Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36223 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36223 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13810/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) in ROMA in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME in ROMA in INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA depositata il 30.09.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
NOME ed NOME COGNOME, usufruttuario il primo e nudo proprietario il secondo, di un fabbricato, si rivolsero al giudice perché risolvesse il contratto da costoro stipulato con NOME COGNOME, in forza del quale a quest’ultimo era stato attribuito il diritto di edificare a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, avendo costui, secondo la prospettazione, costruito un immobile in difformità dal progetto assentito dal Comune di Loreto Aprutino; da qui anche la richiesta di condanna alla demolizione del manufatto.
1.1. L’adito Tribunale, accertata, anche mediante c.t.u., conformità dell’opera allo strumento urbanistico e alla sostanziale invarianza rispetto all’edificio preesistente, la quale, sulla scorta del negozio intervenuto fra le parti (che non conteneva riferimento alcuno al progetto), non pregiudicava i diritti degli attori, benché realizzato a distanza inferiore rispetto a quella legale, rigettò la domanda.
La Corte d’appello di L’Aquila rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori.
Gli appellanti propongono ricorso per cassazione fondato su un solo motivo.
L’appellato resiste con controricorso.
La Corte, rilevato che secondo quanto emerge dalla sentenza d’appello con la convenzione privata venne derogata la distanza minima prevista dal piano regolatore;
che una tale evenienza impone di scrutinare d’ufficio la sussistenza di una eventuale nullità del patto derogativo di norma inderogabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004);
che, pertanto, le parti debbono essere chiamate a interloquire sul punto;
visto l’art. 384 comma 3 cpc;
P.Q.M.
riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata di ufficio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 28