Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10968 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10968 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21416/2021 R.G. proposto da : COGNOME, COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOMEcontroricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 431/2021 depositata il 14/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Massa NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME. L’attrice deduceva di essere proprietaria di un immobile confinante con quello dei convenuti, i quali avevano demolito e ricostruito, sopraelevandolo, il tetto della loro abitazione, alterando la quota originaria e la destinazione d’uso in violazione della normativa urbanistica locale. Aggiungeva che i convenuti
avevano poi demolito, ampliato e sopraelevato un manufatto, prima destinato a cantina, inglobandolo nell’abitazione , in violazione della distanza minima di cinque metri prevista dal regolamento edilizio locale. In particolare, i convenuti avevano alterato la destinazione d’uso del sottotetto da locale di servizio ad abitazione. L’attrice domandava quindi la riduzione in pristino delle opere e il risarcimento dei danni subiti.
I convenuti contestavano la fondatezza delle domande e proponevano una domanda riconvenzionale per il taglio o manutenzione di una pianta di pino, i cui rami invadevano la loro proprietà.
All’esito del primo grado di giudizio, il Tribunale condannava i convenuti all’arretramento del fabbricato e al risarcimento equitativo di € 5.000 ,00 per danno in re ipsa, e l’attrice a recidere i rami del pino invadenti la proprietà dei convenuti, compensando al 50% le spese processuali.
Su appello dei convenuti, la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 431/2021 ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo il risarcimento del danno, rilevando che il danno derivante dalla violazione delle distanze legali non può essere considerato in re ipsa, per cui il danneggiato deve provare l’an e il quantum del pregiudizio subito, mentre il giudice non può procedere automaticamente alla liquidazione ex art. 1226 c.c.
Ricorrono in Cassazione i convenuti con un unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste l’attrice con controricorso e ricorso incidentale con un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 873 c.c. e delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Carrara (2005), lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente qualificato l’intervento edilizio come «nuova
costruzione», imponendo pertanto il rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine, mentre l’intervento doveva considerarsi un «ampliamento in ristrutturazione» (tipologia RU3), ammesso dalle citate NTA a mantenere le distanze preesistenti, purché rispettosi delle prescrizioni del codice civile e del d.m. 1444/68 sulle pareti finestrate. Si censura che la sentenza abbia effettuato una indebita disapplicazione implicita della normativa secondaria locale, senza specificarne la concreta incompatibilità con la disciplina primaria di cui all’art. 873 c.c. e si critica la motivazione della Corte, giudicata scarna e generica nel richiamare erroneamente la nozione di «costruzione» elaborata da questa Corte per derivarne quella di «nuova costruzione». Il ricorso sostiene che l’intervento realizzato, correttamente qualificato come ampliamento consentito dalle NTA comunali, sia conforme alle distanze minime legittimamente derogabili dalla normativa locale. Infine, si sottolinea l’errore della Corte territoriale per aver adottato una interpretazione che di fatto neutralizza le deroghe previste dalla disciplina urbanistica locale.
-Il ricorso principale è fondato nei termini di cui appresso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio “iura novit curia”, acquisirne conoscenza d’ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte (tra le tante, v. Sez. 2 – , Ordinanza n. 2661 del 05/02/2020).
Nel caso in esame, manca non solo uno specifico accertamento sulla normativa localmente applicabile in tema di distanze, ma non si rinviene neppure un puntuale accertamento sul tipo di intervento realizzato dal convenuto (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Si rende pertanto necessario un nuovo esame in sede di rinvio.
Una volta individuata la normativa localmente applicabile e gli interventi posti in essere dalla parte convenuta, il giudice di rinvio dovrà necessariamente rivalutarne la legittimità alla luce degli artt. 2-bis (deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) e 3 (definizioni degli interventi edilizi) del d.p.r. 380/2001 e delle successive modificazioni, alcune successive alla pubblicazione della sentenza impugnata, tra le quali le più recent i, in relazione all’art. 2 -bis cit., sono state introdotte dal d.l. n. 69/2024, convertito nella l. 105 del 2024 e, in relazione all’art. 3 cit., sono state introdotte dal d.l. n. 50 del 2022, convertito nella l. 91 del 2022. Tali modificazioni hanno inciso sulla disciplina dei sottotetti, delle demolizioni e ricostruzioni degli edifici, rilevanti nel caso di specie.
-L’ accoglimento del ricorso principale determina, logicamente, l’assorbimento del ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione dell’art. 872 c.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda risarcitoria relativa alla violazione delle distanze legali.
Il giudice di rinvio (Corte di appello di Genova, in diversa composizione) regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/04/2025.