Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36511 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36511 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2222 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 972/2022, pubblicata in data 28 novembre 2022 (notificata in data 14 dicembre 2022);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
VIOLAZIONE DISTANZE LEGALI TRA COSTRUZIONI
Ad. 21/11/2023 C.C.
R.G. n. 2222/2023
Rep.
NOME COGNOME, proprietario di un immobile sito nel comune di Villa San NOME (RC), ha agito in giudizio nei confronti di NOME COGNOME, conduttore di un immobile contiguo al proprio, nonché del l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), proprietaria del medesimo immobile, chiedendone la condanna alla chiusura delle vedute realizzate sul fondo di esso attore, in violazione delle distanze legali, nonché al ripristino dello stato anteriore dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. Il COGNOME ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione della servitù di veduta. Le domande del COGNOME state rigettate dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha altresì dichiarato l’acquisto per usucapione , in favore del COGNOME, della servitù di veduta sul fondo del vicino. La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in riforma della decisione di primo grado, ha, invece, accolto le domande del COGNOME, condannando l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla chiusura delle aperture sul fondo dell’appellante, nonché, entrambi i convenuti, in solido, al pagamento, della somma di € 6.000,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « falsa applicazione degli artt. 1587 e 1590 c.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « n. 380/2001 ».
Violazione e Violazione art. 35 del DPR
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’ art. 2043 c.c. ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione o falsa applicazione dell’ art. 2051 c.c. ».
1.1 I motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente.
L’ente ricorrente contesta la propria legittimazione passiva, sia con riguardo all’azione di condanna al ripristino dello stato dei luoghi alterato dalla costruzione in violazione delle distanze legali da parte del conduttore dell’immobile di sua proprietà ( in particolare, con i primi tre motivi del ricorso), sia con riguardo all’azione di condanna al risarcimento del danno derivante dall’esercizio abusivo della servitù di veduta, pronunciata dalla corte d’appello ai sensi dell’art. 2051 c.c. ( in particolare, con il quarto motivo).
Il ricorso è infondato.
1.2 La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo i quali « il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all ‘ azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c.: la prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all ‘ edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell ‘ autore materiale di questa mentre la seconda, volta all ‘ eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell ‘ ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare » (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 458 del 14/01/2016, Rv. 638214 -01; cfr., altresì, in senso conforme, ex multis : Sez. 2, Sentenza n. 5520 del 05/06/1998,
Rv. 516102 -01: « in tema di violazione delle norme sulle distanze legali fra le costruzioni, l ‘ art. 872 c.c. concede al proprietario del fondo vicino, che dalla violazione della disciplina lamenti un danno, oltre l ‘ azione risarcitoria aquiliana di natura obbligatoria, quella ripristinatoria di natura reale; quest ‘ ultima azione, volta all ‘ eliminazione fisica dell ‘ abuso, deve essere proposta necessariamente nei confronti del proprietario della costruzione illegittima anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell ‘ ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare; l ‘ azione risarcitoria diretta, invece, alla tutela non del diritto dominicale fondiario, ma dell ‘ integrità anche economica del suo oggetto, può essere esercitata anche nei confronti dell ‘ autore materiale dell ‘ edificazione illegittima, al fine di ottenere la condanna al ristoro del danno per gli effetti economicamente pregiudizievoli dell ‘ illecito aquiliano »; nel medesimo senso, Sez. 2, Sentenza n. 20126 del 18/09/2006, Rv. 592050 -01: « in materia di distanze legali tra costruzioni, l ‘ azione del proprietario di un fondo diretta a conseguire la demolizione o l ‘ arretramento dell ‘ opera è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario confinante, in considerazione del carattere reale dell ‘ azione medesima, qualificabile come ‘ negatoria servitutis ‘ »; Sez. 2, Sentenza n. 5850 del 14/06/1999, Rv. 527405 -01).
In base a tali principi, deve ritenersi conforme a diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha individuato l’RAGIONE_SOCIALE come unica destinataria della condanna al ripristino dello stato dei luoghi alterato dalla costruzione in violazione delle distanze legali, nonché la stessa RAGIONE_SOCIALE, in solido con l’autore della violazione, come destinataria della condanna al risarcimento del conseguente danno.
1.3 È opportuno osservare che la disposizione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 e la stessa giurisprudenza
amministrativa richiamata nel ricorso, in relazione alla realizzazione di abusi edilizi, deve ritenersi inconferente con riguardo al presente giudizio.
Le disposizioni codicistiche (e quelle integrative) in materia di distanze legali prevedono azioni civilistiche di natura reale a tutela della proprietà, mentre la responsabilità per la realizzazione di costruzioni abusive, in violazione della normativa pubblicistica che regola la potestà autorizzatoria degli organi statali e degli enti locali in materia edilizia, ha natura puramente amministrativa e dà luogo a problematiche del tutto diverse, sotto il profilo sanzionatorio, che non vengono in rilievo ai fini del presente giudizio, in quanto rispondono a logiche del tutto differenti, non estensibili alle azioni civilistiche di natura reale.
1.4 Altrettanto è a dirsi, in realtà, per quanto riguarda la pretesa violazione dell’art. 2043 c.c., disposizione che, con riguardo all’azione reale di condanna diretta a conseguire il ripristino dello stato dei luoghi a seguito di violazione delle distanze legali, rispetto alla quale certamente è legittimato il solo proprietario, non viene direttamente in rilievo.
1.5 L o stesso richiamo dell’art. 2051 c.c., con riguardo all’azione risarcitoria avanzata dal COGNOME, operato dalla corte d’appello e posto a base della decisione impugnata sul punto, deve ritenersi non del tutto pertinente, in diritto.
Tale domanda risarcitoria va, in realtà, direttamente riconAVV_NOTAIOa, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (chiaramente espresso nei precedenti già richiamati al paragrafo 1.2, cui si fa rinvio) nell’ambito della speciale previsione di cui all’art. 872 c.c..
Il riconoscimento della legittimazione passiva in relazione al l’azione risarcitoria , sia nei confronti del proprietario del fondo che gode della servitù abusiva, sia nei confronti dell’autore della costruzione che ha determinato tale abusiva servitù, è, del resto, conseguenza del riconoscimento dell’illecito proprio come
una abusiva imposizione di una servitù sul fondo del danneggiato e non richiede altri presupposti (in particolare, non richiede l’esercizio del potere di custodia sulla costruzione abusiva).
Sotto tale profilo, peraltro, è sufficiente la mera correzione della motivazione della decisione impugnata, il cui dispositivo, nella parte in cui pronuncia la condanna al risarcimento del danno conseguente all’esercizio abusivo della servitù di veduta illegittima, sia dell’ente proprietario della costruzione dalla quale viene esercitata la veduta abusiva, sia dell’autore di tale abusiva costruzione, in solido, deve ritenersi, comunque, conforme agli esposti principi di diritto.
Ne consegue, altresì, che non potrebbe in nessun caso darsi seguito alle censure formulate con il quarto motivo del ricorso, che hanno ad oggetto proprio questioni riconducibili al regime di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. e, in particolare, al l’esistenza effettiva del potere di custodia in capo all’ente locatore , questione che, come si è appena chiarito, nella specie non può ritenersi rilevante.
1.6 In definitiva, risultano corrette, in diritto, sia la statuizione per cui l’azione di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, in caso di violazione delle distanze legali delle vedute tra costruzioni (che va qualificata come azione negatoria servitutis ), deve e può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale è esercitata la veduta abusiva a distanza inferiore a quella legale, in quanto, trattandosi di azione reale, è quest’ultimo il soggetto che esercita a busivamente la servitù, che costituisce un rapporto tra fondi, sia quella per cui, invece, l’azione risarcitoria per il danno derivato (fino all’eventuale ripristino) dall’esercizio abusivo della servitù è esperibile tanto nei confronti del predetto proprietario quanto nei confronti dell’autore della costruzione che ha determinato la violazione, in quanto solidalmente responsabili.
Di conseguenza, con la correzione di motivazione esposta nel precedente paragrafo, la decisione impugnata deve essere integralmente confermata.
Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del l’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-