Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20183 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20183 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1041/2020 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio del l’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6230/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere dr. NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. NOME COGNOME. Uditi gli avvocati NOME COGNOME per la ricorrente, NOME
Cisternino per la COGNOME ed NOME COGNOME per il COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, divenuto proprietario di un immobile in Castel S. Pietro Romano per atto di divisione con la germana NOME COGNOME, convenne in giudizio NOME COGNOME -acquirente del fondo di proprietà della COGNOME, in favore della quale era stata costituita una servitù di passaggio a carico del fondo attoreo -per sentir dichiarare l’inadempimento della scrittura privata , dal COGNOME stipulata con la convenuta, recante le modalità di esercizio della predetta servitù. Inoltre, l’attore domandò la condanna all’arretramento a distanza legale dei manufatti edificati dalla Stazzone , all’eliminazione delle servitù di fognatura e di elettrodotto, abusivamente realizzate in danno della proprietà attorea, nonché alla riduzione della servitù di passaggio.
Integrato il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME nuda proprietaria del 50% dell’immobile della Stazzone, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, accolse le domande attoree per quanto qui di interesse.
NOME COGNOME interpose appello avverso la predetta sentenza. Nella resistenza di NOME COGNOME e di NOME COGNOME entrambi appellanti incidentali, con sentenza n. 6230 del 17 ottobre 2019 la Corte d’appello di Roma, previa rinnovazione della CTU, confermò la pronuncia di prime cure. In ordine al l’azione volta al rispetto delle distanze legali tra costruzioni, il Giudice di secondo grado ritenne irrilevante la circostanza che la violazione fosse stata posta in essere da un precedente proprietario, atteso che il ripristino dello stato dei
luoghi poteva essere ordinato solo nei confronti di quello attuale, ed errato il richiamo all’art. 111 c.p.c. , in quanto NOME COGNOME dante causa di NOME COGNOME non era mai entrato a far parte del processo. Inoltre, la Corte territoriale ritenne inapplicabile alla fattispecie il principio della prevenzione, poiché i manufatti eseguiti sulla proprietà COGNOME in seguito all’atto di divisione violavano le distanze minime dal confine previste dal P.R.G. comunale, entrato in vigore alcuni anni prima. Infine, il Giudice adito rilevò che le richieste istruttorie articolate dalla COGNOME in primo grado con la memoria ex art. 183, c. 6 c.p.c., e non specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano considerarsi rinunciate.
Contro la suddetta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di due motivi, NOME COGNOME costituendosi, ha aderito alle posizioni della COGNOME, svolgendo altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi, e NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
Il P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che la produzione dei documenti allegati alla memoria illustrativa della ricorrente principale e di quella incidentale è inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. ( Sez. 2, n. 2062 del 19 gennaio 2024; Sez. 1, n. 34658 del 24 novembre 2022; Sez. 3, n. 9685 del 26 maggio 2020).
Con la prima censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 102 e 111 c.p.c. Quanto all’azione reale volta all’osservanza delle distanze legali tra fabbricati, l a Corte territoriale avrebbe illegittimamente pretermesso dal giudizio NOME COGNOME coniuge della ricorrente e comproprietario, al tempo
dell’introduzione de lla causa, del terreno e degli immobili di cui trattasi.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. , la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.p.c. integrato dagli artt. 6 e 8 L. n. 1684/1962, nonché dell’art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001. Sostiene che, se il Giudice di prime cure e la Corte territoriale non avessero aderito apoditticamente alle conclusioni cui erano pervenuti i CTU nei due gradi di giudizio, avrebbero rilevato l’insussistenza d ella violazione degli strumenti urbanistici vigenti atteso che, al tempo della realizzazione del fabbricato originario sul fondo della INDIRIZZO, non era obbligatorio il preventivo rilascio di licenza edilizia e che l’obbligo di arretramento a distanza legale del fabbricato incombeva sul COGNOME, in virtù del principio della prevenzione. Per quel che concerne, altresì, le servitù di passaggio, elettrodotto e fognatura, si sarebbe dovuto accertare che il COGNOME non aveva diritto alla loro eliminazione, né ad alcuna indennità, stante la natura coattiva di tali pesi. Infine, non sarebbe stato riscontrato l’ inadempimento della COGNOME alla scrittura privata inerente la servitù.
Mediante il primo motivo del ricorso incidentale , ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., NOME COGNOME lamenta la nullità del procedimento per violazione degli artt. 5, 99, 101, 102 e 111 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erratamente ritenuto non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME richiesta dalla COGNOME sin dal primo atto difensivo, reputando che la sua partecipazione al processo si sarebbe tradotta in una mera sostituzione processuale della sua avente causa NOME COGNOME.
Con la seconda censura, articolata in relazione all’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente incidentale si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 102, 115 e 116 c.p.c., in materia di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Il Giudice di secondo grado si sarebbe erroneamente limitato a
disporre la rinnovazione della CTU, disattendendo la richiesta di declaratoria della nullità della sentenza di prime cure, in quanto fondata su elementi istruttori assunti in assenza di contraddittorio tra le parti, circostanza che rendeva necessaria la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354, c. 1 c.p.c.
Con il terzo motivo, a i sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c., la ricorrente incidentale lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare che la controversia era stata originata dall’edificazione del manufatto di proprietà di NOME COGNOME ad una distanza, dal confinante fondo COGNOME–COGNOME, tale da rendere materialmente impossibile la realizzazione della servitù prevista dall’atto di divisione.
Il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attingono il medesimo capo della sentenza impugnata, e non sono fondati.
Nella parte narrativa, la decisione di appello ha ricordato che, in primo grado ‘ Il contraddittorio è stato integrato nei confronti di COGNOME NOME che, per atto (di permuta), in data 15 febbraio 2006, sottoscritto con COGNOME NOME, ha acquistato la nuda proprietà del 50% dell’immobile che, quanto al restante 50% di nuda propriet à e quanto all’usufrutto per l’intero, appartiene a COGNOME NOME ‘, per poi aggiungere, nella parte motiva -a proposito del secondo mezzo di gravame -‘ L’azione reale volt a al rispetto delle distanze legali tra le costruzioni (l’unica che vede legittimata passiva la COGNOME), infatti, deve essere proposta nei confronti del soggetto proprietario della costruzione al momento della introduzione della domanda (sentenza n. 17602 del 4 settembre 2015; sez. 2 Sentenza n. 3236 del 07/02/2017). Solo chi ne è proprietario al momento della introduzione della domanda, infatti, può essere destinatario dell’ordine di demolizione emesso in accoglimento di un’azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni. Non rileva
che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla causa petendi dell’azione proposta, che è costituita dall’appartenenza all’attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore materiale delle opere realizzate (si vedano, in termini, le sentenze nn. 2722/93, 13075/95, 17602/15, 458/16). Né diversa conclusione potrebbe indurre il rilievo che, nella specie, l’azione è stata introdotta nei confronti dell’usufruttuaria e nuda proprietaria al 50% allorquando la quota di nuda proprietà nel 2006 acquisita dalla COGNOME, era di soggetto rimasto estraneo al presente giudizio che poi, nelle more della disposta integrazione del contraddittorio, ha alienato la quota della nuda proprietà che lo avrebbe legittimato passivamente, a COGNOME NOME. Né rileva il disposto dell’invocato art. 111 c.p.c., atteso che, per la posizione rappresentata da COGNOME NOME, il processo è iniziato solo con l’atto di chiamata di COGNOME NOME e non si configura alcuna ipotesi di prosecuzione del processo; di successione o di sostituzione nel processo non essendo entrato a far parte del processo, prima della chiamata in causa in oggetto, il dante causa di COGNOME e l’unico rapporto sostanziale su cui la sentenza è destinata ad incidere è quello del quale è (divenuto) titolare l’acquirente ‘.
Il perfezionamento del litisconsorzio deve intendersi dunque soddisfatto dalla integrazione del contraddittorio disposta già nel corso del giudizio di primo grado, là dove NOME COGNOME ha avuto modo di costituirsi con comparsa del 21 marzo 2011, svolgendo tutte le sue difese.
Nella specie, opera il principio secondo cui i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità
dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo , con conseguente onere dell’impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall’invocata nullità processuale (Sez. 5, n. 1769 del 24 gennaio 2025; Sez. 3, n. 26419 del 20 novembre 2020; Sez. 1, n. 2626 del 2 febbraio 2018).
Nel caso in esame, nessun concreto pregiudizio è stato allegato, giacché il processo si è svolto con la partecipazione della COGNOME, divenuta proprietaria e quindi destinataria della condanna alla demolizione.
Sempre per ragioni di priorità logica, va esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, che risulta inammissibile per difetto di specificità.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. in caso di deduzione di errores in procedendo , impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Sez. 3, n. 21346 del 30 luglio 2024).
Nel caso di specie, il motivo non riporta neppure gli atti processuali sui quali si fonda e neanche le richieste istruttorie, che non è dato assolutamente conoscere.
E’ altresì infondato con riguardo alla mancata rimessione al primo giudice per omessa rinnovazione della CTU, non ricorrendo le condizioni per tale rimessione, che sono tassative ex art. 354 c.p.c.
Quanto alle critiche alla consulenza, si tratta di censure sulla valutazione di elementi istruttori non ammesse in sede di legittimità. Infatti, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche ” per relationem ” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l’ipotesi, non ricorrente nel caso della sentenza impugnata, in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Sez. 5, n. 11917 del 6 maggio 2021; Sez. 1, n. 15147 dell’11 giugno 2018). La sentenza della Corte romana ha richiamato con puntualità e specificità gli elementi tratti dall’elaborato peritale, senza che la suddetta attività sia stata attinta da censure precise e particolari. D’altronde non si può ritenere che la Corte territoriale sia incorsa in qualche errore di sussunzione, là dove, attenendosi alla CTU del geometra NOME Varzi, ha riscontrato il mancato rispetto dei distacchi in relazione alle denunziate opere di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà COGNOME che hanno trasformato un immobile agricolo di mq. 36 in un edificio articolato su tre livelli, ampliato ed esteso in tutte le dimensioni.
Anche il secondo motivo del ricorso principale è immeritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata afferma ‘ Come da CTU del geometra COGNOME deve ritenersi accertata la esecuzione, sulla particella di proprietà del COGNOME (non rileva la parte dell’opera che insiste sulla proprietà
di soggetti estranei al presente giudizio) di opere (conformazione della strada) per l’esercizio della servitù di transito costituita con l’atto del 1987 che concretizzano una servitù di misura superiore a quella costituita contrattualmente (‘…servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza di metri 2 e cinquanta centimetri…a carico della particella 125 ed a favore della particella 117, da esercitare lungo il confine con la particella 139 fino a raggiungere la particella 117’) come da grafico in CTU che, per questa parte, deve essere rimossa da COGNOME e COGNOME .
E’ dunque evidente che i giudici di secondo grado, con accertamento in fatto, in questa sede non sindacabile, hanno sostenuto come gli interventi di sopraelevazione e ampliamento in linea orizzontale verso la proprietà del COGNOME siano stati eseguiti dopo la divisione del 1987. E pertanto, del tutto correttamente hanno applicato le distanze del PRG approvato nel 1980, in vigore al momento della sopraelevazione, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per un verso, le disposizioni dei piani regolatori che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra loro o dai confini dei fondi appartengono alla categoria delle norme integrative del codice civile che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino (Sez. 2, n. 11320 del 10 maggio 2018), e, per altro verso, la sopraelevazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come nuova costruzione e può essere quindi eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante; in tal caso, risulta inapplicabile il criterio della prevenzione, che si esaurisce, invece, con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della prima costruzione (Sez. 2, n. 12292 del 7 maggio 2024).
Si versa in definitiva nell’alveo di quel consolidato filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità sul tema, secondo cui rientrano nella nozione di nuova costruzione anche gli interventi
di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Sez. 2, n.12751 del 11 maggio 2023).
Quanto alla servitù, la Corte d’Appello ha escluso -anche qui con un giudizio di fatto -ogni violazione delle prescrizioni da parte dell’attore.
Va infine delibato il terzo motivo del ricorso incidentale, che è inammissibile.
Ciò in quanto, come sostenuto da codesta Corte, l’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo per il giudizio, per il quale non rilevano le ragioni addotte al fine di sostenere una tesi non accolta dal giudice (Sez. 2, n. 13024 del 26 aprile 2022).
Infatti, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
A tanto non ha adempiuto la ricorrente incidentale.
Al rigetto del ricorso segue la condanna sia della COGNOME sia della COGNOME, protagoniste di difese comuni, alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente NOME COGNOME
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2025, nella pubblica udienza della