Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10482 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10482 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29559/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3054/2019 depositata il 05/06/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni della Procura Generale, in persona del Dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
FATTI DELLE CAUSA
1.Con atto di citazione del 19 dicembre 2000, la Autostrade RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio NOME COGNOME per chiederne la condanna alla demolizione di un fabbricato in corrispondenza del km 16+950 della carreggiata Sud dell’autostrada Napoli -Salerno (A3), in Comune di Torre del Greco, in quanto edificato a distanza inferiore a quella di 60 metri dalla carreggiata, imposta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967 e degli articoli 4 e 5 del D.M. 1404/1968, per le costruzioni fuori dai centri abitati. Il Tribunale di Torre Annunziata, sull’opposizione della convenuta che eccepiva preliminarmente di avere presentato istanza di concessione in sanatoria nel 1986, rigettò la domanda rilevando che, da una certificazione del Comune di Torre del Greco, risultava che l’area in cui sorgeva la costruzione si trovava all’interno del centro abitato come delimitato dalla delibera della Giunta Municipale del Comune di Torre del Greco, n.8 del 7 dicembre 1995, con la conseguenza che per essa valeva non il limite dei 60 metri evocato dalla attrice ma il limite -rispettato- di 25 metri dalla carreggiata, previsto dall’art. 9 della l. 729 del 1961. La Autostrade Meridionali s.p.a. impugnò la pronuncia innanzi alla Corte d’appello di Napoli. La Corte di Appello, con sentenza n. 3054/2019, ha rigettato il gravame ritenendo che, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, non aveva rilievo il fatto che il terreno su cui era stato realizzato l’immobile fosse inserito secondo il piano regolatore generale del Comune, approvato dalla Regione Campania nel 1978,
in zona F/4, riproducendo l’affermazione del Tribunale riguardo alla delibera della Giunta Comunale n.8/1985 e aggiungendo che il posizionamento della particella all’interno del perimetro del centro abitato risultava confermato da una certificazione rilasciata dal Comune con prot. 5095/2017.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in tre motivi illustrati con memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, su cui insiste con memoria.
La Procura Generale, in persona del Dottor NOME COGNOME, ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 9 della legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971.
La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha fatto unicamente riferimento alla certificazione del Comune di Torre del Greco, prot. 5059/2017 ed evidenzia che la certificazione attesta soltanto che il terreno sul quale è stato edificato l’immobile in questione è inserito in zona F/4 secondo il piano regolatore generale del Comune approvato dal Regione Campania nel 1978 e che il terreno si trova in un’area soggetta a plurimi vincoli (paesaggistico -ambientali, idrogeologici, sismici), ma non contiene alcuna indicazione riguardo al posizionamento del terreno all’esterno o all’interno del centro urbano del Comune di Torre del Greco.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n.
729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/1967, degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 ‘anche sotto il profilo della illogicità e della correttezza della motivazione e della omessa applicazione di norme’.
La ricorrente deduce che la Corte di Appello ha errato nel fare riferimento alla delibera di giunta n. 8 del 7 dicembre 1995, trattandosi di delibera adottata ai sensi del d.lgs. n.285 del 1992 e, quindi, al solo fine della attuazione del codice della strada ossia al fine di garantire la sicurezza nella circolazione e non ai fini, qui rilevanti, strettamente urbanistici, per i quali ultimi la nozione di centro abitato avrebbe dovuto essere desunta dall’art. 18 della legge n. 865/1971. Evidenzia che, ai sensi del piano regolatore generale del 1978, il terreno era in zona F/4, ‘verde di rispetto a ridosso dell’autostrada Napoli -Salerno’.
Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione alla erronea e/o omessa valutazione delle risultanze dell’istruttoria, nonché dell’art. 9 delle legge n. 729/1961, dell’art. 19 della legge n. 765/67, degli articoli 4 e 5 del D.M. n.1404/1968 in combinato disposto con gli articoli 16 e seguenti del Nuovo Codice della strada, degli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 5 del D.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 18 della legge n. 865/1971, ‘omessa motivazione, motivazione perplessa o apparente’. La ricorrente ripropone le censure proposte con i due precedenti motivi e aggiunge che, come emerso dalla ctu di primo grado, l’immobile di cui trattasi era stato realizzato in assenza di concessione.
Il primo motivo di ricorso è, nei limiti che seguono, fondato e va accolto, mentre gli altri restano assorbiti.
Va precisato che, come emerge dal riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al fatto che nel 1986 l’attuale controricorrente aveva presentato un’istanza di concessione in sanatoria, l’immobile di cui trattasi è stato certamente costruito prima del 1986 e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di cui al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. In forza di questo regolamento la fascia di inedificabilità rispetto alle autostrade è, all’interno dei centri abitati, di 30 metri. In precedenza, in forza dell’art. 9 della l.729/61, lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, era ‘vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell’autostrada stessa’. Tanto va precisato in relazione al fatto che la Corte di Appello ha evidenziato che l’immobile si trova a distanza variabile tra metri 25,10 e metri 27,40 dall’autostrada Napoli -Salerno.
Questa Corte ha affermato che, ‘in tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l’art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell’ambito dei centri abitati ovvero all’esterno dei medesimi, resta applicabile alle autostrade all’interno dei perimetri urbani anche dopo l’entrata in vigore della legge 6 agosto 1969 n. 765, atteso che l’art. 19 di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati’ (Cass. 19845/2018; si vedano anche Cass. Sez. 2, 01/06/1995, n. 6118; Cass. Sez. 2, 17/06/1997, n. 5401; Cass. Sez. 1, 11/04/2002, n. 5153).
La Corte di Appello ha richiamato la sentenza di primo grado con cui era stato fatto riferimento alla certificazione del Comune di Torre del Greco prot. 5095/2017, dalla quale risultava che l’area su cui sorgeva l’immobile era, in base alla delibera della giunta
municipale n.8/1995, emanata ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 285/1992, inserita nel perimetro urbano. Il comma 5 dell’art. 234 (Norme transitorie relative al titolo II) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 specifica che ‘e norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall’articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall’articolo 2, comma 2. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia’.
Questa Corte (n.802/2022), in riferimento ad un caso in cui, diversamente da quello di specie, il fabbricato in questione era stato costruito dopo l’entrata in vigore del regolamento del nuovo codice della strada, ha affermato che ‘la legislazione successiva ha poi trascurato la necessità di un decreto di classificazione generale delle strade, provvedendo, piuttosto, innanzitutto col d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad un esteso trasferimento di strade del demanio statale alle Regioni, e per loro tramite alle Province (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 03/08/2017, n. 3889). La fascia di rispetto autostradale nei centri abitati, disciplinata dall’art. 18 codice della strada in combinato disposto con l’art. 28 del relativo regolamento (comma 1, relativo alle nuove costruzioni, alle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni e agli ampliamenti; comma 3, ‘n assenza di strumento urbanistico vigente’), che ne hanno fissato l’ampiezza in metri 30 per le autostrade, risponde all’esigenza di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e di assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Il d.m. 1° aprile 1968, n. 1404 detta, invece, le distanze minime a protezione del nastro stradale (in particolare all’art. 4, m. 60 per le autostrade) da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Si tratta di disposizione urbanistica che concorre a regolare l’assetto del territorio (Cass.
Sez. 2, 25/09/2013, n. 21939). La specialità di tale disciplina trova conferma nel secondo comma dell’art. 879 c.c., a mente del quale, per le costruzioni “che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche” devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano, quali appunto il codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione, che non sono diretti alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela della proprietà, ma alla protezione di interessi pubblici inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. Cass. Sez. 1, 27/02/2008, n. 5204; Cass. Sez. 1, 11/02/2015, n. 2656)’.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l’immobile risaliva a data antecedente all’entrata in vigore del codice della strada e del fatto che la disposizione del regolamento attuativo del codice della strada pone detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, la Corte di Appello avrebbe dovuto accertare se, alla data di costruzione, comunque antecedente al 1986, l’immobile si trovasse o meno all’interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961, n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell’individuazione del “perimetro urbano” (v. in motivazione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27593 del 2013), laddove invece la Corte di Appello ha fatto riferimento ad una certificazione prot. 5095 del 23.1.2017 che, per quanto la Corte di Appello ha affermato, ‘certifica’ il posizionamento della proprietà Caccavalle all’interno del centro abitato secondo la ridetta delibera di giunta;
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.