Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32574 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32574 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
S E N T E N Z A
sul ricorso 36846-2018 proposto da:
COGNOME NOME, difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO del foro di La Spezia, con procura speciale rilasciata su foglio separato e spillato al ricorso, ed
elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Catania ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 2092/2018 pubblicata il 6 ottobre 2018 e notificata il 15 ottobre 2018;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 16 maggio 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12 luglio 2013 NOME COGNOME, premesso di essere comproprietario con la moglie, di un immobile sito in Piedimonte Etneo, al piano terra di un fabbricato confinante con terreno sul quale sorgeva il fabbricato di proprietà di NOME COGNOME, la evocava in
giudizio esponendo di avere già ottenuto sentenza della Corte di cassazione n. 8557 del 2009 ai danni del dante causa della convenuta, NOME COGNOME, per la demolizione del fabbricato al raggiungimento della distanza legale di metri 7,60, oltre alla eliminazione della grondaia orizzontale sul muro est e dell’intero pluviale, che però non poteva essere eseguita per avere quest’ultimo nelle more venduto l’immobile in assenza di una preventiva trascrizione della domanda giudiziale, pertanto permanendo le violazioni, chiedeva che la condanna fosse pronunciata anche nei confronti della COGNOME.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, il giudice adito, con ordinanza del 2/27 gennaio 2015, notificata il 10.02.2015, in accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta ad arretrare la costruzione e ad eliminare la grondaia sul tetto, determinando in euro 500,00 il risarcimento del danno.
In virtù di appello interposto dalla COGNOME, la Corte di appello di Catania, nella resistenza dell’appellato, in parziale accoglimento del gravame e in parziale riforma della ordinanza di primo grado, condannava l’appellante ad arretrare il fabbricato a metri 7,20 anziché a metri 7,60, confermata per il resto la decisione.
A sostegno della decisione adottata la Corte distrettuale evidenziava che pur non avendo la COGNOME depositato alcuna documentazione per comprovare l’anteriorità della costruzione del suo dante causa, tuttavia dalla consulenza era emerso che il progetto presentato a corredo della istanza di concessione
edilizia, rilasciata in data 03.06.1976, prevedeva la sopraelevazione del fabbricato preesistente, mentre di fatto aveva proceduto alla demolizione del vecchio fabbricato e alla ricostruzione di uno nuovo, in cemento armato, con sostanziale ampliamento rispetto al progetto approvato, del piano terra e del primo piano, nell’ala interna dell’edificio prospiciente la proprietà del ricorrente; né la documentazione prodotta dall’appallante era rilevante. Aggiungeva che la costruzione dell’appellato era sicuramente anteriore per essere stata realizzata addirittura nell’anno 1955. All’epoca delle costruzioni de quibus il Comune di Piedimonte Etneo non era dotato di strumenti urbanistici; la distanza fra i fabbricati era di metri 5,50 e quello dell’appellante aveva un’altezza di metri 7,20. Da ciò si faceva discendere l’applicazione dell’art. 41 quinquies lett. c) legge n. 1150 del 1942, siccome introdotto dall’art. 17 legge n. 765 del 1967, ragione per la quale la distanza legale che doveva essere osservata dalla COGNOME corrispondeva all’altezza del fabbricato ricostruito.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione la COGNOME, sulla base di sei motivi, cui ha resistito il COGNOME con controricorso.
In prossimità della udienza pubblica è stata depositata dal sostituto procuratore generale, AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.
Nei giorni seguenti ha curato il depositato di memoria ex art. 378 c.p.c. la sola ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella memoria ex art. 378 la ricorrente eccepisce il difetto di specificità ( rectius : specialità) della procura rilasciata dal COGNOME, con conseguente inammissibilità del controricorso, non contenendo alcun riferimento al giudizio di legittimità, ma ‘apparendo piuttosto dalla lettura del testo, una procura relativa ad una fase di merito del giudizio’.
Va, preliminarmente, dato atto della validità della procura speciale conferita per il controricorso, redatta su foglio separato e notificata unitamente al controricorso a mezzo raccomandata (ossia l’una e l’altro allegati, insieme con la relazione di notifica, in data 18 gennaio 2019), a tanto non ostando la circostanza che la stessa rechi una data (14 dicembre 2018) presumibilmente anteriore a quella di redazione del controricorso medesimo, per essere stato notificato il ricorso il 13 dicembre 2018.
La «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell’autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell’atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all’art. 83, comma terzo, c.p.c.
In tal senso questa Corte ha già in passato condivisibilmente evidenziato, anche con riferimento al ricorso per cassazione, che l’apposizione della procura a margine o in calce all’atto introduttivo del giudizio, provando l’esistenza del rapporto fiduciario tra la parte ed il patrono da esso scelto, soddisfa
compiutamente il dettato dell’art. 83 c.p.c., la cui ratio risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte e non nella corrispondenza dell’attività svolta dal difensore all’effettivo volere del rappresentato, la quale attiene esclusivamente al rapporto interno tra difensore e cliente. Ne consegue che, ai fini del valido conferimento di siffatta procura, non è necessario che esso sia contestuale o successivo alla redazione dell’atto non essendo richiesta a pena di nullità la dimostrazione della volontà di fare proprio il contenuto dell’atto nel momento stesso della sua formulazione o ex post (v. Cass. 26 luglio 2002 n. 11106; Cass. 16 maggio 1997 n. 4389).
Tale principio va certo coordinato con l’art. 365 c.p.c. che, per il giudizio di cassazione, richiede il conferimento di procura speciale; è dunque necessario che, ai fini della validità della procura e della ammissibilità del ricorso, si abbia certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l’appunto il ricorso per cassazione. Perché sia soddisfatto tale requisito la giurisprudenza di questa Corte ha però sempre considerato necessario, ma anche sufficiente, che la procura sia conferita, da un lato, in data posteriore alla data di pubblicazione della sentenza da impugnare, solo in quel momento potendo dirsi essere sorto l’interesse ad impugnare (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2000 n. 48; Cass. 21 novembre 2017 n. 27540; Cass. 22 agosto 2012 n. 14608; Cass. 30
luglio 2012 n. 13558; Cass. 30 marzo 2012 n. 5155; Cass. 24 gennaio 2006 n. 1328; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27724); dall’altro, in data anteriore o almeno contemporanea alla data di sua notificazione (Cass., Sez. Un., 21 novembre 1997 n. 11619; Cass. 15 giugno 1996 n. 5516; Cass. 2 dicembre 1998 n. 12245; Cass. 11 dicembre 1998 nn. 12466-12470; Cass. 14 marzo 2000 n. 2913; Cass. 24 gennaio 2002 n. 843; Cass. 28 marzo 2006 n. 7084; Cass. 13 settembre 2006 n. 19560; Cass. 24 gennaio 2012 n. 929).
Si è per tale motivo ritenuta validamente conferita la procura per il ricorso per cassazione apposta su di un foglio separato e mancante di data, purché materialmente unito al ricorso, sul rilievo che la stessa deve essere apprezzata, con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (v. e pluribus Cass. Sez. U. 10/03/1998, n. 2642 e n. 2646; Cass. 19/12/2008, n. 29785).
In tale contesto appare dunque evidente che, anche per il ricorso ovvero per il controricorso per cassazione, nessun rilievo può assumere la circostanza che la procura, specie quando conferita in un documento separato -secondo quella che è anzi destinata a divenire la regola, entrata a regime la notifica degli atti per via telematica -venga redatta,
sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella della stesura dell’atto, la sua specialità essendo comunque anche in tal caso possibile desumere, da un lato, dalla sua congiunzione, materiale o telematica, all’atto cui accede e, dall’altro, dalla susseguente sua notifica insieme con il ricorso medesimo.
Venendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo, indicato come sub A) 1), 2) e 3), la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3) c.p.c. e/o nullità della sentenza per error in procedendo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per travisamento della prova su un punto decisivo della controversia. In particolare, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe ritenuto la anteriorità dell’edificaz ione di NOME COGNOME (dante causa della COGNOME) rispetto alla edificazione (successiva ed abusiva) del COGNOME, con tutte le conseguenze di legge in ordine alle distanze legali tra costruzioni. La Corte di Appello di Catania nella sentenza impugnata avrebbe poi affermato che ‘non risulta tempestivamente prodotta alcuna documentazione che comprovi l’anteriorità della costruzione del dante causa della COGNOME‘. In altri termini, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe accertato l ‘esatta portata della ristrutturazione dell’immobile eseguita da NOME COGNOME nell’anno 1976, ritenendo erroneamente trattarsi di nuova costruzione. Inoltre non avrebbe rilevato che si trattava di costruzioni in aderenza con distacco, con conseguente
applicabilità dell’art. 33 del regolamento edilizio (PRG) del Comune di Piedimonte Etneo.
La censura è priva di pregio.
La corte di merito, dopo avere rilevato che non era stato dimostrato dalla COGNOME che il fabbricato realizzato dal suo dante causa era stato costruito prima di quello esistente sul fondo confinante, ha poi proseguito nell’esame, rilevando che dalla consulenza era emerso che la costruzione dell’appellato era sicuramente anteriore per essere stata realizzata addirittura nell’anno 1955, come si poteva evincere dalla tecnica costruttiva impiegata (muratura portante e copertura a tetto), nonché dalla tipologia dei materiali utilizzati (coppi siciliani, serramenti, intonaci,…), mentre quella della ricorrente, realizzata sulla base del progetto presentato a corredo della istanza di concessione edilizia, rilasciata in data 03.06.1976, era interamente realizzata in cemento armato, per avere il dante causa proceduto alla demolizione del vecchio fabbricato e alla ricostruzione di uno nuovo, anche con sostanziale ampliamento rispetto al progetto approvato, del piano terra e del primo piano, nell’ala interna dell’edificio prospiciente la proprietà del ricorrente.
Tale ratio della decisione non ha costituito oggetto di impugnazione, derivandone da ciò l’inammissibilità del motivo, che è inteso esclusivamente a sostenere che la corte di merito avrebbe dovuto ritenere dimostrata l’anteriorità del proprio edificio, circostanza non superabile con un generico richiamo agli elementi di prova ed al loro travisamento, ma che doveva
essere criticata dimostrando, con l’analisi dello svolgimento processuale, l’insussistenza dell’assunto di base, cioè del fatto che l’esistenza dell’edificio in epoca anteriore fosse pacifica. In mancanza di puntuale censura, il motivo va respinto (Cass., Sez. Un., n. 7931 del 2013; Cass. n. 4923 del 2016).
Quanto poi alla deduzione di sussistere fattispecie di costruzioni in aderenza con distacco, la censura difetta di specificità, non contenendo alcuna puntuale descrizione dei manufatti posti al confine, né dello stato dei luoghi e omettendo, in definitiva, di indicare i presupposti dell’istituto invocato, che avrebbero consentito di edificare in aderenza o di discostarsi dagli edifici preesistenti nel rispetto delle regole previste dagli strumenti locali, e ciò in violazione del principio secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dovere ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass. 3 novembre 2020 n. 24432; Cass. 28 maggio 2018 n. 13312).
Né è sufficiente la generica indicazione, contenuta in sentenza, laddove si riferisce con il secondo motivo di appello la violazione dell’art. 33 del piano regolatore generale.
Con il secondo motivo, indicato come sub B), la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 342, 343 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la Corte distrettuale omesso di esaminare le ragioni di gravame dedotte dalla COGNOME, in particolare l’applicazione al caso di specie dell’art. 33 del regolamento edilizio del Comune di Piedimonte Etneo in relazione alla costruzione in aderenza con distacco.
Con il terzo motivo, indicato come sub C), viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., presentando la motivazione della sentenza impugnata un contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili per avere la Corte territoriale, da una parte, recepito le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado e, dall’altro, omesso qualsivoglia esame al fatto che nella specie, come riferito dallo stesso c.t.u., trattandosi di costruzioni in aderenza con distacco, ne discendevano le conseguenze giuridiche di cui all’art. 33 del PRG in ordine alle distanze legali.
Anche i motivi due e tre -da trattare unitariamente in quanto pongono la medesima questione dell’applicabilità nella fattispecie dell’ipotesi delle costruzioni in aderenza, seppure prospettata sotto diversi profili -non possono trovare ingresso per assoluta genericità.
A parte il richiamo a quanto già esposto con riferimento all’ultima parte del primo mezzo, osserva il Collegio che le doglianze introducono questioni giuridiche non trattate nei gradi di merito, cui sono sottese circostanze nuove come la esisteva di manufatti pregressi in aderenza con distacco, che sarebbero stati conformi all’art. 33 del regolamento edilizio comunale vigente al momento della ristrutturazione, che non risultano affrontate davanti al Tribunale e alla Corte d’appello (né la ricorrente ha allegato i passi della relazione peritale che ritiene rilevanti al riguardo).
La ricorrente neanche chiarisce l’aderenza del proprio manufatto rispetto a quale opera rileverebbe nella specie.
E tanto allo scopo di verificare che lo strumento urbanistico vigente cui la ricorrente si riferisce, nel disciplinare le zone territoriali omogenee B e nel prevederne l’edificabilità, considera fra i presupposti la prescrizione che sia consentita la costruzione in aderenza o accomunamento e che eventuali distacchi fra edifici debbano essere non inferiori a 5,00 metri, prescrivendo per gli edifici nuovi la distanza minima non inferiore a 10,00 metri fra pareti finestrate.
Orbene, le richiamate circostanze non possono essere analizzate in questa sede, in quanto implicano accertamenti in fatto non compatibili con la natura del giudizio di legittimità (Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 8206 del 2016; Cass. n. 7048 del 2016; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16303 del 2002).
Con il quarto motivo, indicato come sub D), viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 904 e 905 c.c., nonché dell’art. 41 quinquies lett. c) della legge n. 1150 del 1942 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale affermato che essendo il Comune di Piedimonte Etneo privo di strumenti urbanistici all’epoca dell’edificazione intrapresa da NOME COGNOME, doveva trovare applicazione l’art. 41 quinquies cit., che nello stabilire le distanze legali fra edifici fa riferimento all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire, mentre avrebbe dovuto fare applicazione delle norme del codice civile.
Il mezzo è infondato.
L’art. 41quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall’art. 17 della c.d. legge-ponte – ora abrogato (ad esclusione dei commi 6, 8 e 9) dall’art. 136 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (“Testo unico in materia di edilizia”) con efficacia “dalla data di entrata in vigore del presente testo unico” e, quindi, soltanto per l’avvenire, rimanendo salva la sua applicazione e vigenza per il periodo anteriore (Cass. 25 novembre 2011 n. 24984) -è applicabile solo nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione (come espressamente prevede lo stesso art. 17) ovvero, comunque, quando lo strumento urbanistico emanato prima della data di entrata in vigore del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 non detti una disciplina sulle distanze ovvero quando lo strumento urbanistico comunale, pur emanato successivamente a tale data, non consenta però l’inserzione
automatica delle disposizioni sulle distanze legali di cui all’art. 9 del medesimo decreto per non avere individuato le zone territoriali omogenee in relazione alle quali le distanze minime sono dettate.
Quando invece esiste uno strumento urbanistico emanato successivamente all’entrata in vigore del d.m. n. 1444 del 1968 che, pur individuando le zone territoriali omogenee previste da tale decreto, non contenga però disposizioni espresse sulle distanze, opera l’inserzione automatica delle prescrizioni sulle distanze previste dall’art. 9 del detto d.m., cosicché va esclusa l’applicabilità dell’art. 17 della c.d. “legge ponte” del 6 agosto 1967 n. 765 (Cass. n. 624 del 2021; Cass. n. 1616 del 2018; Cass. n. 15458 del 2016).
Ciò premesso, tornando all’esame della fattispecie per cui è causa, va osservato che, quando -come nella specie -sia pacifico che all’epoca della realizzazione dell’opera il Comune di Piedimonte Etneo non aveva adottato strumenti urbanistici, correttamente la Corte distrettuale ha fatto applicazione dell’art. 41 -quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, stabilendo le distanze da rispettare in base all’altezza dell’edificio.
Con il quinto motivo, indicato come sub E), la ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (per mero errore materiale indicato l’art. 2967 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello tratto argomenti di prova da sentenza rese inter alios e dichiarate espressamente non opponibile alla COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
I giudici di merito hanno ritenuto congruamente provato l’anteriorità della costruzione dell’attore. Oltre alla genericità della contestazione della convenuta, vi è da rilevare che i giudici di merito hanno ritenuto gli elementi di prova forniti dal COGNOME sufficienti per accertare la violazione delle distanze fra costruzioni, valorizzando a tal fine gli esiti della consulenza tecnica di ufficio, che hanno permesso di ravvisare l’esistenza in loco del fabbricato attoreo sin dal 1955.
In tal senso il motivo de quo , nel rimarcare la rilevanza di alcuni diversi elementi probatori, mira nella sostanza a contestare la valutazione tipicamente in fatto operata dal giudice di merito, contestazione che risulta non ammissibile alla luce del novellato testo dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., quale risultante dalla novella del 2012.
Né infine risulta censurabile nella fattispecie il richiamo al contenuto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Catania, pronuncia resa inter alios in processo celebrato fra le originarie parti (NOME COGNOME e NOME COGNOME), giacchè fra i due giudizi vi era la coincidenza per i soli accertamenti di fatto e non dell’accertamento in essa contenuto.
Con il sesto motivo, indicato come sub F), viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. (per mero errore materiale indicato l’art. 2967 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale condannato la COGNOME al risarcimento dei danni in favore
dell’attore in difetto di assolvimento dell’onere probatorio da parte di quest’ultimo.
Il motivo è infondato non ravvisandosi alcuna violazione delle norme richiamate dalla ricorrente.
Il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che sia dimostrata l’esistenza dei danni risarcibili e che risulti impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Data questa premessa, il danneggiato può essere sollevato dall’onere di dimostrare l’ an debeatur del diritto al risarcimento laddove l’esistenza del danno non sia contestata dalla controparte oppure il danno sia da ritenere in re ipsa alla violazione (cfr. Cass. n. 20889 del 2016).
La Corte d’Appello di Catania correttamente ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale non incombe sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza e l’entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito, potendosi considerare il danno da risarcire come necessariamente compreso nella perpetrata violazione della prescrizione sulla distanza (cfr. ex multis Cass. n. 21501 del 2018; Cass. n. 25475 del 2010), potendosi intendere l’affermazione talvolta presente in giurisprudenza secondo cui si tratterebbe di un danno in re ipsa , nel senso che in presenza di un pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze legali ed attesa la natura del bene giuridico leso, deve di norma presumersi esistente il pregiudizio al diritto di proprietà, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante
di dimostrare che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio invece debba essere escluso.
Appare, quindi, corretta la conferma della motivazione del giudice di primo grado, il quale, come si ricava dalla narrazione in fatto della sentenza in questa sede gravata, aveva individuato i presupposti fattuali sulla scorta dei quali individuare le ragioni della pretesa risarcitoria. In tale prospettiva il Tribunale ha liquidato la somma da risarcire in euro 500,00.
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed sono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la COGNOME alla rifusione delle spese di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda