Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 25081 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 25081 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22912/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazioni telematiche ,
,
rappresentati e difesi (CODICE_FISCALE)
dall’avvocato
NOME
NOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonché contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica
,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIB.SUP. RAGIONE_SOCIALEE ACQUE PUBBLICH ROMA n. 84/2023 depositata il 10/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
1, la RAGIONE_SOCIALE, che in corso di causa aveva incorporato RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME adivano il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche censurando atti inerenti alla concessione di derivazione di acque per uso idroelettrico, nel bacino del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in provincia di Lucca, rilasciata a RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, deducendo, in particolare, anche con successivi motivi aggiunti, la violazione RAGIONE_SOCIALEe distanze necessarie dagli impianti preesistenti, e dunque dalle prese d’acqua oggetto di proprie concessioni, oltre a vizi del procedimento;
2. per quanto qui ancora di utilità, il Tribunale rigettava la domanda con pronuncia cassata da queste Sezioni Unite che, in parziale accoglimento del ricorso proposto, affermavano, sul punto, il principio per cui in tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico, le linee guida previste dal d.m. 28 luglio 2004 – in forza RAGIONE_SOCIALE‘art.22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999 per la predisposizione del bilancio idrico di esercizio, comprensive dei criteri RAGIONE_SOCIALEa definizione del deflusso minimo vitale, nonché le determinazioni RAGIONE_SOCIALEe competenti RAGIONE_SOCIALE di bacino che le integrano, devono essere applicate anche alle situazioni pregresse ma non ancora definite, in ossequio al principio eurounitario c.d. di precauzione e in osservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per gli Stati membri, di attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento RAGIONE_SOCIALEo stato di tutti i corpi idrici superficiali, stabilito dall’art. 4, comma 1, lett. i), RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/60/CE, recepito dall’art. 76, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006;
3. in applicazione di tale principio, la pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ha ritenuto che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del criterio del c.d. 2L -delimitativo del tratto di alveo da mantenere esente da derivazioni a monte e a valle RAGIONE_SOCIALE‘impianto da realizzare, previsto con delibera RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di bacino come requisito complementare al deflusso minimo vitale, occorreva tener conto anche RAGIONE_SOCIALEe confluenze nel medesimo corso d’acqua, nonostante eventuali pareri diversi resi in epoca anteriore all’emanazione RAGIONE_SOCIALEe norme secondarie esplicite in tal senso;
veniva così statuita la necessità di vagliare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe distanze in parola ai fini del sindacato di legittimità RAGIONE_SOCIALEa nuova concessione rilasciata e oggetto di giudizio;
in sede di riassunzione, il Tribunale rigettava la domanda osservando che:
-dal compendio documentale prodotto dalla Provincia di Lucca, ovvero dai due verbali di sopralluogo del Genio Civile, e dal decreto regionale di diffida a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al ripristino RAGIONE_SOCIALEe opere necessarie allo sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica, era emerso che «l’opera di presa sul Rio RAGIONE_SOCIALE dei ricorrenti, da cui misurare la distanza alla stregua del criterio 2L RAGIONE_SOCIALEa concessione di derivazione impugnata, non è più attiva», con mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto originaria confermato dagli stessi ricorrenti;
-era stato poi prodotto il verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di servizi, indetta dalla Regione Toscana, «avente ad oggetto la variante sostanziale, richiesta dai ricorrenti, alla concessione di derivazione acqua dal torrente RAGIONE_SOCIALE ad uso idroelettrico» e la stessa si era conclusa con decreto autorizzatorio RAGIONE_SOCIALEo spostamento RAGIONE_SOCIALEa presa di derivazione di circa 90 metri a monte di quella in esame;
-pertanto, «il mutamento RAGIONE_SOCIALEa situazione preesistente, dovuta al rilascio RAGIONE_SOCIALEa variante sostanziale richiesta ed ottenuta dai ricorrenti, rende di fatto inapplicabile nel giudizio riassunto il criterio c.d. 2L, prescritto con specifico riguardo alla situazione in essere al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso»;
avverso tale decisione ricorrono gli originari istanti, articolando cinque motivi;
resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, succeduta all’RAGIONE_SOCIALE, la Provincia RAGIONE_SOCIALE Lucca, e NOME COGNOME, subentrata a
RAGIONE_SOCIALE, invece estromessa dal giudizio in sede di rinvio dal Tribunale;
i ricorrenti e la Provincia hanno depositato memoria;
Rilevato che
8. con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e l’eccesso di potere, poiché il Tribunale avrebbe errato accertando che gli impianti dei ricorrenti non erano più attivi, ovvero che non lo era l’opera di presa sul RAGIONE_SOCIALE, degli stessi, da cui misurare le distanze, e che tale mutamento, correlato alla richiesta di variante sostanziale avanzata dai medesimi deducenti, era stato da loro confermato, mentre le suddette circostanze per un verso riguardavano solo uno dei punti di presa d’acqua di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quello sul torrente RAGIONE_SOCIALE e non quello sul rio Colognora, e, per altro verso, rimanevano del tutto estranee alla distinta concessione di COGNOME;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e l’eccesso di potere, poiché il Tribunale avrebbe errato considerando COGNOME RAGIONE_SOCIALE e COGNOME titolari di un medesimo titolo amministrativo concessorio;
10. con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, cod. proc. civ., e l’eccesso di potere, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la variante sostanziale concerneva solo il titolo concessorio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non quello di COGNOME, la cui omologa posizione era stata dimenticata, e solo una RAGIONE_SOCIALEe due prese d’acqua sottese al primo, ossia quella sul torrente RAGIONE_SOCIALE, e non anche l’altra sul rio Colognora;
11. con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, cod. proc. civ., e l’eccesso di potere, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando d considerare che la variante sostanziale, chiesta e ottenuta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stata
indotta dalla sopravvenuta compromissione RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALEa presa d’acqua sul torrente RAGIONE_SOCIALE, dovuta all’alternarsi di eventi atmosferici e franosi, con conseguente necessità di spostamento di 90 metri a monte, ma, pur ammettendo che ciò avesse alterato la situazione di fatto, rimaneva comunque l’altro punto di presa RAGIONE_SOCIALEa società concessionaria, con effetto ostativo al rilascio RAGIONE_SOCIALEa concessione di derivazione di RAGIONE_SOCIALE, cui era succeduta COGNOME, in base al criterio c.d. 2L la cui applicazione era stata imposta dalla pronuncia cassatoria, fermo restando che era stata in ogni caso pretermessa la posizione di COGNOME;
con il quinto motivo si prospetta l’ error in iudicando , e l’eccesso di potere, poiché il Tribunale avrebbe errato ritenendo che la presa d’acqua oggetto RAGIONE_SOCIALEa variazione sostanziale era venuta meno, mentre si era trattato solo RAGIONE_SOCIALEo spostamento di essa che, come detto, era solamente una RAGIONE_SOCIALEe due oggetto RAGIONE_SOCIALEa sola concessione a favore RAGIONE_SOCIALEa società;
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
P reliminarmente dev’essere evidenziato che nei controricorsi si afferma che il criterio c.d. 2L sarebbe stato superato dalla normativa anche tecnica sopravvenuta.
La normativa secondaria indicata come applicabile, nel quadro prescrittivo primario e sovranazionale discusso, sarebbe rinvenibile nei decreti direttoriali del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Ambiente n. 29/STA e n. 30/STA del 2017, con relative linee guida, e correlata delibera n. 3 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, come confermato dalla delibera n. 25 del 2021 RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE.
Secondo le suddette difese, il sopravvenuto quadro normativo si sarebbe così consolidato con il PGA, Piano RAGIONE_SOCIALE Gestione RAGIONE_SOCIALEe Acque, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anni 2021 -2027, appunto adottato -anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/60/CE e in coerenza con la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione Europea C (2019) n. 4498 del 2019 -con la citata deliberazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 2021, per essere infine approvato con il D.P.C.M. 7 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023.
Ciò avrebbe implicato che solo la stretta aderenza alle linee guida dei decreti direttoriali RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di bacino consentiva di ritenere rispettate le garanzie RAGIONE_SOCIALEa sopra citata direttiva acque, sicché, nel caso, il principio di precauzione doveva ritenersi recepito dalla delibera n. 3 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, senza più spazio per il criterio c.d. 2L di cui alle delibere del Comitato RAGIONE_SOCIALE del 2002 e poi del 2007, richiamate sul punto dalla pronuncia di queste Sezioni Unite che aveva cassato con rinvio la prima sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche.
14. Le deduzioni di cui al § 13 sono inammissibili;
il Tribunale, davanti al quale la questione si rimarca essere stata espressamente dedotta dalla difesa erariale (v., in particolare, il controricorso RAGIONE_SOCIALEa Provincia, pag. 11), nella sentenza gravata, assunta in decisione alla successiva udienza pubblica del 1° marzo 2023, ha esplicitamente affermato (pag. 4, rigo 18) l’applicabilità del criterio c.d. 2L in sede di giudizio di riassunzione, sicché sul punto avrebbe dovuto svolgersi ricorso incidentale condizionato (che, in tesi, avrebbe dovuto misurarsi con il principio, esemplificato da Cass., Sez. U., 22/12/2022, n. 37599, secondo cui, in coerenza con la giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un tale provvedimento concessorio dev’essere valutata, quando la legge non dispone altrimenti, in relazione alle norme vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa sua emanazione, e perciò anche di quelle eventualmente sopravvenute dopo l’inizio del procedimento amministrativo purché, però, esso sia ancora pendente e non, come logico, infine concluso).
Ciò posto, i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini che seguono;
il Tribunale, all’esito del suo scrutinio, ha affermato che l’opera di presa dei ricorrenti incidente sul torrente RAGIONE_SOCIALE, da cui misurare la distanza alla stregua del criterio c.d. 2L oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia cassatoria, non era più attiva, secondo il menzionato compendio documentale cui si era aggiunta la conferma degli stessi, nel corso del giudizio di riassunzione, e quella evincibile dalla variante sostanziale ottenuta per lo spostamento a monte RAGIONE_SOCIALEa presa originaria, sicché il mutamento di fatto RAGIONE_SOCIALEa situazione preesistente aveva reso inapplicabile il ricordato criterio prescritto con riguardo alla situazione in essere al momento RAGIONE_SOCIALE‘iniziale ricorso.
A fronte di ciò le censure ruotano attorno a un duplice e articolato rilievo;
il Collegio avrebbe obliterato che:
-l’immutazione dei luoghi avrebbe riguardato solo una RAGIONE_SOCIALEe prese d’acqua divenuta inagibile, quella sul torrente RAGIONE_SOCIALE, e solo un titolo concessorio, quello RAGIONE_SOCIALEa società, e non anche l’altra presa d’acqua RAGIONE_SOCIALEa società sul rio Colognora e il diverso titolo concessorio, e relativa presa, di COGNOME, insistente sul solo Colognora (pag. 11, terzo capoverso, del ricorso);
-la variante sostanziale aveva determinato solo lo spostamento a monte RAGIONE_SOCIALEa medesima presa d’acqua .
Le censure colgono complessivamente nel segno poiché:
la sentenza in questa sede gravata discorre incomprensibilmente di «impianti» (pag. 4, primo rigo), al plurale, e di «opera di presa sul Rio RAGIONE_SOCIALE» e RAGIONE_SOCIALEo spostamento di quella, al singolare (pag. 4, rigo 17, e pag. 5, rigo 2);
la previa pronuncia cassatoria discorre esplicitamente (pag. 7) RAGIONE_SOCIALE‘opera sul diverso rio Colognora, proprio nel riferire la ragione decisoria RAGIONE_SOCIALEa pronuncia allora cassata, che aveva erroneamente escluso la regola di cui al criterio 2L per i corsi d’acqua affluenti o recettori;
la stessa parte controricorrente NOME COGNOME, concessionaria, come detto, subentrata alla società RAGIONE_SOCIALE, esplicitamente discorre (alle pagg. 13-14) RAGIONE_SOCIALEe plurime opere di derivazione RAGIONE_SOCIALE‘acqua dal rio Colognora e dal torrente RAGIONE_SOCIALE, dei due ricorrenti;
ne discende, necessariamente, che l’appena evidenziata pluralità d’impianti oggetto di distinti provvedimenti concessori è dato processualmente pacifico, e ammesso dal medesimo Tribunale, e, pertanto, che la motivazione riferita a uno solo di essi, sul torrente RAGIONE_SOCIALE, è per un verso irresolubilmente contraddittoria, per altro verso, sul punto, radicalmente assente per omesso esame dei corrispondenti e compiuti fatti acquisiti, e, infine, articolata in violazione del più esteso vincolo del rinvio, riferito a tutti gli impianti oggetto RAGIONE_SOCIALEe concessioni dei ricorrenti;
dal che la nuova cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata; 20. spese al giudice del rinvio;
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.