Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31820 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31820 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2025
COMUNE DI CELANO;
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA n. 664/2021, depositata il 29/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31029/2021 R.G. proposto da:
CONTESTABILE NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME ;
-ricorrente –
contro
CONTESTABILE NOMENOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
nonchè contro
NOME COGNOME, comproprietaria di un terreno confinante con area comunale, ereditato dal padre NOME, conveniva innanzi al Tribunale di Avezzano NOME COGNOME e il Comune di Celano domandando l’arretramento del manufatto (dehor) edificato dalla defunta NOME COGNOME, dante causa della convenuta, su parte dell’area comunale confinante con il fondo di proprietà dell’attrice, fino alla distanza di mt 5 ,00 dal confine della sua proprietà; il rilascio in suo favore della striscia di terreno di mt 3,00 di sua proprietà, occupata dalla convenuta e sulla quale la stessa aveva realizzato uno stradello a ridosso del manufatto su cui era stata aperta una porta e costruiti due gradoni; la rimozione dell’ aeratore e della tettoia pensilina apposte da NOME COGNOME nello spazio aereo insistente sul terreno di proprietà della stessa attrice e, comunque, la rimozione del canale di gronda di tale pensilina, convogliante sul suo terreno le acque pluviali; il risarcimento dei conseguenti danni.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava convenuta a eliminare le condotte di passaggio e di scolo su tale bene ed alla rimozione del canale di gronda della pensilina presente sul dehors che convogliava le acque pluvie sul terreno dell’attrice ; condannava altresì entrambi i convenuti a chiudere la porta finestra sita sul dehors a confine con il fondo di COGNOME NOME.
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza n. 664/2021 -ha rigettato il gravame dell’attrice relativo al rigetto della domanda di arretramento del dehors. Secondo la Corte territoriale:
le NTA del piano regolatore del Comune di Celano prevedono al punto 5.9., per la zona di riferimento, sia distanze tra fabbricati (mt 10,00) che dai confini (mt 5,00). Pertanto, le prescrizioni maggiormente restrittive della normativa locale rispetto al codice civile integrano (contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure) l’art. 873 cod. civ. , escludendo l’operatività del principio
di prevenzione e imponendo un obbligo assoluto di rispetto di dette distanze;
-quanto alla ricorrenza dell’esenzione (prevista dal medesimo punto 5.9. delle NTA) riguardo la disciplina delle distanze: il manufatto (dehors) realizzato dalla dante causa della non costituisce costruzione , non essendo opera un’opera permanente, perché la previsione di un termine di durata dell’autorizzazione implica di per sé la temporaneità e precarietà del manufatto, inquadrabile nella previsione delle strutture mobili destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee, esentate dal rispetto delle distanze, anche perché non è previsto il rinnovo nel regolamento: la previsione di un termine di durata dell’autorizzazione implica di per sé la temporaneità e precarietà del manufatto;
resta impregiudicato il diritto di parte appellante di azionare gli opportuni strumenti di tutela, laddove, come prospettato, la struttura sia ad oggi sprovvista di titolo abilitativo.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da NOME COGNOME, e il ricorso affidato a due motivi.
Resiste NOME COGNOME con controricorso illustrato da memoria.
Resta intimato il Comune di Celano.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. e.5) del D.P.R. 380/2001, con riferimento agli artt. 1 punto 4 e art. 2 lett. c) del Regolamento Edilizio Comunale relativo ai c.d. dehors , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 dell’ 08.0 8.2008, l’art.5.9 (Distanze tra edifici e dai confini) delle Norme tecniche di attuazione, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 39 dell’8.8.2008. Afferma la ricorrente che la definizione data dal giudice dell’appello al dehors oggetto del giudizio è totalmente in contrasto con quanto disposto dall’art. 3 lett. e.5) del D.P.R. 380/2001, che qualifica tale tipo di
intervento edilizio come un «intervento di nuova costruzione». Si osserva che la norma menzionata esclude dalla definizione di nuova costruzione soltanto i dehors diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e collocati, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore, se esistenti. Peraltro, si evidenzia che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d ‘ Appello, il citato Regolamento Edilizio Comunale relativo ai dehors non si discosta da quanto stabilito dalla norma statale, atteso che non prevede prescrizioni particolari per i dehors occasionali descritti al punto n. 2.1 dell’art. 1, ma ha assoggettato alle prescrizioni del PRG i dehors ordinari, distinti in temporanei (durata massima gg. 270, prorogabile) e in permanenti (durata massima quinquennale rinnovabile), descritti dal punto 3 dell’art. 1 tra i quali ricade, appunto, il dehors di cui è causa, al quale erroneamente la Corte territoriale ha attribuito la definizione di manufatto destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee che, invece, il regolamento comunale di Celano ha ritenuto confacente ai soli dehors occasionali.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza, con riferimento al comma 1 n. 5) e n.4) dell’art. 360 cod. proc. civ. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui la Corte di Appello, pur avendo riconosciuto la illegittima permanenza del dehors per intervenuta decadenza della autorizzazione del Comune, non ha condannato gli appellati alla rimozione del predetto manufatto. Osserva la ricorrente come sia certo ed incontestato che a distanza di sei anni dall’intervenuta decadenza dell’autorizzazione comunale, il dehors è ancora esistente e funzionale: pertanto, il giudice di
secondo grado ha sicuramente violato l’art. 112 cod. proc. civ. allorché non ha condannato gli appellati – come pure richiesto si dall’atto di citazione in primo grado – alla rimozione del manufatto, quantomeno per l’illegittima permanenza causata dal manc ato rinnovo dell’autorizzazione comunale. Peraltro, sotto tale aspetto, la decisione oltre che illogica e contraddittoria, è nulla perché totalmente immotivata.
Il primo motivo è fondato, ma per una ragione assorbente.
Le norme sulle distanze legali disciplinano i rapporti tra fondi privati contigui e non trovano applicazione quando si tratti di opera costruita su area di proprietà demaniale, atteso che, in tal caso, l’eventuale pregiudizio dei diritti dei proprietari dei fondi contigui deve essere valutato in relazione all’uso normale spettante ai medesimi sul bene pubblico (tra le varie, v. Sez. 2, Ordinanza n. 7857 del 2021; Sez. 2, Sentenza n. 9913 del 19/04/2017, Rv. 643744 – 02).
Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare innanzitutto l’eventuale natura demaniale del suolo sul quale insiste il dehors (questione comunque posta nel giudizio di merito, come pure osservato sia in controricorso che in memoria).
Pertanto, la sentenza merita di essere cassata per nuovo esame finalizzato anche alla verifica dell’insistenza o meno dell’opera su suolo demaniale .
Resta così logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.
Il giudice di rinvio – che si individua nella medesima Corte d’Appello in diversa composizione – deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME