Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1981/2020 R.G. proposto da:
NOME c.f. GRMNLG72A44G813Z, NOME, c.f. GRMNNT62B51G313B, NOME, c.f. GRMPLA79M21G813S, COGNOME NOMECOGNOME c.f. DLGLCU48P41G813W, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL ricorrenti
contro
COGNOME NOMECOGNOME c.f. CODICE_FISCALE COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE , rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec avvEMAIL, EMAIL controricorrenti
avverso la sentenza n. 5320/2019 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 6-11-2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2811-2023 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: distanze legali
R.G. 1981/2020
C.C. 28-11-2023
RILEVATO CHE:
1.NOME COGNOME chiese al Tribunale di Torre Annunziata di accertare che il locale seminterrato di proprietà dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, utilizzato per la verniciatura di autovetture nell’esercizio dell’attività di carrozziere, nel fabbricato di proprietà dei convenuti a Pompei INDIRIZZO era stato costruito successivamente al 1982 e in violazione delle disposizioni comunali sulla distanza tra edifici e rispetto al confine, con conseguente condanna alla demolizione o all’arretramento.
Si costituirono NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo il rigetto della domanda e in via riconvenzionale formularono domanda con la quale a loro volta lamentarono il mancato rispetto delle distanze.
Con sentenza n. 1199 depositata il 14-9-2009 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò le domande, proposero appello principale NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME e proposero appello incidentale NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.Con sentenza n. 5320 pubblicata il 6-11-2019 la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò gli appellanti ad arretrare il loro capannone in lamiera a dieci metri dal fabbricato degli appellanti incidentali, oltre che alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi e al pagamento delle spese di c.t.u.
La sentenza ha considerato che il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado aveva accertato che il locale dei consorti Bianchi adibito a carrozzeria per tutta la sua lunghezza era in aderenza al muro di confine tra le proprietà Bianchi e COGNOME e a m. 5,01 dal fabbricato di proprietà COGNOME; aveva accertato, sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici e della documentazione, che il fabbricato era stato realizzato in assenza di concessione edilizia nel 1986 e ricadeva in zona
omogenea RAGIONE_SOCIALE. Il consulente d’ufficio aveva altresì accertato che il capannone dei COGNOME era struttura in acciaio chiusa per tre lati e aperta sul lato prospiciente alla proprietà Bianchi, distante dal confine per m.5 per una prima zona e per m.6 per una seconda zona, eretto nel 1993 e perciò successivamente al fabbricato dei consorti Bianchi, ricadente nella stessa zona RAGIONE_SOCIALE. Il consulente aveva accertato che lo strumento urbanistico da applicare era il P.R.G. approvato nel 1980, che agli artt. 30 e 31 stabiliva per le zone a uso agricolo una distanza di m.4 dal confine e di m.8 tra gli edifici; tuttavia l’art.11 -bis N.T.A. al P.R.G. prevedeva che era possibile costruire sul confine e in aderenza a edifici di aliena proprietà esistenti sul confine. La sentenza ha altresì considerato che il contrasto tra i diversi certificati di destinazione urbanistica riguardanti le disposizioni applicabili alla zona era stata risolta dal consulente d’ufficio, espressamente incaricato di ciò dal primo giudice, acquisendo documentazione dalla quale risultava che l’art. 11 -bis non aveva natura residuale ma si trattava di norma di carattere generale; ha dichiarato che le conclusioni erano corrette, come si desumeva sia dal tenore letterale della norma, sia dalle conclusioni di apposita commissione istituita presso il comune di Pompei per l’esame del P.R.G., sia dalla delibera del consiglio comunale n. 27 del 18-7-1996.
Quindi la sentenza ha dichiarato che si applicava alla fattispecie il principio della prevenzione posto dall’art. 873 co. civ. , per cui il confinante che costruiva per primo condizionava la scelta del vicino che voleva a sua volta costruire; ha aggiunto che, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 873 cod. civ., costituiva costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzava una determinata volumetria; inoltre, poiché entrambi i fabbricati presentavano finestre fronteggianti, si applicava la distanza di m.10 prevista dall’art. 9 d.m. 1448/1968 e il confinante NOMECOGNOME che aveva costruito dopo il
confinante COGNOME doveva essere condannato all’arretramento della sua costruzione a dieci metri dalla costruzione della controparte.
3.Avverso la sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di unico motivo rubricato ‘ erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’illegittimità della sentenza appellata per la mancata rinnovazione delle indagini peritali ex art. 196 c.p.c. ed erronea applicazione della normativa inerente le costruzioni oggetto del pro cedimento’ ; hanno lamentato che la Corte d’appello abbia rigettato la loro richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e abbia accolto le deduzioni del c.t.u. ritenendo applicabile l’art. 11 -bis N.T.A., la cui applicazione invece era stata esclusa dal certificato di destinazione urbanistica del 27-4-2005, il quale assolveva la funzione di individuare le disposizioni applicabili ed era stato ignorato sia dal giudice di primo grado che da quello di appello.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
In data 21-11-2023 sono stati depositati l’atto di rituale rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificata alla controparte e le prove della notifica dell’ accettazione della rinuncia.
RITENUTO CHE:
1.L’atto di rinuncia è rispettoso dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1 -quater d.P.R. 30-52002 n. 115 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. 6-1 12-11-2015 n. 23175, Rv. 637676-01).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione