. COGNOME, redattore del progetto edilizio, era intervenuto nell ‘atto ‘senza spendere alcuna veste di rappresentante di RAGIONE_SOCIALE‘ ovvero ‘di chi in quel momento
possedesse il fondo finitimo al Convento’, così da non potersi dire perfezionato accordo alcuno al riguardo.
Né è concludente il rilievo dei ricorrenti (p. 15 del ricorso) sul fatto che l ‘ atto del 24.3.2004 era stato preceduto dalla richiesta di autorizzazione del 9.3.2004, poi accolta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE in sede di rilascio della stessa ‘Autorizzazione’, giacché con esso non si dà evidenza, nel rispetto del principio di specificità di cui al n. 4 del primo comma dell ‘ art. 366 c.p.c., del tenore puntuale di detta richiesta: anzitutto, da chi provenisse effettivamente (e se, quindi, fosse stata avanzata dalla parte legittimata a concludere un contratto istitutivo di servitù al fine di edificare in deroga a distanze legali) e, poi, quale ne fosse il precipuo contenuto, tale da coincidere, alla stregua di quanto disposto dall ‘ art. 1326 c.c., con il contenuto della ‘Autorizzazione’, solo in tal modo potendo, semmai, sostenersi una conformità tra accettazione e proposta, altrimenti da escludere ove le condizioni dell ‘ atto successivo (quello datato 24.3.2004) fossero state, anche in parte, diverse.
2.2. -Infine – e, anche sotto questo profilo, in termini di per sé assorbenti nel senso della inammissibilità (tra le molte: Cass. n. 17182/2020) – le censure dei ricorrenti mancano di criticare in modo specifico e congruente (e, quindi, di impugnare utilmente) l ‘ ulteriore e autonoma ratio decidendi che sorregge la decisione della Corte territoriale, ossia che, al di là della natura stessa della ‘Autorizzazione’ (se atto unilaterale o contratto), RAGIONE_SOCIALE, avendo ‘sensibilmente modificato il progetto’, non se ne sarebbe, comunque, potuta avvalere, essendo detta autorizzazione stata rilasciata non al fine di ‘costruire un qualsiasi manufatto a distanza inferiore’, ma ‘con specifico ed esclusivo riferimento a quel peculiare progetto, che era stato posto all ‘ attenzione dell ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
-Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., nonché dedotto, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che «la costruzione edificata da NOME fu effettuata ‘di concerto’ con i RAGIONE_SOCIALE», i quali posero in essere a tal fine non soltanto un ‘attività negoziale, ‘ma anche un comportamento complessivo … di effettiva compartecipazione nel determinare una non osservanza della distanza minima di 5 m quale prevista dal locale Regolamento Edilizio’.
Di qui, pertanto, la asserita disapplicazione degli artt. 1227 e 2055 c.c., con conseguente omesso esame della anzidetta ‘situazione di fatto’, rivestente carattere decisivo ai fini della decisione, tale da elidere la sussistenza stessa del diritto al risarcimento del danno, di quest ‘ ultimo mancandone anche l ‘allegazione ‘in ragione della necessitata variazione subita dal progetto’.
3.1. -Il motivo è infondato quanto alla censura proposta ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e inammissibile nel resto.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha esaminato la ‘situazione di fatto’ che integrerebbe il concorso, colposo (art. 1227 c.c.), dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nella verificazione dell ‘ illecito di edificazione in deroga alla distanza legale di 5 metri dal confine (cfr. pp. 15/16 della sentenza di appello e sintesi al § 2 del ‘Ritenuto che’, cui si rinvia), escludendo che tale ‘compartecipazione’ vi sia stata e così da ascrivere l ‘ illecito stesso interamente in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
E ‘, dunque, infondata la doglianza di ‘omesso esame’ di fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Ciò posto, è inammissibile la censura di error in iudicando , poiché muove da una premessa in fatto -in base alla quale il giudice del merito avrebbe dovuto operare l ‘ applicazione delle norme invocate dai ricorrenti -che è smentita dall ‘ accertamento effettuato dalla stessa Corte territoriale e non più sindacabile, come tale, all ‘ esito dello scrutinio sulla diversa censura proposta ai sensi del n. 5 dell ‘ art. 360 c.p.c.
Viene, dunque, a mancare il termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell ‘ operazione giuridica di sussunzione, ossia il fatto come accertato dal giudice del merito, là dove, diversamente – ossia ponendo in discussione detto accertamento -, si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati a detto giudice (cfr. in tale prospettiva, tra le altre, Cass. n. 18715/2016; Cass. n. 3965/2017; Cass. n. 6035/2018; Cass. n. 21951/2023).
4. -Il ricorso va, pertanto, rigettato e i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del l’RAGIONE_SOCIALE controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza